Crediti d’Imposta per la transizione 4.0: come cumulare le opportunità

13 Marzo 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha formalizzato le linee guida a cui si atterrà il governo, nel prossimo futuro, sotto il profilo agevolativo nell’ambito del Piano  nazionale Impresa 4.0: sostenere  più  efficacemente  il  processo  di transizione digitale delle imprese, la spesa  privata  in  ricerca  e sviluppo   e   in   innovazione   tecnologica,   anche    nell'ambito dell'economia  circolare  e  della   sostenibilità   ambientale,   e l'accrescimento  delle  competenze  nelle   materie   connesse   alle tecnologie  abilitanti  il  processo  di  transizione  tecnologica  e digitale;  razionalizzare  e  stabilizzare   il   quadro agevolativo di riferimento in  un  orizzonte  temporale  pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. Così il comma 184 dell’articolo 1 della Manovra introduce il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (commi 185 – 197), il credito d’imposta per attività di Ricerca, Sviluppo, Innovazione tecnologica e Design (commi 198 –209) nonché il credito d’imposta per formazione 4.0 (commi 210 – 217).


L’attuale formulazione delle predette misure, a soli tre mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, è già oggetto di ripensamenti, volti a potenziare la portata incentivante a disposizione delle imprese. Il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, in particolare, ha esplicitato l’intento di aumentare il tetto massimo di investimenti incentivabili con il credito d’imposta o le intensità di beneficio fiscale, rendendo effettiva - e non solo programmatica - la triennalità delle misure piano (Il Sole 24 Ore, 3 marzo).

In attesa delle auspicate modifiche, le imprese possono mettere a sistema i bonus vigenti, godendo della massima capacità agevolativa ammessa, che risulta inconfutabilmente anche dal regime di cumulo applicabile.

Qui di seguito la disamina delle principali misure del piano, sotto il profilo della cumulabilità.



CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI


Si tratta dell’evoluzione 2020 di super ed iper-ammortamento, operativi rispettivamente dal 2015 e dal 2017 sino al 2019. In particolare: 
•    per gli investimenti aventi ad oggetto beni “ordinari”, diversi da quelli 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro
•    per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali 4.0 ricompresi nell'allegato A alla Legge di Bilancio 2017, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
•    per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali 4.0 ricompresi nell'allegato B, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. 

Il comma 192 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio specifica che il  “credito  d'imposta  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui  al  periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”. 

Sebbene non esplicitamente previsto, occorrerà certamente verificare che la disciplina agevolativa con la quale sussiste una sovrapposizione, non preveda specifiche preclusioni.

Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni, può ritenersi che il costo oggetto di cumulo, ai fini del calcolo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, possa essere assunto come base di calcolo al lordo di altri incentivi.

La Legge di Bilancio 2020 conferma, dunque, anche per il nuovo credito d’imposta per investimenti, quanto era già stato previsto dalla circolare 4/E del 2017 di Agenzia delle Entrate, intervenuta in merito alla cumulabilità del super ed iper-ammortamento con altre misure di favore. Era ivi esplicitato che, essendo il bonus ammortamenti una misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste ultime, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali. L'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'investimento.

A mero titolo esemplificativo, se in relazione ad un bene materiale 4.0, agevolabile al 40%  in virtù del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, si somma il contributo in conto impianti previsto per macchine, impianti ed attrezzature varie dal Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, si può arrivare a coprire sino all’85% del costo, in quanto il bonus SUD concede un’intensità agevolativa che può giungere sino al 45%, in relazione alla localizzazione e dimensione del beneficiario. Il Credito d’imposta SUD è un aiuto di Stato la cui disciplina agevolativa non prevede limitazioni per quanto concerne il cumulo con misure generali non qualificabili quali aiuti di Stato.

Il Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno non è certamente il solo Aiuto di Stato a potersi cumulare con il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Si pensi, per le PMI, alla cumulabilità con la Sabatini, giungendo a coprire così il 50% del costo, considerando per la Sabatini un ESL pari al 10%. Tale ipotesi di cumulo può essere considerata, in particolare, nelle Regioni per le quali non opera il più premiante bonus SUD oppure laddove non vi sia un progetto di investimento iniziale tale da consentire l’accesso a quest’ultimo. 

Le opportunità di cumulo con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali sono innumerevoli. Tra i tanti esempi può citarsi ancora il bando INAIL ISI 2019 per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che concede un contributo sino al 65% del costo ammissibile il quale, sommato al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, giungerebbe a coprire il 105% del costo sostenuto; non potendosi eccedere il limite dell’investimento, occorrerà rinunciare al 5% di contributo eccedente tale limite invalicabile.


Credito d’imposta
R&S, INNOVAZIONE E DESIGN


Per il 2020 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019), la disciplina del credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013, operativo dal 2015, è stata sostituita dalla Legge di Bilancio 2020.

L’incentivo abbandona oggi la logica incrementale in relazione un parametro storico fisso di riferimento (media 2012 – 2014) per acquisire natura volumetrica. In particolare:

  • per le attività di R&S, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10%;
  • per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.


La circolare 5/E del 2016 di Agenzia delle Entrate, con riferimento al credito d’imposta R&S 2015-2019, specificava che “il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. Ai fini del credito di imposta in esame, i costi determinati ai sensi dell’articolo 4 del decreto attuativo sono, quindi, assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. In ogni caso, l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai predetti costi sostenuti. Inoltre, costituendo l’agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.”

La Legge di Bilancio 2020, con riferimento alla nuova versione del bonus, conferma la cumulabilità (comma 204, art. “il  credito  d'imposta  è  cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi  costi,  a  condizione che tale cumulo,  tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla formazione del reddito e della base  imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.”), specificando tuttavia che il costo deve essere assunto al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili (comma 203 dell’art. 1 della Legge 160/2019). 


CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0


Scopo della misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e successivamente prorogata con modifiche dalle Leggi di Bilancio 2019 e 2020, è sostenere la formazione del personale per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Sono ammissibili le spese in attività di formazione, con riferimento al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato (in qualità di discente o di docente) in attività di formazione.

Quanto all’intensità agevolativa, per il 2020 (rectius periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019):

  • per le piccole imprese, il credito d’imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 300.000;
  • per le medie imprese il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 250.000;
  • per le grandi imprese il credito d’imposta è attribuito nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 250.000.

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

L’articolo 8 del decreto attuativo del 4 maggio 2018, in coerenza con la natura di aiuto in esenzione da notifica del credito d’imposta, prevede che lo stesso “…è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014”. 

La Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 ha specificato che il credito d’imposta in esame è cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione: in tal caso, infatti, si tratterebbe di due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi. 

Nel caso in cui, invece, i costi agevolabili siano i medesimi (e l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta in esame abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione), l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dallo stesso regolamento per gli aiuti alla formazione (50% di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi). 

Qualora il credito d’imposta Formazione 4.0 interessi personale dipendente in relazione al quale l’impresa benefici anche di altri aiuti concessi per finalità diverse - come, ad esempio, nel caso di un aiuto concesso per l’assunzione di un lavoratore svantaggiato che sia impegnato anche nelle attività di “formazione 4.0” - il calcolo del beneficio spettante deve essere effettuato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall’aiuto all’assunzione.

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