Credito d’imposta R&S, investimenti al SUD, sanificazione e pubblicità: nuove indicazioni dalle Entrate

1 Settembre 2020

Nel mese di agosto, Agenzia delle Entrate è intervenuta a più riprese per fornire chiarimenti in relazione ad alcuni dei crediti d’imposta agevolativi di maggiore interesse per le imprese. Qui di seguito una sintesi delle principali indicazioni fornite.


CREDITO D’IMPOSTA R&S 2015-2019

Con la risposta n. 265 del 14 agosto 2020, Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito agli oneri certificativi propedeutici al Credito d’imposta sino al 50% per gli investimenti incrementali in R&S 2015-2019 ex art. 3 DL 145/2013, comma 11, come da ultimo modificato. Analoga certificazione è richiesta, altresì, per il Credito d’imposta R&S, Innovazione e Design 2020.

Come noto, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La risposta di Agenzia delle Entrate precisa, innanzitutto, che è la fruizione del credito, ossia il suo utilizzo in compensazione, a essere subordinato all'obbligo di certificazione. Pertanto, l’utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare, se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Solo per quest’ultime è previsto un credito d’imposta aggiuntivo, nei limiti di 5000 euro, a copertura dei costi di certificazione.

Come indicato dalla Circolare 8/E del 2019 di Agenzia delle Entrate, la Legge di Bilancio 2019 (comma 70, art. 1 L. 145/2018) ha esteso l’obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media) a tutti soggetti beneficiari e, dunque, anche di fatto alle imprese di grandi dimensioni. Tale previsione si rende applicabile, è il caso di precisare, già a partire dal credito d’imposta maturato in relazione al periodo d’imposta 2018 (rectius: periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018). Fino al 2017, invece, le società sottoposte al controllo legale dei conti non erano tenute ad una certificazione della documentazione contabile ad hoc, che invece era obbligatoria per imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale.


Riguardo al caso descritto nell’interpello, la società cui si fa riferimento è una SRL che, come previsto dal nuovo articolo 2477 del codice civile, ha dovuto nominare un organo di controllo. L’Agenzia ritiene che sia quest’ultimo, anche se nominato a fine periodo d’imposta 2019 (con decorrenza dal 1° gennaio 2019) in virtù della nuova formulazione del citato articolo 2477, a dover svolgere la revisione legale dei conti in relazione a tale annualità e a occuparsi della certificazione della documentazione contabile relativa al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo relativo allo stesso periodo. 

Nella risposta 265, Agenzia delle Entrate enfatizza la differenza tra ordinaria revisione legale dei conti e certificazione della documentazione contabile per il Credito d’imposta R&S, specificando che le procedure messe in atto dal revisore contabile sono diverse da quelle applicabili alla certificazione della documentazione contabile ai fini della fruizione del bonus ricerca e sviluppo. Precedentemente, la circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, nel commentare le modifiche normative che hanno reso la certificazione un requisito essenziale ai fini della fruizione del credito di imposta, aveva già affermato che "L'attività di certificazione della documentazione contabile delle spese, quindi, deve assicurare la verifica della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio. Quanto alla procedura con cui deve essere svolta l'attività di certificazione, si ritiene, stante la natura e le finalità della stessa, che tale attività non possa essere svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare”. Dunque, conclude Agenzia nella risposta 265, la certificazione della documentazione contabile per la fruizione del bonus presuppone un’attività che non per forza deve essere effettuata periodicamente nel corso dell’esercizio. 
A differenza di quanto sostenuto dall’istante, il documento di prassi precisa che essendo la SRL sottoposta, dal 2019, a revisione legale per legge, le spese sostenute per tale attività non possono incrementare il credito d'imposta ricerca e sviluppo
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In merito alla certificazione della documentazione contabile è intervenuta, altresì, la risposta 246 del 5 agosto 2020, con la quale Agenzia delle Entrate ha chiarito che le PMI innovative sono incluse tra le imprese obbligate per legge alla revisione legale dei conti, pertanto le spese sostenute per le attività di certificazione della documentazione contabile non incrementano il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo cui l’impresa ha diritto di fruire.


CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NEL MEZZOGIORNO

Il Credito d’imposta sino al 45% per investimenti in macchinari, impianti e attrezzature afferenti a progetti di investimento iniziale nel Mezzogiorno (di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 208/15), lo scorso 6 agosto 2020, è stato destinatario di un bis di interventi delle Entrate, correlati al mantenimento dell’incentivo in caso di impiego dei beni agevolati al di fuori dell’originaria struttura produttiva.

Si ricorda che il comma 105, del predetto articolo 1 stabilisce che “se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti”.

Nella risposta 251, Agenzia affronta il caso di un’impresa che, dopo aver avuto accesso al bonus SUD, decide di trasferire l’unità produttiva in un Comune diverso, anch’esso rientrante in una delle aree agevolate ai fini del bonus. Quest’ultima circostanza è sufficiente, per l’impresa, a conservare il diritto all’agevolazione in quanto, sebbene i beni saranno destinati a un’altra struttura produttiva, gli stessi saranno comunque impiegati in altro punto vendita rientrante appieno nei territori agevolati. Agenzia ha chiarito che, quanto stabilito dal comma 105, ha il solo obiettivo di impedire che i beni agevolati siano distolti dalle strutture produttive che hanno dato diritto all’agevolazione per essere destinati a operare in territori diversi dalle zone assistite.

Con la risposta 252, invece, Agenzia esamina il caso di un’impresa che, ubicata anch’essa in un’area agevolata, eroga i propri servizi anche attraverso l’utilizzo di beni presso i propri clienti. Secondo l’istante, anche se utilizzati al di fuori delle aree agevolate, gli investimenti effettuati - che hanno dato diritto al credito d’imposta - restano agevolati, in quanto gli stessi hanno comunque la finalità di incrementare la capacità produttiva e l’efficienza dello stabilimento ubicato in area svantaggiata. Agenzia ha risposto positivamente, evidenziando che è possibile accedere al credito di imposta in presenza di un dimostrabile nesso funzionale sufficientemente stringente tra la struttura produttiva, ubicata nelle zone agevolate, e i luoghi in cui il bene produttivo acquistato viene effettivamente utilizzato. In tali circostanze l’investimento effettuato può essere considerato come una mera diramazione della struttura produttiva, a prescindere dalla presenza fisica dello stesso in azienda.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

I primi chiarimenti interpretativi in merito all’ambito applicativo del credito di imposta del 60% (fino ad un massimo di 60.000 euro) per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione, disciplinato dall’articolo 125 del Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito con L. 77/2020), sono stati forniti con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, alla quale si rinvia ai fini di un inquadramento sistematico della disposizione. La circolare 25/E del 20 agosto 2020, intervenuta sulle principali misure del Decreto Rilancio,  risponde ai quesiti ulteriori presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti.


Con riferimento alle attività di sanificazione, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19, e tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base di Protocolli di regolamentazione vigenti. In virtù delle più recenti indicazioni delle Entrate, ai fini dell’individuazione dei «Protocolli di regolamentazione vigenti» è necessario, in primis, fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell’allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d’impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi.

Con riferimento agli impianti di condizionamento, Agenzia delle Entrate chiarisce che, in termini generali, l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di «sanificazione», così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020. Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale), finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto.


BONUS PUBBLICITA’

In virtù del Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito con L. 77/2020), limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e, in ogni caso, nei limiti del regime de minimis.

Agenzia delle Entrate, nell’ambito della circolare 25/E del 20 agosto 2020, evidenzia che l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato, laddove precedentemente erano agevolabili esclusivamente gli investimenti su emittenti radiofoniche e televisive locali, oltre alle campagne pubblicitarie sui giornali, quotidiani e periodici, locali e nazionali. Continuano ad applicarsi, inoltre, per i profili non derogati, le norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90. Il credito d’imposta spetta in relazione allo stock di investimenti effettuati: per il 2020 non è più necessario, pertanto,

  • aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a regime»,
  • il rispetto della condizione del valore incrementale degli stessi investimenti, superiore almeno dell'1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente.

Infine, il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta per il 2020 è compreso tra il 1° e il 30 settembre del 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l’invio, con i nuovi criteri.

Per completezza si ricorda che il Decreto Agosto (DL 104/2020) ha incrementato la dotazione del bonus pubblicità per il 2020 a 85 milioni di euro.


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