Transizione 5.0: il puzzle normativo è ormai completato

23 Settembre 2024

Contenuto: ARTICOLO TECNICO
Servizio: Transizione 5.0

Sotto l’influenza del piano REPowerEU, Transizione 5.0 intende incentivare nel biennio 2024-2025 le “transizioni gemelle”, ossia digitale e green, che permeano l’agenda europea con una dotazione finanziaria complessiva PNRR pari a 6,3 miliardi di euro, di cui:

  • 3,78 miliardi per gli investimenti 4.0 da cui consegua un risparmio energetico (condizione di accesso alla misura); 
  • 1,89 miliardi per gli investimenti in beni per l’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili destinata all’autoconsumo
  • 630 milioni per la formazione 5.0.


Transizione 5.0 si sostanzia in un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

La fonte di finanziamento (PNRR) è ricca di implicazioni cogenti, basti pensare al rigore nelle tempistiche di completamento dei progetti di innovazione 5.0 (in virtù del target PNRR M7-41, entro il secondo trimestre 2026 è necessaria la notifica della concessione di tutte le risorse PNRR destinate all’intervento, pari a 6,3 miliardi, anche se la Presidente del Consiglio Meloni non ha escluso a priori la possibilità di una proroga della misura, che comunque sarebbe da concertare con l’UE); si pensi poi al necessario rispetto dei rigidi dettami del DNSH per cui peraltro, al momento, parrebbero esservi ancora interlocuzioni con Bruxelles per restringere il perimetro delle attività e degli attivi esclusi dall’agevolazione in nome del principio del non arrecare un danno significativo all’ambiente.


Il Piano Transizione 5.0 si pone in complementarità con il Piano Transizione 4.0, nell’ambito della strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese che hanno a disposizione complessivamente quindi, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.


L'estate della Transizione 5.0

Le norme attuative

Per quanto il Piano Transizione 5.0 abbracci gli investimenti decorrenti dal 1° gennaio 2024 (rileva il primo impegno giuridicamente vincolante), solo con il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 (in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto) sono state individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta.

Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 dispone l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma dell’avanzamento dell’investimento relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

L’attesissima circolare tecnica operativa è stata pubblicata il 16 agosto; è seguita un’errata corrige alla circolare lo scorso 19 agosto. Si tratta di un poderoso compendio, ricco di esemplificazioni e chiarimenti.

Da ultimo, è stato firmato il decreto direttoriale 12 settembre che apre la piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione nell’ambito del Piano Transizione 5.0. Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 12 settembre.


Le prossime pubblicazioni

Nelle prossime settimane saranno progressivamente disponibili delle FAQ 5.0 a carattere operativo, secondo quanto anticipato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Inoltre, si attende un compendio relativo a Transizione 4.0 che sistematizzi la disciplina ad oggi pubblicata, con particolare attenzione per settori specifici.

Manca ancora, inoltre, l’istituzione del codice tributo per la fruizione in compensazione del credito d’imposta Transizione 5.0.


Transizione 5.0 o Transizione 4.0?

Cosa fare in caso di dubbi su quale incentivo attivare per non precludersi alcuna possibilità

La disciplina attuativa e le regole operative 5.0 sono disponibili da poco più di un mese. Non è da escludersi che le imprese non dispongano ancora delle valutazioni utili per stabilire se il proprio investimento presenti i requisiti 5.0, in particolar modo per quanto concerne il risparmio energetico conseguibile tramite gli investimenti nei beni 4.0, oggetto della certificazione ex ante, da allegare alla comunicazione ex ante per la prenotazione delle risorse 5.0.

Nelle more del compimento di ogni debita valutazione e sino a che perdurano margini di incertezza su quale sia l’incentivo da attivare, a fronte di investimenti 4.0 avviati dal 30 marzo in avanti, a parere di chi scrive è opportuno che l’impresa presenti quanto prima (auspicabilmente prima dell’avvio degli investimenti) la comunicazione ex ante per il Monitoraggio Transizione 4.0, necessaria per la fruizione del Credito d’imposta 4.0 (a fronte di una successiva comunicazione ex post per il Monitoraggio Transizione 4.0), laddove nel prosieguo si dovesse virare verso il beneficio 4.0 in quanto si comprendesse l’insussistenza dei presupposti 5.0.

Qualora in futuro emergesse l’impossibilità dell’impresa di ottenere la Certificazione 5.0 ex ante e quindi non si avviasse mai la procedura 5.0, riteniamo che l’impresa possa successivamente aggiungere su ogni documento inerente all’acquisto, ove non già inclusa, la dicitura relativa alla normativa di riferimento Transizione 4.0 (es. “Beni agevolabili ai sensi della legge 178 del 30/12/2020, art.1, commi da 1054 a 1058 ter - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0”) per accedere al Credito d’imposta 4.0.   

Viceversa, nel caso in cui la procedura 5.0 fosse avviata (quindi la Comunicazione 5.0 ex ante fosse inviata), ma poi non si completasse (per mancato invio delle comunicazioni successive  e dei relativi  allegati ovvero  delle  integrazioni documentali  nei termini), come indicato dall’articolo 11 del Decreto attuativo 5.0, la dicitura 5.0 (es. "Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56") vale di per sé anche per il Credito d’imposta 4.0 (senza bisogno di aggiungere alcunché). Per l’accesso al Credito 4.0 servirà poi l’invio della comunicazione ex post ai fini del Monitoraggio Transizione 4.0.

Qualora, invece, l’impresa integrasse tutti i requisiti 5.0 ma, in attesa di esserne edotta, abbia apposto la dicitura 4.0 in luogo della dicitura 5.0, non si dovrebbero ingenerare problemi ai fini di Transizione 5.0, nella misura in cui l’apposizione dei riferimenti alla disciplina 5.0 sui documenti relativi all’acquisto è richiesta qualora i citati documenti siano successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta, come esplicitato dall’articolo 20, comma 3 del decreto attuativo. La circolare operativa 5.0 prevede, peraltro, che l'Impresa beneficiaria 5.0 sia tenuta a conservare gli ordini e le fatture attestanti il pagamento in acconto che dovranno essere univocamente riconducibili agli investimenti relativi al progetto di innovazione oggetto dell’agevolazione riportando, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, anche il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, in aggiunta al riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.


Elementi di attenzione

Le cause di decadenza

La disciplina relativa a Transizione 5.0 è mutuata, in parte, dalla disciplina relativa a Transizione 4.0, presentando tuttavia delle peculiarità che è bene non sottostimare, come ad esempio le cause di decadenza. L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta 5.0, a titolo esemplificativo (per le ulteriori fattispecie si rinvia all’articolo 21 del decreto attuativo), al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: 

  • in data antecedente al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto (pertanto il trasferimento dei beni da una sede ad un’altra nel quinquennio implica decadenza dall’incentivo), nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l'applicazione, inquanto compatibili, delle disposizioni relative agli investimenti sostitutivi per i beni materiali 4.0; 
  • fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione; 
  • assenza di uno o più requisiti di ammissibilità fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.


Cumulo

Ai sensi dell’articolo 11 del decreto attuativo, il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona logistica semplificata (ZLS). 

La nuova formula testuale del decreto attuativo Transizione 5.0 purtroppo non ripropone quanto indicato nelle bozze, secondo cui “Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che tale sostegno non copra le medesime quote degli investimenti del progetto di innovazione.” A ben vedere, tuttavia, allo stato attuale, non è stato ancora esplicitato un divieto di cumulo tra Transizione 5.0 e incentivi finanziati con risorse comunitarie

L'unico divieto ad oggi esplicitato sia nel decreto attuativo che nelle DSN da rendere in sede di comunicazione al GSE (oltre al divieto di cumulo con credito 4.0/credito ZES/credito ZLS) riguarda il cd doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 regolamento UE 2021/241, che prevede che “Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.” Il decreto attuativo 5.0 cita anche la Circolare n. 33 del 31/12/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la quale ha fornito specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR. Tale circolare sottolinea che doppio finanziamento e cumulo sono due principi distinti e non sovrapponibili. Nell’ambito delle misure del PNRR il primo era e resta vietato, il secondo invece è previsto e consentito. La suddetta circolare offre anche un esempio pratico: “Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto”. Invero, il divieto di doppio finanziamento implica che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura; in virtù del cumulo è ammessa la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” per costi diversi all’interno di un medesimo progetto o per diverse quote parti del costo di uno stesso bene, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

Nelle FAQ di prossima pubblicazione, il cumulo dovrebbe essere oggetto di apposita trattazione. Secondo fonti ufficiose, il Ministero parrebbe orientato ad introdurre un divieto di cumulo con incentivi afferenti a risorse comunitarie

A parere di chi scrive, se non vi fosse differenza tra doppio finanziamento (vietato) e cumulo (ammesso), significherebbe che il MEF - Ragioneria dello Stato (oltre che il MISE) ha fornito indicazioni errate dal 2021 ad oggi, su tutte le misure del PNRR.

Inoltre, sarebbe oltremodo penalizzante escludere la cumulabilità con incentivi aventi risorse comunitarie, nella misura in cui non vi è, nel Regolamento istitutivo del Recovery Fund alla base del PNRR, alcun divieto di cumulo, essendo invece riconosciuta la possibile addizionalità di incentivi di derivazione comunitaria, ad esempio su diverse quote parti del costo di uno stesso bene, prova ne sia il fatto che numerosissimi altri incentivi PNRR (ad esempio Transizione 4.0 sino al 2022 finanziato da 13,381 miliardi di euro con il PNRR) ammettono il cumulo con misure finanziate con fondi comunitari.

Un eventuale divieto di cumulo con misure di promanazione comunitaria, renderebbe senza dubbio ancor più arduo raggiungere entro il 31 dicembre 2025 gli ingenti target negoziati con la Commissione europea per Transizione 5.0, con il rischio di mancare l’obiettivo e vulnerare il PNRR; inoltre, alle imprese si imporrebbero valutazioni del tutto complicate e talora diaboliche circa l’individuazione della fonte di finanziamento della misura con cui si intende cumulare il beneficio 5.0, laddove il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato non venga in soccorso. Persino gli Enti Gestori, talora, non forniscono indicazioni tempestive e chiare al riguardo.

Nella denegata ipotesi in cui venga introdotto un divieto di cumulo con incentivi finanziati con risorse comunitarie, sarebbe utile comprendere se possano esservi margini di cumulo a fronte di incentivi finanziati solo parzialmente con risorse UE

Inoltre, in caso di cumulo, la base di calcolo dovrebbe poter essere assunta al lordo di altri contributi, così come esplicitamente previsto dalla prassi per il Credito d’imposta per investimenti in beni 4.0. A titolo esemplificativo, si rinvia alla circolare 9/E del 2021 di Agenzia delle Entrate che individua, quale costo rilevante ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore. Al riguardo sarebbe ottimale una conferma ufficiale, nella misura in cui, in via ufficiosa, da Roma non si è escluso di voler considerare la base di calcolo al netto di altri incentivi, come per il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design.


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