Credito d’imposta R&S, Innovazione e Design 2021-2022 tra nuove aliquote e conferme interpretative

25 Gennaio 2021

Il comma 1064 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, lett. da a) ad h)), proroga di un biennio, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, affina e potenzia la disciplina relativa al Credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative (design ed ideazione estetica) introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) di cui vengono la Manovra 2021 modifica i relativi commi 198 e ss. dell’articolo 1.

ATTIVITA’ AGEVOLABILI

Il bonus è dedicato a tutte le imprese residenti nel territorio italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che investono in attività di:

  • ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;
  • innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
  • design e innovazione estetica finalizzati ad innovare in modo significativo i «prodotti» dell’impresa.

Al momento, come già dal 2020, non è prevista la possibilità di agevolare i costi che un’impresa sostiene non in qualità di investitore, ma per l’esecuzione di commesse di committenti esteri, a differenza di quanto era previsto invece per il precedente Credito d’imposta per investimenti in R&S 2015-2019 ex art. 3 DL 145/2013. Si auspicano nel prosieguo aperture, funzionali ad attrarre in Italia gli investimenti delle multinazionali.


SPESE ELEGGIBILI

Fino al 2022 sono agevolati i costi di personale, beni materiali mobili e software, contratti di attività commissionata, privative industriali, consulenza e servizi equivalenti, materiali e forniture, certificazione della documentazione contabile per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.


INTENSITA’ AGEVOLATIVE

In ordine alle innovazioni sostanziali della disciplina agevolativa introdotte dalla Manovra finanziaria 2021 - per le quali, peraltro, non è chiarita la decorrenza che, tuttavia, si presume coincida con la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, ossia il 1° gennaio 2021 - la lettera f) del comma 1064 modifica il comma 203 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020, al fine di rideterminare l’intensità agevolativa.

In particolare, con riferimento alle percentuali incentivanti 2021-2022, applicabili allo stock di investimenti (non più con metodo incrementale, a differenza della versione 2015-2019 dell’incentivo), la Legge di Bilancio 2021 contempla i seguenti potenziamenti rispetto alla versione 2020 del bonus:

  • l’incremento del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
  • l’incremento del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica dal 6% al 10% e un aumento dell’ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
  • l’incremento del credito d’imposta per investimenti in design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell’ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
  • l’incremento del credito d’imposta dal 10% al 15% della misura dell’incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento, fermo restando il limite complessivo per l’innovazione tecnologica (ordinaria o maggiorata) di 2 milioni di euro.

E’ allo studio un ulteriore innalzamento delle percentuali agevolative, che dovrebbe essere introdotto da un Decreto Legge di prossima approvazione (cd Decreto scostamento) con riferimento alle attività innovative a maggior valore aggiunto. In particolare, per gli investimenti in ricerca e sviluppo l’aliquota potrebbe essere elevata al 25%, mentre per l’innovazione tecnologica finalizzata alla transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 l’agevolazione potrebbe attestarsi al 20%.


Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta, sino ad un contributo complessivo di 8 milioni ad impresa, contro i 6 previsti dalla Legge di Bilancio 2020. Si ricorda che il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile. Agenzia delle Entrate dovrebbe istituire a breve i codici tributo per la fruizione del Credito d’imposta 2020 e, conseguentemente, della successiva versione 2021-2022.

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ADEMPIMENTI

Oltre alla certificazione della documentazione contabile necessaria, per tutte le imprese, ai fini della fruizione del beneficio, sono previsti ulteriori oneri adempimentali.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta. Con la Legge di Bilancio 2021 è stato introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Il credito di imposta, inoltre, dovrà essere oggetto di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico a consuntivo, funzionale esclusivamente all’acquisizione, da parte del Ministero, delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati all’invio della comunicazione. E’ in corso di predisposizione l’apposito decreto direttoriale per l’indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l’invio di tale comunicazione.


CONFERME INTERPRETATIVE

La Legge di Bilancio 2021 ha apportato modifiche alla disciplina del Credito R&S, Innovazione e Design 2020, intese a chiarirne l’ambito applicativo e risolvere meri vizi di coordinamento formale che, si presume, possano avere valenza retroattiva, potendosi applicare già al Credito d’imposta 2020 (rectius: per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019). Il riferimento, in particolare, è alle lettere da b) ad e) del comma 1064.

Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2021 interviene sulle tipologie di imprese che possono beneficiare del credito d’imposta, disponendo – con una novella al comma 199 della Legge di bilancio 2020 - che esso sia fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del “reddito dell’impresa”, anziché del “reddito d’impresa”, come invece prevedeva il citato comma 199. La Legge di bilancio 2020, facendo esplicito riferimento al reddito d'impresa, sembrava dunque impropriamente escludere dall'agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell'articolo 32 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).

Alcuni chiarimenti valgono a rendere uniformi alcune delle dinamiche agevolative per le attività di R&S, Innovazione e Design che, per meri vizi di coordinamento formale, erano rimaste disomogenee nel testo della Legge di Bilancio 2020. In particolare, la Manovra 2021 è intervenuta con riferimento all’applicazione dei limiti interni dei costi agevolabili in relazione alle spese di personale e ai contratti di attività commissionata nonché in relazione all’ammissibilità dei software anche nell’ambito del design.


MAGGIORAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA R&S PER IL MEZZOGIORNO

La legge di Bilancio 2021 interviene altresì sulla maggiorazione del Credito d’imposta per attività di R&S, non applicabile invero agli investimenti in innovazione tecnologica e design.

Come noto per il 2020 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019), l’articolo 244 del Decreto Rilancio  (D.L. n. 34/2020 convertito con legge 77/2020) ha disposto una maggiorazione della percentuale agevolativa in ordine ai progetti di Ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria).

I commi 185 e 186 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prorogano per le annualità 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nulla viene esplicitamente indicato per le imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Per tali Regioni si assume che possano pertanto essere agevolati in forma maggiorata unicamente gli investimenti afferenti al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. 2020).

Il credito di imposta viene disposto nelle medesime misure già determinate per il 2020  dall’articolo 244 del Decreto Rilancio:

  • 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
  • 35% per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  • 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro (imprese cosi definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003).

Se il Decreto scostamento, a cui prima si è fatto cenno, confermerà l’aliquota generale al 25%, la maggiorazione per il Mezzogiorno riguarderà le sole PMI.

La dotazione finanziaria prevista a copertura del Credito d’imposta maggiorato per il biennio 2021 – 2022 è di 312 milioni, ossia pari a 52 milioni di euro per l’anno 2022, 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l’anno 2025. Il Decreto Rilancio, con riferimento al Credito d’imposta maggiorato per un solo anno, il 2020, aveva previsto una dotazione più elevata, pari a  319,2 milioni.

La maggiorazione dell'aliquota del  credito  d'imposta  si applica nel rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni previsti dal regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  e  in  particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento  in  materia  di  «Aiuti  a progetti di ricerca e sviluppo».

Ad avviso di chi scrive, è imprescindibile un chiarimento ufficiale che coordini la disciplina della maggiorazione prevista con quella prevista dalle Leggi di Bilancio 2020 e 2021, anche in virtù della particolare natura assunta dal Credito d’imposta maggiorato. Per le Regioni coinvolte dal potenziamento agevolativo, l’intervento risulta qualificabile quale Aiuto di Stato e non più come misura generale, in virtù della selettività del bonus che riguarda solo talune imprese.


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