Bonus formazione 4.0: eleggibili le spese sostenute sino al 31 dicembre 2019

Secondo l’attuale disciplina, il credito d’imposta resterà in vigore fino al 31 dicembre 2019.

L’incentivo, istituito dalla legge di Bilancio 2018 e disciplinato dal decreto interministeriale 4 maggio 2018, è stato oggetto di proroga e modifica con legge di Bilancio 2019, che ne ha esteso la validità alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare) e ha modulato la misura dell’agevolazione in base alla dimensione delle imprese.

 

Beneficiari 

 

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. 

 

Costi eleggibili

 

Sono ammissibili le spese in attività di formazione sostenute fino al 31 Dicembre 2019, con riferimento al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

 

Il beneficio si applica anche alle ore di formazione svolte da un dipendente interno “esperto” in qualità di docente e/o tutor, fino al 30% della retribuzione complessiva annua. 

 

Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati telematicamente presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, e nello specifico: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

 

Ai fini dell’ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

 

Agevolazione

 

  •  Per le piccole imprese, il credito d’imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 300.000;
  •  Per le medie imprese il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 300.000;
  •  Per le grandi imprese il credito d’imposta è attribuito nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 200.000.

 

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al DPR 22 Dicembre 1986, n. 917.

Il bonus è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241.

L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 Giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione

 

Modalità di utilizzo

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo “6897”, istituito con la risoluzione 6/E/2019), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, ma subordinatamente all’avvenuto adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti. 

 





Newsletter inviata il giorno 30/09/2019


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