Bonus formazione 4.0: agevolabili anche i costi dei formatori esterni

15 Febbraio 2021

Scopo del Bonus Formazione 4.0, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e successivamente prorogato con modifiche dalle Leggi di Bilancio 2019, 2020 e 2021, è sostenere la formazione del personale per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Da ultimo, la Legge di Bilancio 2021, all’articolo 1, comma 1064 introduce due lettere – i) ed l) – dedicate al Credito d’imposta Formazione 4.0. Le disposizioni riservate al bonus, benché scarne e foriere di incongruenze, hanno portata dirompente a beneficio delle imprese. Come annunciato la scorsa estate dal Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) Patuanelli, il bonus Formazione 4.0 non ha avuto, in questi anni, il successo sperato e si è rivelato necessario un ripensamento radicale della misura. Il limite precipuo risiedeva nel ristretto ambito oggettivo dei costi agevolabili, fino al 2020 confinati ai costi del personale coinvolto nelle attività formative, in qualità di discente o di docente.

BENEFICIARI

Si ricorda che possono beneficiare del bonus Formazione 4.0 tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Possono accedere anche le imprese che non hanno fruito degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali 4.0.

Ferma restando l’esclusione delle imprese in difficoltà, l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ex art. 9 D.lgs. 231/2001 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.


AGEVOLAZIONE

A decorrere dal 2020, il credito d’imposta è attribuito:

  • per le piccole imprese, nella misura del 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di beneficio pari ad euro 300.000;
  • per le medie imprese, nella misura del 40% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 250.000;
  • per le grandi imprese, nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 250.000.

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il bonus è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241.


SPESE ELEGGIBILI

Sono eleggibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti:

  • vendita e marketing;
  • informatica;
  • tecniche e tecnologie di produzione.

La Legge di Bilancio 2021 interviene, innanzitutto, sulle dinamiche temporali del bonus, conferendogli un respiro pluriennale, consentendo così alle imprese beneficiarie una miglior programmazione degli investimenti. Il comma 1064, lettera l) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, proroga il credito d'imposta formazione 4.0 fino al periodo di imposta “in corso al 31 dicembre 2023”.  A ben vedere, è previsto un anno di vigenza in più rispetto alle altre discipline agevolative del Piano Transizione 4.0 (segnatamente Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e Credito d’imposta per investimenti in R&S, Innovazione e Design), probabilmente frutto di un refuso. In tal senso depone anche la precedente lettera i) del medesimo comma, che fa riferimento al 2022. La proroga dovrebbe dunque riguardare il 2021 ed il 2022.

La Legge di Bilancio 2021, inoltre amplia le maglie del bonus, ammettendo l’eleggibilità di tutti i costi previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. In particolare, sono ammessi all’agevolazione i seguenti costi:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Come confermato dal Dottor Calabrò del Ministero dello Sviluppo Economico il 10 febbraio u.s. nell’ambito del webinar organizzato da Anima e Federmacchine con il contributo del MiSE, tale estensione della portata incentivante implica l’agevolabilità pressochè dell’intero costo del corso di formazione, inclusi i formatori. Non sono previste delle percentuali di distribuzione dei costi, tra le predette voci di spesa, a differenza di altre misure che agevolano la formazione. I costi dei formatori possono, pertanto, essere anche maggioritari, purché non esclusivi; il progetto deve prevedere anche il costo del personale, non essendo eleggibile – a titolo esemplificativo – una formazione svolta fuori dall’orario di lavoro.

Preziose indicazioni sono state rese dal Dottor Calabrò anche in relazione alla decorrenza di tale ampliamento del perimetro agevolativo. Nonostante la Legge di Bilancio 2021 citi il “periodo in corso al 31 dicembre 2020”, le maglie del bonus sono da ritenersi estese solo a partire dal 2021.  Conseguentemente, come indicato dal Dottor Calabrò, per il costo dei formatori dipendenti, a decorrere dal 2021 non sussiste più il limite di agevolabilità del 30% della retribuzione annua lorda.

La formazione deve essere rivolta a personale interno. Vi sono vincoli in tal senso che derivano dal GBER, a cui la misura afferisce. L'incentivo si applica, infatti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 Giugno 2014.


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ADEMPIMENTI

Ai fini dell’ammissibilità al credito d'imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Per le sole imprese non tenute alla revisione legale dei conti, è previsto un credito d’imposta aggiuntivo sino a 5.000 euro, a copertura delle spese di certificazione.

Con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Devono inoltre essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con un decreto di prossima adozione, verranno indicati i relativi contenuti e le modalità di invio della comunicazione.

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