Piano Impresa 4.0 nella Legge di Bilancio 2020: ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali

20 Gennaio 2020

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 Dicembre 2019, n. 160) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti  dal  Piano  nazionale Impresa 4.0. Il comma 184 del relativo articolo 1, di carattere programmatico, illustra le finalità cui il legislatore tende:

•    sostenere  più  efficacemente  il  processo  di  transizione digitale delle imprese (ne è espressione il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui ai successivi commi 185 - 197);

•    sostenere la spesa  privata  in  ricerca  e sviluppo   e   in   innovazione   tecnologica,   anche    nell'ambito dell'economia  circolare  e  della   sostenibilità   ambientale (tale obiettivo trova una prima traduzione nel nuovo Credito d’imposta R&S, Innovazione tecnologica ed altre attività innovative, di cui ai commi 198 - 209);

•    sostenere l'accrescimento  delle  competenze  nelle   materie   connesse   alle tecnologie  abilitanti  il  processo  di  transizione  tecnologica  e digitale (tale intento è declinato nel bonus formazione 4.0, di cui ai commi 210 - 217);

•    razionalizzare  e  stabilizzare   il   quadro agevolativo di riferimento in  un  orizzonte  temporale  pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

In merito alla stabilizzazione, il nodo delle coperture finanziarie è centrale. Per il 2020 è stata adottata una soluzione interlocutoria, con proroga dei bonus esistenti – con modifiche – per un anno. Nei commi successivi al 184°, nell’ambito della disciplina dei bonus R&S e Innovazione, Beni strumentali e Formazione 4.0 è stato, infatti, previsto che “Al  solo  fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di  acquisire  le informazioni necessarie per valutare  l'andamento,  la  diffusione  e l'efficacia delle misure agevolative […], anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali  misure  effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della  comunicazione  in  relazione  a  ciascun   periodo   d'imposta agevolabile. ” 

Gli incentivi sono stati, invece, sin da subito razionalizzati, acquisendo uniformemente tutti natura e forma di credito d’imposta. Al riguardo si segnala la risoluzione 110/E di Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2019 che fa luce sulle disposizioni previste dall’articolo 3 del DL 124/2019 - cd Decreto Fiscale - sulla compensabilità dei crediti d’imposta. Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i crediti d’imposta agevolativi, la compensazione può avvenire a partire dall’inizio dell’anno solare in cui l’incentivo può essere fruito, previsto dalla disciplina agevolativa di riferimento di ogni singola misura, senza attendere il decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale principio opera con riferimento a tutti i crediti d’imposta agevolativi, tra cui si ricordano, a titolo meramente esemplificativo: il Credito d’imposta per la Formazione 4.0, Tax credit riqualificazione strutture ricettive, Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, il Credito d'imposta SUD prorogato sino al 31 dicembre 2020 dalla Legge di Bilancio 2020, l’esordiente Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, nonché il nuovo Credito d’imposta per attività di R&S, Innovazione tecnologica ed altre attività innovative.

Qui di seguito si ripercorrono i tratti essenziali di una delle discipline su cui la Legge di Bilancio 2020 è intervenuta in maniera più incisiva rispetto all’analoga misura vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019: il bonus R&S, ora Credito d’imposta per attività di R&S, Innovazione tecnologica ed altre attività innovative.
Per il 2020 (periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31 dicembre 2019),  la disciplina del Credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013, operativo dal 2015, è stata sostituita dalla Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto un credito d'imposta (modulato con intensità decrescente, in relazione al livello di innovatività delle attività) per: 


•    R&S: attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e  sviluppo  sperimentale   in   campo   scientifico   o tecnologico, come definite nella comunicazione della  Commissione (2014/C 198/01).  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro il 1° marzo p.v. saranno  dettati  i  criteri  per  la  corretta  applicazione  di   tali definizioni, tenendo  conto  dei  principi  generali  e  dei  criteri contenuti  nel  Manuale  di  Frascati  dell'OCSE.  
Si segnala che la disciplina del bonus R&S 2015 – 2019 chiariva, invece, l’eleggibilità delle attività svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni. 

•    Innovazione tecnologica:  attività  diverse  da  quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di un prodotto  o processo  di  produzione  nuovo  o  sostanzialmente  migliorato, ossia un bene  materiale  o  immateriale  o  un  servizio  o  un processo che si differenzia, rispetto  a  quelli  già realizzati  o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche  tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia  o  per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Al riguardo, Il Sole 24 Ore del 31 dicembre 2019 (“Bonus innovazione più ricco con l’investimento ecologico”) ha scritto che “Merita notare che per tali attività la risoluzione dell’agenzia delle Entrate 40/E del 2 aprile 2019 aveva inopinatamente negato la fruibilità del “vecchio” credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto legge 145/2013, facendo riferimento alle definizioni del manuale di Oslo dell’Ocse, i cui princìpi generali e criteri saranno ora utilizzati nell’apposito decreto del ministero dello Sviluppo economico con cui saranno dettati i criteri per la corretta identificazione delle attività agevolabili quali apportatrici di innovazione tecnologica.” 


•    Altre attività innovative: Design e ideazione estetica nei settori  tessile  e  della  moda,  calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e  della  ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi  prodotti  e  campionari. 
Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico, sono dettati i criteri per la  corretta  applicazione del beneficio in relazione alle medesime attività  svolte  in settori diversi da quelli sopraindicati. 
Nell’ambito del previgente credito d’imposta, le FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 settembre 2017 avevano chiarito la riconducibilità al beneficio del credito d’imposta R&S delle fasi a) “ricerca ed ideazione estetica” e b) “realizzazione dei prototipi” per il settore tessile e moda, in continuità con la circolare n. 46586 del 16 aprile 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché per gli altri settori afferenti alla produzione creativa (es: calzature, occhiali, gioielleria, ceramica). Tali attività risultano ora, nell’ambito del nuovo credito d’imposta, espunte dal bonus R&S e declassate, con riconoscimento di un’intensità agevolativa più bassa.

Non sono agevolabili le attività di  routine per  il  miglioramento della qualità dei prodotti  e, in  generale,  le  attività  volte  a differenziare i prodotti  dell'impresa  da  quelli  simili,  presenti sullo  stesso  mercato  concorrenziale,  per  elementi   estetici   o secondari, le attività per l'adeguamento di  un  prodotto  esistente alle specifiche richieste di un cliente nonchè le attività  per  il controllo di qualità e la standardizzazione  dei  prodotti.


BENEFICIARI
Tutte  le  imprese
residenti  nel   territorio   dello   Stato,   incluse   le   stabili organizzazioni di soggetti  non  residenti. Sono escluse  le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta  amministrativa,  concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. 
Per  le  imprese  ammesse  al  credito  d'imposta,  la fruizione  del  beneficio  spettante  è  comunque  subordinata  alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

SPESE AMMISSIBILI
a)    spese  per  il  personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o  di  lavoro  autonomo  o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato.  E’ prevista, inoltre, una maggiorazione dell’incentivo per personale altamente qualificato di  età non superiore a 35 anni, al primo impiego, assunto dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato  e  impiegato  esclusivamente  nelle attività eleggibili;

b)    quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria  o di locazione semplice e altre spese  relative  ai  beni  materiali mobili e (solo per R&S ed innovazione tecnologica) ai software, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta  di  utilizzo;

c)    spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività  ammissibili al credito  d'imposta.  E’ prevista una maggiorazione dell’agevolazione nel caso di contratti di R&S extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato;

d)    (solo per attività di R&S) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative  a  un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia  di  prodotto   a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale,  nel  limite  massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano  utilizzate direttamente ed esclusivamente per  lo  svolgimento  delle  attività inerenti ai progetti di R&S  ammissibili;

e)    spese  per  servizi  di  consulenza  e  servizi  equivalenti;

f)    spese per materiali,  forniture  e  altri  prodotti  analoghi.

•    Per le sole imprese  non  obbligate per legge alla revisione legale dei conti,  le  spese  sostenute  per adempiere all'obbligo   di   certificazione   della   documentazione contabile sono  riconosciute  in  aumento del credito d'imposta, per un importo  non  superiore  a  5.000  euro. 

Le macro categorie dei costi agevolabili ricalcano, con alcune modifiche, quella previste nella disciplina 2015-2019; tuttavia l’agevolabilità dei  beni  materiali mobili e dei software, dei servizi  di  consulenza  e  dei materiali è correlata all’entità delle spese di personale di cui alla lettera a) e/o dei contratti di cui alla lettera c).


AGEVOLAZIONE
Dal 2020 l’incentivo abbandona la logica incrementale in relazione un parametro storico fisso di riferimento (media 2012 – 2014) per acquisire natura volumetrica. In particolare: 
•    per le attività di R&S, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della  relativa  base  di  calcolo,  nel limite massimo di 3  milioni  di  euro;

•    per  le  attività  di   innovazione tecnologica,  il  credito   d'imposta   è riconosciuto, separatamente, in misura pari  al  6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; per  le  attività  finalizzate  al raggiungimento di un  obiettivo  di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari  al  10% della relativa base di calcolo,  nel  limite  massimo  di  1,5  milioni  di  euro;

•    per  le  attività di  design  e  ideazione  estetica,  il  credito  d'imposta  è  riconosciuto  in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite  massimo  di  1,5 milioni di euro.  
Nel rispetto dei massimali  indicati  e  a condizione della separazione analitica dei  progetti  e  delle  spese ammissibili  pertinenti  alle  diverse  tipologie  di  attività,  è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta. 

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile  esclusivamente in compensazione,  in  tre  quote  annuali  di  pari  importo,  a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  di  maturazione, subordinatamente   all'avvenuto adempimento   degli   obblighi   di certificazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla formazione  del reddito  d'impresa   nè   della   base   imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.  


CUMULABILITA’

Il  credito  d'imposta  è  cumulabile   con   altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi  costi,  a  condizione che tale cumulo,  tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 
La  base  di  calcolo è assunta  al  netto  delle  altre sovvenzioni o dei contributi  a  qualunque  titolo  ricevuti  per  le stesse spese ammissibili. Tale aspetto differisce sensibilmente dalla precedente versione del bonus, per la quale era espressamente previsto che il costo dovesse assumersi al lordo di altri incentivi.

ADEMPIMENTI

Al solo fine di consentire  di  acquisire  le  informazioni necessarie per valutare  l'andamento,  la  diffusione  e  l'efficacia dell’agevolazione,  le imprese beneficiarie sono tenute ad effettuare  una comunicazione al Ministero dello  sviluppo economico.  

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla  documentazione  contabile   predisposta   dall'impresa   devono risultare  da  apposita  certificazione   rilasciata   dal   soggetto incaricato della revisione legale  dei  conti.  Per  le  imprese  non obbligate  per  legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. 

Le imprese beneficiarie  del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare  una  relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e  i  risultati  delle attività  ammissibili  svolte  in  ciascun  periodo   d'imposta. Tale relazione  deve essere  predisposta  a  cura  del  responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del  singolo progetto o   sottoprogetto   e   deve   essere   controfirmata   dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate  a soggetti  terzi,  la  relazione  deve  essere  redatta  e  rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività. 

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