Credito d’Imposta SUD: dal 9 Marzo è possibile presentare nuove domande

13 Marzo 2020

Il Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, attivo dal 2016 e prorogato sino al 31 dicembre 2020 dalla Legge di Bilancio 2020, è rimasto inaccessibile fino a pochissimi giorni fa.


Come evidenziato nell’interrogazione parlamentare rivolta al
Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso 19 febbraio dall’Onorevole Pagano, la procedura di accesso al beneficio richiede un aggiornamento del modello di istanza nonché del relativo software.  


Più nel dettaglio, il citato bonus, istituito dalla Legge di Bilancio 2016 (L. 208/2015) è stato esteso dall'articolo 18-quater del D.L. 8/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 45/2017, anche agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019 nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Inoltre, l'articolo 5, comma 2, del D.L. 91/2017, in relazione agli investimenti realizzati nelle zone economiche speciali (ZES) ha riconosciuto il predetto credito d'imposta in misura potenziata e fino al 31 dicembre 2020. La Legge di Bilancio per il 2020 ha poi disposto, all'articolo 1, commi 218, 316 e 319, rispettivamente, le seguenti proroghe:

  • dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
  • dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES;
  • dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Per la fruizione dei suddetti crediti d'imposta è necessario presentare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione tramite un modello che gestisce, in maniera distinta, tutte e tre le misure agevolative. Per accedere pienamente ai bonus occorre che il predetto modello consenta la possibilità di esporre gli investimenti che saranno realizzati nei periodi oggetto di proroga.


Al riguardo, il 26 febbraio u.s. il Ministro dell’economia aveva risposto all’interrogazione asserendo che, essendo in corso le dinamiche istituzionali e burocratiche conseguenti alla proroga, “in attesa di ricevere notizie relative ai crediti d'imposta sisma e ZES, l'Agenzia delle entrate procederà all'adeguamento delle procedure solo con riferimento al credito d'imposta Mezzogiorno. La versione aggiornata del software sarà resa disponibile nel mese di marzo 2020.” Così il 9 marzo Agenzia delle Entrate ha provveduto in tal senso, ammettendo la possibilità di indicare investimenti imputabili agli anni 2016-2020, ex art. 109 TUIR, per il credito d’imposta Mezzogiorno. L’aggiornamento ha coinvolto dunque, al momento, il solo Credito d’imposta SUD e non anche il Credito d’imposta SISMA né il Credito d’imposta ZES, che saranno pertanto oggetto di distinti aggiornamenti.

Il modello aggiornato il 9 marzo può essere utilizzato, ai fini del Credito d’imposta SUD, dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, connessi ad un progetto di investimento iniziale, da destinare a strutture produttive localizzate nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo e va utilizzato sia per chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta sia per rinunciare ad una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata, comprese quelle presentate all’Agenzia delle Entrate utilizzando il precedente modello.

Il bonus SUD, nel mese di marzo, è stato oggetto, altresì, di un ulteriore intervento di Agenzia delle Entrate a beneficio delle imprese. Con la risposta 85 del 5 marzo u.s. sono stari resi significativi chiarimenti interpretativi.

Agenzia ha, innanzitutto, ribadito che il credito d'imposta in esame è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l'altro, che tale credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile.

Sulla natura del contributo l’Amministrazione finanziaria ritiene che l'agevolazione in questione, generata dall'acquisto di beni strumentali nuovi, rientri nella categoria dei contributi in conto impianti.

L'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione in esame è circoscritto "alle imprese" che acquisiscono beni strumentali nuovi. Come chiarito dalla circolare n. 34/E del 2016, al paragrafo 1, destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, esclusi i soggetti che operano in determinati settori e i soggetti in difficoltà.


Agenzia, con riferimento alle società di persone, ha affermato che le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta possono essere trasferite ai soci, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società, come diretta conseguenza del principio di tassazione per trasparenza delle predette società. Il reddito di partecipazione imputato ai soci, infatti, ha la stessa natura - di reddito d'impresa - di quello conseguito dal soggetto partecipato e ne rappresenta la mera ripartizione. Le società, quindi, indicano in dichiarazione il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa ed utilizzano il residuo compensandolo direttamente con le imposte e i contributi da esse dovuti, oppure attribuendolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. L'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo e i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione.


Secondo quanto chiarito da Agenzia delle Entrate, i principi su menzionati possono trovare applicazione anche nel caso di impresa familiare, considerato che la relativa disciplina si basa sul medesimo principio di trasparenza fiscale previsto per le società di persone. Per quanto concerne l’impresa familiare, il collaboratore familiare è titolare di un reddito di partecipazione, che, ottenuto dalla ripartizione del reddito di impresa, ne mantiene la stessa natura; dal che consegue che lo stesso, in qualità di titolare di reddito di impresa, possa rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione del credito di imposta in esame. La ripartizione del credito di imposta in questione dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi del titolare dell'impresa familiare e il collaboratore familiare potrà utilizzare la quota di reddito assegnatagli solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi.

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