Transizione 5.0 a tutto restyling

28 Gennaio 2025

Contenuto: ARTICOLO TECNICO
Servizio: Transizione 5.0

La Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio ha inteso semplificare i meccanismi applicativi relativi al Piano Transizione 5.0, rendendolo più appetibile e fruibile. Le disposizioni di cui al comma 427 dell’articolo 1 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto attuativo interministeriale del 24 luglio 2024, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.


Ad ottobre, Transizione 5.0 risultava aver impiegato solo l’1,6% delle risorse PNRR, pari a 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025, da spendere e rendicontare entro metà 2026. Dopo tre mesi di piena operatività della misura, infatti, sono stati prenotati crediti d’imposta per 99 milioni. A novembre, risultano 130 milioni i crediti d’imposta prenotati. Al 7 gennaio 2025, i crediti prenotati sono pari a 292.806.834 euro per 966 imprese (il beneficio medio è, quindi, di 303.112 euro ad impresa), con un risparmio TEP pari a 776.578. Si tratta di un importo ancora molto lontano dalle aspettative, imputabile ai ritardi di attuazione ed alla complessità che la misura ha introdotto, anche a causa delle condizionalità e dei vincoli derivanti dal PNRR e dalla contrattazione con la Commissione europea.


La semplificazione del Piano è stata, infatti, possibile grazie ad un negoziato, durato svariati mesi, con la Commissione europea, conclusosi favorevolmente, salvo per quanto concerne i vincoli DNSH, ossia relativi al principio Do No Significant Harm, che informa di sé il PNRR.


Il DNSH prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente e, su Transizione 5.0, trova una declinazione particolarmente severa. Al riguardo, il confronto con Bruxelles sta proseguendo; eventuali novità potrebbero non arrivare nel brevissimo periodo: occorre attendere marzo come probabile finestra utile per rimodulare i limiti esistenti.


É in corso di elaborazione un aggiornamento del Decreto attuativo 5.0, che tenga conto delle più recenti modifiche, applicabili retroattivamente. Si auspica che i contenuti del Decreto vengano definiti entro il mese corrente; occorrerà poi una concertazione tra le istituzioni. Ad ogni buon conto, è attualmente possibile continuare a prenotare il beneficio 5.0, senza in alcun modo dover attendere l’adeguamento delle disposizioni attuative.


Qui di seguito, tutte le novità previste dalla Manovra finanziaria ed attualmente in cantiere.


La misura del beneficio

L’intensità del beneficio deriva dalla coniugazione tra scaglioni di investimento e classi di efficientamento energetico conseguibile in virtù del progetto di innovazione.

Nelle interlocuzioni con Bruxelles, non è stato avallato un potenziamento delle aliquote, ma risulta ridotto il numero degli scaglioni di investimento, che da 2 passano a 3: allo scaglione sino a 10 milioni di investimenti (scaglione che copre la maggior parte degli investimenti, per impresa) si applicano le aliquote più favorevoli del primo scaglione. L’innalzamento da 2,5 a 10 milioni per il primo scaglione, ossia quello maggiormente premiante, consente di ottenere il Credito d’imposta più elevato per 7,5 milioni di investimenti in più, per ogni anno di completamento del progetto di innovazione, su un massimo di 50 milioni.


Come si ricorderà, sino al 2024 si contavano 9 aliquote, derivanti da 3 scaglioni di investimento e 3 classi di efficientamento energetico. Attualmente, vi sono invece 6 aliquote che si rendono applicabili ab origine.



La possibilità di fruizione del Credito d’imposta con le nuove aliquote di cui al comma 427, in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 è subordinata all’invio di apposita comunicazione del GSE Spa sulla base della disponibilità delle risorse programmate.


Impianti fotovoltaici

Si intensificano, inoltre, le maggiorazioni da applicare agli impianti fotovoltaici agevolabili, che possono essere incentivati sino al 67,5%, contro il 63% previgente. È, infatti, possibile maggiorare la base di calcolo del Credito d’imposta:

  • al 130% per i moduli fotovoltaici made in UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%, che prima della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio non godevano di alcuna maggiorazione. Si tratta dei moduli di cui al Registro dell’ENEA – Categoria A;
  • al 140% (precedentemente al 120%) per i moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti in UE, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%. Si tratta dei moduli di cui al Registro dell’ENEA – Categoria B;
  • al 150% (in precedenza al 140%) per i moduli prodotti in UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte in UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%. Si tratta dei moduli di cui al Registro dell’ENEA – Categoria C.


Secondo quanto riferito dal Dottor Calabrò del MIMIT, ad un recente convegno, sino ad oggi non è stata registrata una domanda significativa sul fotovoltaico (solo pochi punti percentuali del totale), sia a causa di una strozzatura dell’offerta sia a causa della forte concorrenza asiatica che rende poco competitivo il prezzo applicato dai produttori comunitari, a cui è necessario rivolgersi quale condizione di agevolabilità. Per questo, si è cercato di rendere maggiormente attrattivo il beneficio, soprattutto per il Registro dell’ENEA – Categoria A (moduli fotovoltaici con efficienza almeno pari al 21,5%), a cui afferiscono gli unici produttori ad oggi iscritti nel Registro dell’ENEA (qui l’elenco delle iscrizioni). 

Peraltro, in generale, dalle indagini effettuate, la maggior parte di produttori è idoneo all’iscrizione al Registro dell’ENEA – Categoria A. Pertanto, è prevista una maggiorazione anche per i moduli di cui alla predetta Categoria A, per cui prima non era prevista alcuna maggiorazione, e sono state potenziate le maggiorazioni per le ulteriori Categorie.


Il cumulo

Sono finalmente venuti meno i vincoli preesistenti, alcuni dei quali erano stati imposti da Bruxelles (divieto di cumulo con incentivi finanziati da risorse comunitarie, in virtù delle regole del PNRR) ed altri erano stati introdotti dal legislatore italiano (divieto di cumulo con il Credito d’imposta ZES UNICA e ZLS, previsto in quanto tali ultimi incentivi consentono di raggiungere contributi già molto elevati). Vi è stato un intenso negoziato con la Commissione europea, con cui si è giunti ad un’apertura significativa nel panorama PNRR, in virtù della quale non è possibile il doppio finanziamento, ma è possibile il cumulo tra incentivi.

In forza dell’attuale formulazione, il Credito d'imposta Transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il Credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0. Il Credito d'imposta è, invece, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Il Credito d'imposta 5.0 è cumulabile con il Credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica e nella Zona logistica semplificata (ZLS). Al riguardo, preme ricordare che, per il Credito d’imposta ZES UNICA e ZLS si applica l’articolo 14 del Regolamento di esenzione che, al paragrafo 14, prevede che “Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.” Pertanto, occorre considerare che almeno 1/4 del totale delle spese ammissibili ai fini del Credito d’imposta ZES UNICA e ZLS non deve essere oggetto di agevolazioni pubbliche.

Il bonus 5.0 è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione di tale disposizione non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto. 

Ai fini di Transizione 5.0 dovrebbero essere in corso di definizione le modalità di cumulo, ossia se la base di calcolo debba essere assunta al lordo dell’altro incentivo (con base di calcolo sempre al 100%) o al netto (con beneficio applicato sulla base di calcolo residuale). A parere di chi scrive, dovrebbe essere applicato lo stesso criterio previsto da Agenzia delle Entrate per il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0: l’importo complessivo dei costi ammissibili deve essere assunto al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare. Non è possibile escludere, tuttavia, che il Ministero possa orientarsi nel senso della nettizzazione (così come previsto dalla Legge di Bilancio 2020 per il Credito d’imposta per investimenti in R&S Innovazione e Design), ma non vi è ufficialità, allo stato attuale.


Semplificazioni procedurali

Si tratta della novità più attesa, in virtù della quale vi è una presunzione di risparmio energetico, in due casi: 

  1. progetti realizzati tramite ESCo, in presenza di un contratto EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione   dei   consumi   energetici   dei   processi   interessati dall'investimento non inferiore al 5%;
  2. oppure in caso di sostituzione di beni strumentali materiali 4.0 “caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi” che hanno terminato il periodo di ammortamento da almeno 24 mesi alla data di presentazione della   comunicazione   di   accesso   al   beneficio. Tali investimenti contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei   processi   interessati   dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3% e al 5%. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore. In questi casi, serve comunque la certificazione, sia ex ante che ex post che sarà, tuttavia, semplificata.


Verosimilmente, per la fattispecie di sostituzione di un bene strumentale che ha terminato il periodo di ammortamento da almeno 24 mesi, interverranno chiarimenti, per definire come si applicherà la semplificazione per i beni in leasing (nel corso del quale non vi è ammortamento), nonché per i beni oggetto di rivalutazione, ed altresì per i progetti di innovazione compositi, che si articolano anche su beni non oggetto di semplificazione.


Le conferme per ESCo e società di locazione operativa

Inoltre, la Legge di Bilancio ha consolidato in via normativa alcune novità introdotte con le FAQ del 2 novembre 2024.

In particolare, il Credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente

Inoltre, per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.

Le tempistiche per la conclusione dei progetti di innovazione

La Legge di Bilancio 2025 non interviene in merito alle tempistiche per la conclusione dei progetti di innovazione. Attualmente, il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025 (per gli investimenti FER è sufficiente la dichiarazione di fine lavori entro il 31 dicembre 2025, con allacciamento alla rete entro i 12 mesi successivi alla data di completamento del progetto di innovazione) e l’adempimento agli oneri documentali (tra cui la perizia 4.0) entro il 28 febbraio 2026.

Da quanto ufficiosamente emerso, è già stata negoziata con la Commissione europea l’estensione di Transizione 5.0 al 30 aprile 2026, ma manca ancora una copertura. Nel caso in cui risulti possibile dare attuazione all’apertura di Bruxelles, entro il 30 aprile 2026 dovrà intervenire sia il completamento del progetto di innovazione che l’interconnessione dei beni 4.0, unitamente al perfezionamento di tutti gli oneri documentali. 

Interscambio con Transizione 4.0

Il Governo sta lavorando, altresì, alla possibilità di recuperare investimenti già avviati nell’ambito del Piano Transizione 4.0 per ricondurli – ove ne sussistano le condizioni – nell’alveo del Piano Transizione 5.0. Rimaniamo fiduciosi circa la possibilità di trovare una soluzione positiva, che potrà essere fornita o nell’ambito di una circolare o nel Decreto attuativo di prossima adozione.

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