Bonus SUD-SISMA-ZES per impianti, macchinari e attrezzature: dal 31 marzo, via alle nuove comunicazioni

30 Marzo 2021

Il Credito d’imposta per gli investimenti nel SUD/ nei comuni del SISMA/ nelle ZES è una misura di notevole appeal, in quanto agevola investimenti in impianti, macchinari e attrezzature afferenti a progetti di investimento iniziale e, in combinazione con il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali applicabile alla generalità delle imprese (art. 1, commi 1051 ss. L.178/2020), assicura un beneficio sino al 95% del costo sostenuto.

In virtù delle proroghe previste dalla Legge di Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 218, 316 e 319 L. 160/2019) e 2021 (articolo 1, comma 171, L. 178/2020), sono agevolati gli investimenti effettuati:

  • entro il 31 dicembre 2022 per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. La dotazione finanziaria prevista per la proroga è pari a 1.053,9 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che va ad aggiungersi ai 617 milioni annui dal 2016 al 2020;
  • entro il 31 dicembre 2020, per il credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
  • entro il 31 dicembre 2022, per il credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES.


Più nel dettaglio, il Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, istituito dalla Legge di Bilancio 2016 (L. 208/2015, art. 1, commi 98 ss.) è operativo dal 2016 con riferimento ai progetti di investimento iniziale inerenti a strutture produttive localizzate al Sud Italia. L’intensità agevolativa varia in relazione al periodo di effettuazione degli investimenti, della dimensione dell’impresa e della localizzazione degli investimenti.


Investimenti sino al 28 febbraio 2017

Per tutte le Regioni, l’agevolazione, in regime di esenzione, spetta nei limiti:

  • del 10% per le GRANDI imprese;
  • del 15% per le MEDIE imprese;
  • del 20% per le PICCOLE imprese.

Investimenti dal 1° marzo 2017

Per le Regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. a) del TFUE (Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, e dal 2017 la Sardegna) l'intensità massima dell'aiuto è:

  • del 25% per le GRANDI imprese;
  • del 35% per le imprese di MEDIE dimensioni;
  • e del 45% per le PICCOLE imprese.

Per le Regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3, lett. c) del TFUE (Abruzzo e Molise) l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è previsto:

  • al 10% per le GRANDI imprese;
  • al 20% per le imprese di MEDIE dimensioni;
  • ed al 30% per le PICCOLE imprese.


A partire dal 2018, il bonus è stato esteso, con alcune modifiche, dall'articolo 18-quater del D.L. 8/2017, convertito dalla L. 45/2017, anche agli investimenti realizzati nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Inoltre, l'articolo 5, comma 2, del D.L. 91/2017, in relazione agli investimenti realizzati nelle zone economiche speciali (ZES) ha riconosciuto il predetto credito d'imposta in misura potenziata per gli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale.


Per la fruizione dei menzionati crediti d'imposta è necessario presentare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione tramite un modello che gestisce, in maniera distinta, tutte e tre le misure agevolative.

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Per accedere pienamente ai bonus, occorre che la comunicazione consenta la possibilità di esporre gli investimenti che saranno realizzati nei periodi oggetto di proroga. In virtù del provvedimento di Agenzia delle Entrate n. 65238/2021 firmato il 9 marzo 2021, è stato pubblicato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione/ rettifica/ rinuncia di:

  • Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • Credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016;
  • Credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES


Nonostante la vigenza del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES e del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno sino al 31 dicembre 2022, la nuova comunicazione ha aggiunto il solo 2021 alle annualità già previste (2016-2020), in considerazione della proroga sino al 31 dicembre 2021 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

Le versioni aggiornate del modello di comunicazione consentono, pertanto, ai destinatari dei crediti d’imposta per gli investimenti nelle ZES e nel Mezzogiorno di indicare nella comunicazione anche gli investimenti da realizzarsi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Per il Credito SISMA (Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016) non è possibile presentare la comunicazione con riferimento al 2021, in quanto il Credito d’imposta SISMA  è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 7 aprile 2018 al 31 dicembre 2020.

La data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è fissata al 31 marzo 2021, giorno a decorrere dal quale è resa disponibile la versione aggiornata del software CIM.


Per completezza, si segnala che Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta 208 del 25 marzo 2021 per chiarire le cause di rideterminazione del Credito d’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 105 della Legge di Stabilità 2016, il quale indica che «se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti». Secondo Agenzia delle Entrate, nel caso oggetto di interpello, l'ipotesi di rideterminazione del credito non può trovare applicazione, perché il bene oggetto di agevolazione non è singolarmente dismesso o ceduto a terzi ovvero destinato ad altre strutture produttive, ma è affidato assieme al reparto - di cui è parte integrante - che verrà condotto dall'affidante nell'ambito dell'esercizio di un'attività imprenditoriale. Peraltro, come evidenziato dall'istante, una volta effettuato l'investimento agevolato, il bene è trasferito al gestore, col quale il concedente sulla base del contratto di affidamento condivide il rischio d'impresa, in considerazione della circostanza per cui il canone è parametrato agli incassi realizzati. Al riguardo, peraltro, l'affidatario che ha l'obbligo di mantenere e custodire i locali, i macchinari e gli impianti che utilizza non sembra avere la possibilità di disporre del bene qui in esame destinandolo a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Il contratto di affidamento oggetto del presente parere, per le sue caratteristiche peculiari (quale ad esempio le modalità di determinazione del canone sganciate dal diritto di godimento dei beni), non appare tout court assimilabile alla locazione tipizzata nel codice civile e, di conseguenza, non si integra di per sé la fattispecie di cui al menzionato comma 105.

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