Credito d'Imposta per le sponsorizzazioni sportive 2020 al via le domande

9 Marzo 2021

L’articolo 81, comma 1, del Decreto "Agosto", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.126 ha previsto per l’anno 2020 un credito di imposta denominato Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Il credito d’imposta sponsorizzazioni può essere richiesto da: imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche e paralimpiche, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI con ricavi relativi al periodo di imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

A questi è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro.


Ai fini del riconoscimento del contributo i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale.

Il decreto attuativo stabilisce altresì che le spese debbono essere attestate dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente, oppure da un revisore, o in mancanza da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti o consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Nello specifico la domanda dovrà contenere:

  • gli elementi identificativi del soggetto investitore (impresa, società, ente non commerciale);
  • gli elementi indentificativi del soggetto destinatario dell’investimento (Lega, società sportiva, associazione sportiva);
  • l’ammontare complessivo dell’investimento;
  • la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell’investimento desumibile dal contratto;
  • l’oggetto della campagna pubblicitaria;
  • l’attestazione delle spese sostenute rilasciata dal soggetto attestatore sopra indicato;
  • l’ammontare del contributo richiesto sotto forma di credito di imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati;
  • la dichiarazione della federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive destinatarie dell’investimento, nonché l’appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche e paralimpiche. Trattasi di documento che i soggetti beneficiari devono richiedere ai soggetti destinatari dell’investimento e che a loro volta questi ultimi devo richiedere alla federazione sportiva di affiliazione;
  • per le società e associazioni sportive il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Coni;
  • la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, dal soggetto destinatario dell’investimento (lega, società sportiva, associazione sportiva) concernente la consistenza dei ricavi prodotti nel periodo di imposta 2019.

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Il credito d’imposta è utilizzabile, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il limite massimo fissato per l’agevolazione è pari a 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per l’anno 2020.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle domande ammesse, l’art. 81, al comma 1 prevede che “si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue”.

Tale nuova agevolazione è concessa nei limiti dei regolamenti (Ue) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (art. 81 comma 3).


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