Bonus beni strumentali nelle ZES: agevolabili anche i costi di acquisto di immobili

22 Giugno 2021

Il Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 31 maggio 2021, 77 - articolo 57) ha rafforzato la portata incentivante del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nelle Zone Economiche Speciali (ZES), ossia l’agevolazione dedicata alle ZES basata sull’impianto del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Il Credito d’imposta per gli investimenti nel SUD, poi esteso ai comuni del SISMA Centro Italia (articolo 18-quater del D.L. 8/2017) e alle ZES (articolo 5, comma 2, del D.L. 91/2017), è una misura di notevole appeal, in quanto agevola investimenti in impianti, macchinari e attrezzature afferenti a progetti di investimento iniziale e, in combinazione con il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali applicabile alla generalità delle imprese (art. 1, commi 1051 ss. L.178/2020), assicura un beneficio sino al 95% del costo sostenuto.


In virtù delle proroghe previste dalla Legge di Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 218, 316 e 319 L. 160/2019) e 2021 (articolo 1, comma 171, L. 178/2020), sono agevolati gli investimenti effettuati:

  • tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022 per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. La dotazione finanziaria prevista per la proroga è pari a 1.053,9 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che va ad aggiungersi ai 617 milioni annui dal 2016 al 2020;
  • tra il 7 aprile 2018 ed il 31 dicembre 2020, per il credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
  • a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale ed entro il 31 dicembre 2022, per il credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES.


Ai sensi del Decreto Semplificazioni (Articolo 57, comma 1, lettera b), numero 4), "In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta e' esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti."

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Il Governo ha previsto, pertanto, il raddoppio del tetto massimo dei progetti di investimento e l’estensione dell’ambito oggettivo di agevolabilità agli immobili.

Il comma 4 del ciato articolo 57 dispone che “Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Auspichiamo che la dotazione effettiva possa essere superiore. Peraltro, il Decreto Semplificazioni non è stato ancora convertito in legge, pertanto potrebbero intervenire modifiche nell’ambito della legge di conversione.

Confidiamo, infine, in un tempestivo aggiornamento operativo volto a rendere effettivamente accessibili le opportunità del Decreto Semplificazioni. Per la fruizione dei menzionati crediti d'imposta è necessario presentare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione tramite un modello che gestisce, in maniera distinta, tutte e tre le misure agevolative (SUD/SISMA/ZES). Ad oggi, le novità del Decreto Semplificazioni non sono ancora state recepite dal software per la Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti né dalla relativa modulistica; pertanto, al momento, non è ancora possibile presentare istanze con progetti sino a 100 milioni di euro che contemplino anche immobili strumentali.


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