Credito d’Imposta R&S, Innovazione e Design: da Marzo via libera alla fruizione

9 Marzo 2021

Il 2020 è stato un anno cruciale per gli incentivi per l’innovazione. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina del credito d’imposta R&S 2015-2019 ex art. 3 D.L. 145/2013 è stata sostituita con un bonus esteso alle attività di R&S, Innovazione tecnologica, Design ed ideazione estetica.



Con le Leggi di Bilancio 2020 e 2021 (articolo 1, commi 198 ss. Legge 27 dicembre 2019, n. 160; art. 1, commi 185-186, comma 1064 Legge 30 dicembre 2020, n. 178), è stato previsto un incentivo volto a stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione, per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. Si tratta di un’agevolazione a maglie più estese rispetto alla previgente (dedicata alla sola R&S e ad alle attività di ricerca, ideazione estetica e realizzazione dei prototipi nei settori afferenti alla produzione creativa), di più semplice applicazione in quanto volumetrica e, dunque, svincolata dal farraginoso meccanismo dell’incrementalità rispetto ad un parametro storico di riferimento.

Nella tabella qui di seguito, si rappresenta la vigente articolazione del bonus.



2020

2021 - 2022

R&S per un progresso o un avanzamento delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico

Credito d’imposta del 12% dei costi, sino a 3 milioni di beneficio.


In virtù del Decreto Rilancio (art. 244 D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020), la misura del credito d'imposta per gli investimenti direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (Lazio, Marche e Umbria), è aumentata, a titolo di Aiuto di Stato in regime di esenzione:

  • dal 12% al 25% per le grandi imprese,
  • dal 12% al 35% per le medie imprese,
  • e dal 12% al 45% per le piccole imprese.

Credito d’imposta del 20% dei costi, sino a 4 milioni di beneficio.


La misura del credito d'imposta per gli investimenti direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), è aumentata, a titolo di Aiuto di Stato in regime di esenzione:

  • dal 20% al 25% per le grandi imprese,
  • dal 20% al 35% per le medie imprese,
  • e dal 20% al 45% per le piccole imprese.

Si segnala che non sono più contemplate le Regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (Lazio, Marche e Umbria).

Innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione, distribuzione e logistica nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa

Credito d’imposta del 6% dei costi

/ 10% in caso di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica, sino a 1,5 milioni di beneficio.

Credito d’imposta del 10% dei costi / 15% in caso di trasformazione 4.0 o green, sino a 2 milioni di beneficio.


Design ed ideazione estetica per innovare in modo significativo i «prodotti» dell’impresa sul piano di elementi non tecnici o funzionali

Credito d’imposta del 6% dei costi,

sino a 1,5 milioni di beneficio

Credito d’imposta del 10% dei costi, sino a 2 milioni di beneficio



Per completezza, si segnala che in ordine alle innovazioni della disciplina agevolativa introdotte dalla Manovra finanziaria 2021, non è chiarita la decorrenza. Per quanto concerne gli aspetti sostanziali (aliquote e tetti di beneficio), si presume che la decorrenza coincida con la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, ossia il 1° gennaio 2021 (come anticipato dal Ministero dello Sviluppo Economico), a differenza delle disposizioni interpretative o emendative di pregressi vizi di coordinamento formale che dovrebbero avere decorrenza già dal 2020.

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.


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FRUIZIONE

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile. Per  le  imprese  ammesse  al  credito  d'imposta,  la fruizione  del  beneficio  spettante  è, inoltre,  subordinata  alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Pertanto, sussistendo tutti i requisiti previsti per la fruizione, il beneficio maturato con gli investimenti 2020 potrebbe essere fruito, almeno per un terzo, già dal 2021. Benché il credito d’imposta maturato nel 2020 fosse potenzialmente fruibile già da gennaio, per i beneficiari con esercizio coincidente con l’anno solare, in assenza dei codici tributo, le imprese che hanno investito in R&S, Innovazione e Design nel 2020 non hanno potuto fruire del beneficio nei primi mesi del 2021. In tale contesto, è intervenuta l’attesa risoluzione 13/E di Agenzia delle Entrate del 1° marzo.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
  • 6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  •  “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”.

Si precisa che i codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia. Pertanto, le imprese con investimenti direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle 11 Regioni italiane coinvolte (Mezzogiorno ed aree sisma) dovranno fruire dell’agevolazione con due codici tributo distinti, uno per il beneficio quale misura generale ed uno per il credito derivante dalla maggiorazione dedicata a tali Regioni a titolo di Aiuto di Stato.

Si ricorda che è stata, inoltre, prevista da Agenzia delle Entrate la riportabilità dei benefici non utilizzati. Nell’ambito di Telefisco 2021, Agenzia delle Entrate ha chiarito come operare nel caso di un credito di imposta pari a 900 utilizzabile in tre quote di 300 nel 2021, nel 2022 e nel 2023, per il quale nel 2021 l’impresa utilizzi il beneficio limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi. A ben vedere i chiarimenti di Agenzia sono stati resi con riferimento al Credito d’imposta beni strumentali, ma per analogia applicativa si ritiene possano trovare applicazione anche per il Credito d'imposta R&S Innovazione e Design, in quanto espressione di criteri tradizionalmente applicati dall’Amministrazione finanziaria. Agenzia ha indicato che “Si ricorda che, analogamente a quanto chiarito in relazione ad altre agevolazioni, la quota corrispondente a un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. Pertanto, si ritiene che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. In sostanza, riprendendo l’esempio proposto, il contribuente potrà utilizzare l’eccedenza di 50, non utilizzata per incapienza nel 2021, aggiungendola alla quota di 300 di competenza del 2022.”

SPESE ELEGGIBILI

Fino al 2022 sono agevolati i costi di personale, beni materiali mobili e software, contratti di attività commissionata, privative industriali, consulenza e servizi equivalenti, materiali e forniture, certificazione della documentazione contabile per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

Al momento, come già dal 2020, non è prevista la possibilità di agevolare i costi che un’impresa sostiene non in qualità di investitore, ma per l’esecuzione di commesse di committenti esteri, a differenza di quanto era previsto invece per il precedente Credito d’imposta per investimenti in R&S 2015-2019 ex art. 3 DL 145/2013. Si auspicano nel prosieguo aperture, funzionali ad attrarre in Italia gli investimenti delle multinazionali.

ADEMPIMENTI

Oltre alla certificazione della documentazione contabile necessaria, per tutte le imprese, ai fini della fruizione del beneficio, sono previsti ulteriori oneri adempimentali.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta. Con la Legge di Bilancio 2021 è stato introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica; secondo le anticipazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, l’asseverazione è richiesta anche con riferimento agli investimenti 2020. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Il credito di imposta, inoltre, dovrà essere oggetto di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico a consuntivo, funzionale esclusivamente all’acquisizione, da parte del Ministero, delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati all’invio della comunicazione. E’ in corso di predisposizione l’apposito decreto direttoriale per l’indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l’invio di tale comunicazione.

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