Beni immateriali mai a bilancio: nuove prospettive di rivalutazione

9 Marzo 2021


Tra le misure introdotte dal Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104) che hanno suscitato maggior interesse tra le 
imprese vi è senz’altro la disciplina disposta dall’articolo 110, in virtù della quale vengono destinati 854,9 milioni di euro alla 
rivalutazione dei beni di impresa ed al riallineamento tra valori civili e fiscali dei beni. 
La Legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 83 è intervenuta in merito al riallineamento dei beni d’impresa, stabilendo che le 
disposizioni dell'articolo 14 della  legge  21  novembre 2000,  n.  342,  si  applicano  anche  all'avviamento  e  alle  altre attività 
immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 

Con riferimento alla rivalutazione, invece, significative indicazioni giungono dalla risposta ad interpello n. 903-2406/2020 della Direzione regionale di Agenzia delle Entrate della Regione Lombardia.
Si ricorda che il Decreto Agosto ha introdotto una nuova chance di rivalutazione dei beni di impresa, di maggior appeal 
rispetto alle precedenti discipline rivalutative, in quanto:
  • la natura della rivalutazione è opzionale. La rivalutazione può avere rilevanza solo civilistica e contabile, oppure rilevanza anche fiscale, a discrezione dell’azienda;
  • sono previsti oneri economici di rivalutazione minimi. Ai soli fini civilistici, la rivalutazione è gratuita. Alla rivalutazione a fini civilistici consegue l’emersione di un saldo attivo, riserva di patrimonio netto, non in sospensione d’imposta, ma semplice riserva di utili.

Solo per l’eventuale rilevanza fiscale, il legislatore richiede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con un’aliquota estremamente agevolata, nella misura del 3% sui maggiori valori iscritti. Il saldo attivo di rivalutazione fiscale costituisce una riserva in sospensione d’imposta per le imprese in contabilità ordinaria. All’occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%;

  • ha efficacia immediata. L’effetto fiscale della rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attività  produttive,   decorre già dal 2021, ossia dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita. Solo ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze fiscali occorre attendere il 2024, ossia il quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita;
  • sono rivalutabili singoli beni. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza dunque il rispetto del previgente vincolo delle categorie omogenee, e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. La norma non richiede particolari formalismi per attestare il maggior valore dei beni. Non è ad esempio richiesto che i maggiori valori siano attestati da una perizia di stima giurata.

La rivalutazione potrà essere posta in essere esclusivamente nel bilancio 2020 (rectius: nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019). Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Agosto (Legge 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020), a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

L’obiettivo profilato dal legislatore è quello di supportare la patrimonializzazione dei bilanci delle imprese, consentendo l’iscrizione del saldo attivo delle plusvalenze latenti sui beni dell’impresa come riserva di patrimonio netto utilizzabile anche per fronteggiare le perdite in un esercizio di acuta e trasversale crisi economica, come quello in corso a causa dell’emergenza coronavirus. E’ verosimile, infatti, che in molti casi l’incremento del patrimonio netto sia finalizzato alla copertura delle perdite senza costringere i soci ad eseguire ricapitalizzazioni.


L’opportunità insita nella rivalutazione consente, altresì, il miglioramento degli indici di bilancio con conseguenti favorevoli ripercussioni sul merito creditizio bancario.

Per maggiori informazioni sui Beni Immateriali, contattaci!

E’ possibile, inoltre, il riconoscimento anche fiscale dei maggiori valori iscritti e, quindi, la deducibilità dei maggiori ammortamenti. La rivalutazione consente, inoltre, la deducibilità di maggiori spese di manutenzione ed impatta sulle plusvalenze/minusvalenze in caso di cessione.


Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000 che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019: beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa; partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.


La possibilità di rivalutare beni immateriali mai iscritti a bilancio, ad oggi, non è stata oggetto di specifiche ed univoche indicazioni ufficiali. Recentemente è intervenuta Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia (DRE Lombardia), rispondendo ad un interpello privato che, pertanto, non ha efficacia erga omnes.

La fattispecie è relativa a "Know How aziendale, mai precedentemente iscritto nell'attivo patrimoniale di bilancio ed i cui costi non sono mai stati contabilizzati in modo separato né evidenziati in alcun modo nelle note integrative relative ai bilanci depositati relativi agli esercizi fino a quello chiuso al 31/12/2019 […] tutelato legalmente sia al termine dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 sia al termine dell'esercizio che chiuderà al 31/12/2020”.


La DRE Lombardia ha ricordato che l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n 14 del 27 aprile 2017, ebbe modo di chiarire che beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati, come ad esempio i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio, sono rivalutabili, ancorché non iscritti in quanto interamente ammortizzati, purché detti beni risultino ancora giuridicamente tutelati sulla base della normativa vigente. Per tali immobilizzazioni immateriali assume quindi rilevanza la tutela giuridica ed è quindi necessaria, ai fini della rivalutazione in oggetto, la loro iscrizione nei registri previsti dalle relative disposizioni e il conseguente diritto di utilizzazione.

Conseguentemente, la DRE conclude che, per i beni immateriali, assume quindi rilevanza la tutela giuridica ed è quindi necessaria, ai fini della rivalutazione, la loro iscrizione nei registri previsti dalle relative disposizioni e il conseguente diritto di utilizzazione. Pertanto, ove il bene immateriale da rivalutare risulti debitamente registrato e giuridicamente tutelato  secondo la normativa vigente, come asserito dalla società istante, si ritiene che la stessa società possa procedere a rivalutare il know-how aziendale, ai sensi del citato articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 e successive modificazioni.


Come indicato da Italia Oggi (26 febbraio 2021) per quanto concerne il know-how, per il quale la prova della tutela legale è più difficile da fornire, saranno favorite quelle imprese che hanno concluso un accordo di ruling con l’Agenzia delle Entrate al fine di agevolare tale tipologia di intangible tramite il Patent Box. Nella misura in cui la tutela giuridica è il presupposto dell’agevolazione Patent Box, l’accordo raggiunto potrebbe fungere esso stesso da prova circa la sussistenza della tutela.


Peraltro, accade molto frequentemente che i costi per beni immateriali non siano imputati a conto economico. In particolare, si verifica nei casi in cui l'impresa non ha sostenuto costi per l'acquisto del bene e non ha al contempo ritenuto di capitalizzare e sottoporre ad ammortamento le spese via via sostenute per le spese di registrazione e/odi difesa e/o sviluppo del bene medesimo. Auspichiamo che l’impostazione della DRE Lombardia venga ufficializzata e confermata a livello nazionale in tempi celeri, così da consentirne l’applicabilità, per tutte le imprese, in sede di approvazione dei bilanci 2020. Al riguardo, peraltro, rammentiamo l’estensione delle tempistiche prevista dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del Decreto Legge 183/2020 cd Milleproroghe: l'assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Contattaci per maggiori informazioni