Credito d’Imposta SUD-Sisma Centro Italia e ZES: aggiornamenti in corso

27 Aprile 2020

Gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e nelle zone economiche speciali (ZES) godono di una speciale agevolazione, nella forma di credito d’imposta, sino a copertura del 45% del costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi.

Gli incentivi hanno riscosso notevole interesse da parte delle imprese, anche in virtù del fatto che sono pienamente cumulabili con i benefici di super ed iper-ammortamento nonché con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.

Sono esclusi dal beneficio solo i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’accesso al credito d’imposta è precluso anche alle imprese in difficoltà. Per i crediti d'imposta Sisma e ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura.


Più nel dettaglio, il Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, istituito dalla Legge di Bilancio 2016 (L. 208/2015) è operativo dal 2016 con riferimento ai progetti di investimento iniziale inerenti a strutture produttive localizzate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il bonus è stato esteso dall'articolo 18-quater del D.L. 8/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 45/2017, anche agli investimenti realizzati nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Con riferimento alle aree sisma Centro Italia, sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati successivamente all’autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea, avvenuto con la decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018, pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza il 15 maggio 2018.

Inoltre, l'articolo 5, comma 2, del D.L. 91/2017, in relazione agli investimenti realizzati nelle zone economiche speciali (ZES) ha riconosciuto il predetto credito d'imposta in misura potenziata per gli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale.


La Legge di Bilancio per il 2020 ha poi disposto, all'articolo 1, commi 218, 316 e 319, rispettivamente, le seguenti proroghe:

  • dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
  • dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES.

Per la fruizione dei menzionati crediti d'imposta è necessario presentare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione tramite un modello che gestisce, in maniera distinta, tutte e tre le misure agevolative.

Per accedere pienamente ai bonus, occorre che la comunicazione consenta la possibilità di esporre gli investimenti che saranno realizzati nei periodi oggetto di proroga. Il 9 marzo u.s. Agenzia delle Entrate ha provveduto in tal senso, ammettendo la possibilità di indicare investimenti imputabili agli anni 2016-2020, ex art. 109 TUIR, per il solo credito d’imposta Mezzogiorno.


Dal 14 aprile 2020 è disponibile una nuova versione aggiornata del software di compilazione della Comunicazione per la fruizione del Credito d’imposta, per consentire ai destinatari del credito d’imposta sisma centro Italia (oltre a quelli del credito d’imposta Mezzogiorno, per cui già il software era aggiornato) di indicare anche gli investimenti da realizzarsi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Con riferimento al credito d’imposta ZES, la procedura sarà aggiornata non appena Agenzia delle Entrate riceverà notizie dell’avvenuto adempimento degli obblighi europei da parte delle amministrazioni competenti. Per questa misura agevolativa, comunque, è sempre consentita la presentazione della comunicazione per indicare gli investimenti da realizzarsi entro il 31 dicembre 2020.

Il modello può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa sia per chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta sia per rinunciare ad una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata, comprese quelle presentate all’Agenzia delle Entrate utilizzando il precedente modello.

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