Agevolazioni: edizione straordinaria

31 Marzo 2020

A pochi mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, una manovra straordinaria introduce nuovi input per il tessuto economico italiano. Meglio noto come Decreto “Cura Italia”, il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato n G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 e da quel giorno in vigore, mette in campo 25 miliardi per il sistema Italia.

Molteplici sono gli aiuti concessi alle imprese. Il Decreto risulta molto articolato e composito. Mai come nei momenti più complessi, proprio come quello che stiamo vivendo, è bene non lasciare imperscrutata alcuna opportunità. In attesa della Legge di conversione, qui di seguito una rassegna delle principali misure previste, alcune delle quali immediatamente operative.

  1. Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici (ART. 5)
    Sono disponibili in tutto 50 milioni di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono ampliare o riconvertire la propria attività per produrre ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza.  Al fine di  assicurare  la  produzione  e  la  fornitura   di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo  di  emergenza  COVID-19,  è prevista l’erogazione di finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in  conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle  imprese  produttrici di tali dispositivi.
    Gli incentivi sono previsti da un'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri del 23 marzo. Si tratta di risorse che, rientrando nel regime degli aiuti di Stato, sono state autorizzate in meno di 48 ore dalla Commissione europea. Lo sportello per la presentazione delle domande si apre il 26 marzo. La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è 800.000 euro.

  2. Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (ART. 43.1)
    Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria Coronavirus, l’INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

  3. Fondo centrale di garanzia PMI (ART. 49)
    Le piccole e medie imprese possono immediatamente accedere al credito. Secondo quanto indicato da Mediocredito Centrale il 19 marzo, sono immediatamente operativi i provvedimenti del Decreto “Cura Italia” che ampliano e semplificano l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. Il Consiglio di gestione ha, infatti, deliberato l’adozione delle misure necessarie per l’applicazione delle numerose disposizioni previste dal Decreto. Per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese, il Decreto stabilisce il potenziamento con 1 miliardo e mezzo del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, alla cui dotazione possono ora contribuire anche soggetti privati. Molte sono le novità introdotte dal Decreto. L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura). Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti erogati dalla stessa banca, a condizione che ci sia erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo. Viene inoltre estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici. La valutazione della probabilità di inadempimento ai fini dell’ammissibilità è effettuata sulla base del solo modulo economico-finanziario del modello di rating. E’ annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del Decreto. Sono ammessi i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

  4. Misure per il credito all'esportazione (ART. 53)
    Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, il Ministero dell'economia e delle  finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per  operazioni  nel  settore  crocieristico, deliberate da SACE Spa  entro  la  data  di  entrata  in  vigore  del presente Decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. Chiarimenti sopraggiungeranno verosimilmente in sede di conversione in legge del Decreto, in quanto la misura risulta limitata solo al settore crocieristico, nonostante l'obiettivo dell'articolo sia quello di sostenere tutti i settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria e non solo quello turistico, alla luce della correzione apportata successivamente (Comunicato della Presidenza del Consiglio pubblicato sulla GU n. 71 del 18 marzo 2020).

  5. Misure di sostegno finanziario alle imprese (ART. 55)
    Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020,  crediti  pecuniari   vantati   nei   confronti   di   debitori inadempienti,  può  trasformare  in  credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite  ai  seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in  diminuzione  del reddito imponibile; importo del rendimento nozionale  eccedente  il  reddito  complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

  6. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e  medie  imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (ART. 56) 
    E' prevista una moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese. La sospensione del pagamento delle rate da parte delle imprese si applica anche alla Nuova Sabatini. Il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto, con avviso del 20 marzo, in linea con quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, del Decreto “Cura Italia”, che dispone la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, che tale sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini”. L'erogazione delle quote di contributo del Ministero - così come prevista dai singoli decreti di concessione - non subisce modificazione.

  7. Supporto  alla  liquidita'  delle  imprese  colpite   dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (ART. 57)
    Al fine  di  supportare  la  liquidità  delle  imprese  colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le  esposizioni  assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore delle  banche e degli altri soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito  che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che  hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata  emergenza  e che non hanno accesso alla  garanzia del Fondo di garanzia PMI, possono essere assistite dalla garanzia  dello Stato.

  8. Credito d'imposta per le spese di sanificazione  degli  ambienti  di lavoro (ART. 64)
    Allo scopo di incentivare la  sanificazione  degli  ambienti  di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività  d'impresa,  arte  o  professione  è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020,  un  credito  d'imposta, nella misura del 50% delle  spese  di  sanificazione  degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino  ad un massimo di  20.000  euro  per  ciascun  beneficiario,  nel  limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

  9. Credito d'imposta per botteghe e negozi (ART. 65)
    Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica da  COVID-19,  ai   soggetti   esercenti   attività   d'impresa   è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura  del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

  10. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e  in  natura  a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica  da COVID-19 (ART. 66)
    Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura,  effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo  di  lucro,  finalizzate  a  finanziare  gli interventi in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al  30%,  per  un  importo  non superiore a 30.000 euro. Per le erogazioni liberali in denaro  e  in  natura  a  sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica la deduzione integrale dal reddito d’impresa. Ai  fini dell'IRAP,  le  erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

  11. Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese (ART. 72)
    E’ istituito il "Fondo per la promozione  integrata",  con  una  dotazione iniziale  di  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  volto  a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale. Tra le altre misure, sono previsti:
    il cofinanziamento di iniziative di promozione  dirette  a  mercati esteri  realizzate  da  altre  amministrazioni   pubbliche   di   cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30  marzo  2000,  n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
    la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto de minimis fino al 50% per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2,  primo comma, del Decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

  12. Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo (ART. 80)
    E’ autorizzata la spesa di ulteriori 400  milioni  di  euro  per  l'anno 2020.

  13. Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (ART. 98)
    Per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura del 30% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente. In considerazione della novità, è stata moltiplicata la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio. L’istanza potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, ferma restando la validità della finestra di marzo per la quale il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni, anche se il servizio telematico, non è ancora adeguato alla  nuova disciplina.

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