Cumulo limitato tra credito d’imposta 4.0 e PSR

21 Dicembre 2020

In data 17 novembre 2020 la DG dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione Europea ha espresso un proprio parere interpretativo riguardo al cumulo delle misure/sottomisure di sostegno agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Sicilia con altre agevolazioni nazionali.

Le agevolazioni nazionali a cui si fa riferimento sono quelle previste dalla Legge n.160 del 27 dicembre 2019 che, all’articolo 1, introduce un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, anche funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi (commi da 185 a 197) e un credito di imposta per stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione ecologica e digitale (commi da 198 a 209).

I commi 192 e 204 del suddetto articolo 1 dispongono che i crediti di imposta sopra citati sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.


Dall’altro lato, diverse regioni italiane avevano espressamente comunicato che il credito di imposta in commento, non avendo natura di aiuto di Stato, poteva essere cumulato con i contributi del PSR, autorizzando gli uffici a liquidare le domande di contributo, anche se le fatture dei beni strumentali acquistati riportavano i riferimenti della legge 160/2019 (in tal senso si era espressa, tra le altre, anche la Regione Lombardia, con nota n. 89227 del 24 aprile 2020).

La posizione espressa dalle regioni era peraltro pienamente in linea con il tradizionale orientamento interpretativo adottato a livello ministeriale.

A conferma di ciò si cita, ad esempio, la circolare Mi.S.E. del 4 dicembre 2008, riguardante il cumulo del credito di imposta per la ricerca industriale e sviluppo precompetitivo introdotto dall’articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con gli interventi del Ministero dello Sviluppo economico di sostegno alle attività di ricerca e sviluppo precompetitivo:


“Il credito d’imposta per le attività di ricerca industriale, che, come sopra si è detto, non costituisce aiuto di Stato per espressa valutazione della Commissione Europea, risulta dunque estraneo alle finalità dell’istituto del divieto di cumulo tra diversi aiuti di stato.

Il Ministero delle Attività Produttive aveva già chiarito, da ultimo con la circolare n. 900315 del 20007, in materia di revoca della concessione ed erogazione di agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese, prevista dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del Regolamento, che il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge 488/1992 con altre disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti od istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come “aiuti di stato”, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma”.


La DG ritiene invece che il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, possa essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta, ma il sostegno cumulato debba rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

In altri termini, pur considerando il suddetto incentivo fiscale una misura di carattere generale che non si configura come aiuto di Stato, la DG ritiene che le aliquote di sostegno massime fissate dal regolamento comunitario siano vincolanti e non possano in alcun caso essere superate.

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Alla luce di tale parere interpretativo alcune regioni hanno subito recepito la limitazione al cumulo tra i due incentivi attraverso l’emanazione di proprie note ufficiali (in tal senso si veda nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 0812257 del 9 dicembre 2020).


Considerato che l’allegato II al regolamento comunitario, relativamente agli investimenti in immobilizzazioni materiali, fissa la percentuale massima del 40% (maggiorabile del 20% per i giovani agricoltori) e del 50% per le regioni meno sviluppate e che il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi di cui all’allegato A della legge 232/2016 è pari al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni ed al 20% per investimenti superiori fino ad un massimo di 10 milioni, l’acquisto di una macchina agricola 4.0 agevolata con il PSR non potrebbe di fatto più godere anche dell’incentivo fiscale nazionale.


Ricordando gli importanti sforzi profusi dal Mi.S.E. e da questo Governo per estendere i benefici del Piano Transizione 4.0 anche agli investimenti dei produttori agricoli in tecnologie 4.0, per ampliare la platea di potenziali beneficiari degli incentivi fiscali trasformando il precedente super ed iperammortamento in credito d’imposta e per aumentare l’intensità dell’incentivo fiscale già a partire dal 16 novembre di quest’anno, sarebbe un risultato davvero paradossale.

Al fine di evitare riflessi molto negativi sugli investimenti tecnologici di un settore strategico per la nostra economia sarebbe auspicabile che le autorità competenti a livello nazionale intervenissero tempestivamente per contrastare l’opinione espressa dai servizi della Commissione, in quanto l’interpretazione fornita solleva nel merito non poche perplessità, perché occorre osservare che l’istituto del “divieto di cumulo” è stato introdotto a livello comunitario al fine di evitare che la somma di più interventi agevolativi (“aiuti di Stato compatibili”) possa vanificare i limiti previsti dai regolamenti comunitari, ma gli incentivi di carattere generale non sono configurabili come aiuti di Stato, perché manca il carattere selettivo della misura, quindi non sono sottoposti al divieto di cumulo tra diversi aiuti di Stato, pertanto non dovrebbero neppure essere sottoposti ai limiti previsti dai regolamenti comunitari per tale tipologia di aiuti.

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