Bonus formazione 4.0: in corso il restyling dell’incentivo

3 Dicembre 2019

Lo scorso mercoledì 12 novembre negli uffici romani del Ministero dello Sviluppo Economico si è svolta la prima riunione del Tavolo Transizione 4.0.

L’incontro, partendo dai risultati raggiunti in questi anni con le misure previste dal Piano Impresa 4.0, ha avuto l’obiettivo di affinare gli strumenti agevolativi esistenti ed individuare un nuovo assetto che valorizzi le competenze, incentivando maggiormente gli investimenti in formazione 4.0.

Il Ministero, nelle ultime settimane, sta promuovendo la modifica degli incentivi del Piano inseriti nel Disegno di Legge di Bilancio 2020, tra cui il credito d’imposta per la Formazione 4.0, che subirebbe un leggero restyling per meglio incontrare le esigenze delle imprese. In particolare, il MiSE ritiene opportuno eliminare la necessità di concordare il piano di formazione con le forze sindacali a livello aziendale o territoriale.

Nell’ondata di emendamenti presentati dalle varie parti politiche, diversi riguardano il bonus formazione 4.0. In particolare, riportiamo l’emendamento firmato da un gruppo di senatori pentastellati tra i quali Patty L’Abbate, Agostino Santillo e Gianmauro Dell’Olio, già promotori degli emendamenti riguardanti il nuovo credito d’imposta R&S e per i beni strumentali, che pare traducano le intenzioni del Ministro.

Tavolo Transizione 4.0: sono stati affinati gli strumenti agevolativi esistenti ed è stato individuato un nuovo assetto che valorizzi le competenze, incentivando maggiormente gli investimenti in formazione 4.0

<< 23.1

L'Abbate, Santillo, Dell'Olio, Romagnoli, Guidolin, Romano, Nocerino, Matrisciano, Campagna, Di Girolamo, Puglia, Bottici, Botto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

"Art. 23.(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)"


  1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal ''Piano Nazionale Impresa 4.0'', si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese di formazione sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
  2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
  3. Ferma restando l'esclusione delle ''imprese in difficoltà'' così come definite dall'articolo 2, punto 18), del Regolamento UE 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giungo 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.
  5. Il credito d'imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in due quote annuali di pari importo e perii pagamento dei soli debiti di natura tributaria. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
  6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'ispettorato Territoriale del lavoro competente, prevista dal comma 3, dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessaria ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.
  7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021.
  8. Le disposizioni del comma 4, si applicano anche al credito d'imposta spettante in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 oggetto della proroga prevista dal comma 78 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2018, n. 145.

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021» con le seguenti:
                 «205 milioni di euro per l'anno 2021 e 305 milioni di euro per l'anno 2022»;

            b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

                2020: -;

                2021: - 50.000.000;

                2022: -. >>

L’emendamento, quindi, di fatto conferma l’estensione del periodo di validità del bonus anche alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019, come già previsto nel Disegno di Legge di Bilancio 2020, recando altresì la proposta del Mise di eliminazione del vincolo dell’accordo sindacale aziendale o territoriale considerato dalle associazioni il principale ostacolo per l’accesso al beneficio.  

La revisione, rispetto al Disegno di Legge di Bilancio 2020, propone una rimodulazione del contributo circa i limiti massimi di spesa agevolabile, che attualmente si attestano a: 
-    300.000 euro per le piccole imprese
-    300.000 euro per le medie imprese
-    200.000 euro per le grandi imprese

Per il resto pare continueranno ad essere applicate, in quanto Compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018. 

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