Credito d’Imposta Formazione 4.0 anche per il 2020

20 Gennaio 2020

Scopo della misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e successivamente prorogata con modifiche dalle Leggi di Bilancio 2019 e 2020, è sostenere la formazione del personale per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo i dettami del Piano nazionale Impresa 4.0.

Si riportano, qui di seguito, le principali caratteristiche della disciplina incentivante, con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 oggetto del recente intervento del legislatore nell’ambito della Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 210 - 217), che ha previsto una dotazione ulteriore di 150 milioni di euro.


BENEFICIARI

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Possono accedere anche le imprese che non hanno fruito degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali 4.0.

Ferma restando l’esclusione delle imprese in difficoltà, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che l’effettiva fruizione del credito d’imposta sia subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.


SPESE AGEVOLABILI

Sono ammissibili le spese in attività di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, con riferimento al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato (in qualità di discente o di docente) in attività di formazione. 

Se la docenza è affidata a personale interno, il beneficio si applica anche alle ore del dipendente docente e/o tutor, fino al 30% della relativa retribuzione complessiva annua. 
Se le formazione è erogata da soggetti esterni all’impresa, è ammissibile solo se commissionata a soggetti qualificati. In particolare, il Decreto ministeriale 4 Maggio 2018 aveva individuato: soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto altresì gli Istituti tecnici superiori.

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
Non si considerano ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.


AGEVOLAZIONE
•    Per le piccole imprese, il credito d’imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili, con un limite                massimo annuale di beneficio pari ad euro 300.000
•    per le medie imprese il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese ammissibili, con un limite
     massimo annuale di euro 250.000
•    per le grandi imprese il credito d’imposta è attribuito nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un limite
     massimo annuale di euro 250.000
La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta né il limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi pari a 700.000 euro.
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, senza dover attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi (risoluzione 110/E di Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2019).

L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 Giugno 2014.


ADEMPIMENTI

Sino al periodo d’imposta 2019, le attività di formazione sono ammissibili a condizione che il rispettivo svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente entro la chiusura del periodo di imposta di riferimento. La Legge di Bilancio 2020 ha eliminato tale adempimento che rendeva complicato accedere all’incentivo.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d'imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Per le sole imprese non tenute alla revisione legale dei conti, è previsto un credito d’imposta aggiuntivo sino a 5.000 euro, a copertura delle spese di certificazione.

Con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Devono inoltre essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Dal 2020, al solo fine di consentire di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

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