Aiuti di Stato: la nuova disciplina

16 Giugno 2020

L'emergenza pandemica sta rappresentando, a livello mondiale, non solo una grave minaccia per la salute pubblica ma anche un grave shock economico. A livello italiano, il Documento di economia e finanza (DEF), adottato lo scorso 24 aprile indica una stima del PIL per il 2020 al - 8%. Tra le misure comunitarie adottate a sostegno dell'economia degli Stati membri dell'Unione Europea, vi sono senz’altro le nuove norme in materia di aiuti di Stato, connotate da flessibilità.


Più nel dettaglio, la Comunicazione della Commissione del 19 marzo u.s. "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01", è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria. Il Temporary Framework è stato integrato il 3 aprile, con la Comunicazione C(2020) 2215 final e ulteriormente modificato ed esteso con la Comunicazione dell'8 maggio (C(2020 3156 final).

E' del 12 giugno la proposta della Commissione, inviata agli Stati membri per consultazione, di estendere ulteriormente la portata del Temporary Framework al fine di autorizzare il sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle che si trovavano in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano sottoposte a una procedura di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o non siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

Il nuovo quadro temporaneo cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sugli aiuti di Stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie, che sarà efficace sino al 1° luglio 2021. Prima di tale data potrà essere modificato e prorogato.

Il Temporary framework  2020non sostituisce, ma si affianca alle altre discipline sugli aiuti di Stato già vigenti e che rimangono pienamente operative nella veste tradizionalmente nota:

  • la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "de minimis", di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico. Inoltre, rimane comunque applicabile la disciplina sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà, ammissibili alle condizioni previste dai relativi Orientamenti (Comunicazione 2014/C 249/01).
  • il Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER, che dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE.

Per maggiori informazioni su "Aiuti di Stato: la nuova disciplina", contattaci!

Numerose sono le tipologie di aiuti contemplate nel nuovo quadro temporaneo, erogabili a favore delle imprese che si siano trovate in difficoltà dopo il 31 dicembre 2019, a causa della diffusione di COVID-19:

  • Aiuti di importo limitato (sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni). L'aiuto non deve superare 800 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere). L'aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18) del GBER) . Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'aiuto non deve superare i 120 mila euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art.1 del Reg. 717/2014/UE). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'aiuto non deve superare i 100 mila euro per impresa. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800 mila euro per impresa.

Preme sottolineare come tale tipologia di aiuto non si configuri quale innalzamento a 800 mila euro (salvo alcuni settori) dei contributi in regime “de minimis”, ma costituisca un plafond differente rispetto al “de minimis” che rimane pienamente vigente. Pertanto, per le discipline agevolative a cui si applica il regime “de mimimis”, ove non diversamente previsto, occorre fare riferimento al noto limite di 200 mila euro di contributi per l’impresa unica in tre esercizi (100 mila euro per le imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi, 15 mila per il settore agricolo, 30 mila per pesca ed acquacoltura).

  • Aiuti sotto forma di garanzie statali sui prestiti per garantire l'accesso alla liquidità delle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti commerciali che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire prestiti per aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
  • Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti pubblici: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
  • Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il Quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse;
  • Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine da parte dello Stato: il quadro introduce un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine. La Commissione continuerà a monitorare la situazione ed è pronta a modificare, se necessario, l'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato.
  • Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVD-19 e antivirali pertinenti.
  • Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al COVID-19.
  • Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19.
  • Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali.
  • Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
  • Aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie.
  • Aiuti alle imprese sotto forma di debito subordinato.

Per maggiori informazioni su "Aiuti di Stato: la nuova disciplina", contattaci!

Qualora uno Stato membro intenda istituire un regime di aiuti previsto dal Quadro temporaneo, dovrà presentare preventivamente alla Commissione europea una notifica. La Commissione si impegna a valutare rapidamente la misura ai sensi dell'art. art. 107(3)(b) TFUE, dichiarandone con decisione l'ammissibilità. Per quanto riguardo l’Italia, ad esempio, entro 48 ore dalla notifica la Commissione europea ha approvato un regime di aiuti pari a 50 milioni di euro per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza.

Nell’ambito del Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio, una specifica trattazione è stata dedicata alla declinazione italiana del nuovo quadro della disciplina degli aiuti di Stato, prevedendo la possibilità per Regioni, Province autonome, altri enti territoriali, Camere di commercio di adottare, a valere sulle proprie risorse:

  • Articolo 54 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, ai sensi della sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” fino a un importo di 800 mila euro per impresa (120 mila euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100 mila euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli)
  • Articolo 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, ai sensi della sezione 3.2 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
  • Articolo 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle Imprese, ai sensi della sezione 3.3 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
  • Articolo 57 - Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, ai sensi della sezione 3.6 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
  • Articolo 58 - Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, ai sensi della sezione 3.7 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
  • Articolo 59 - Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, ai sensi della sezione 3.8 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite.
  • Articolo 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, ai sensi della sezione 3.10 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ”. Gli aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID‐19. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà. Tali aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020.

La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti locali.

Il Decreto Rilancio ha previsto altresì, all’articolo 53, una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, con possibilità di fruire di nuovi aiuti rientranti nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Contattaci per maggiori informazioni