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Un’estate all’insegna della Transizione 5.0
Dopo un lungo iter normativo, lo scorso 24 luglio è stato finalmente adottato l’atteso Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0, conferendo così maggior concretezza al Piano previsto nell’ambito della revisione del PNRR a fine 2023.
Sul sito del Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il testo definitivo del Decreto, nell’ambito dell'elenco dei provvedimenti attuativi governativi. Preme sottolineare che il Decreto dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Inoltre, dell’adozione del decreto dovrà essere dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Peraltro, occorre attendere la pubblicazione sul sito del GSE dei modelli per l’invio delle debite comunicazioni e certificazioni per l’accesso all’incentivo, nonché l’operatività della piattaforma informatica di riferimento. Inoltre, con provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Mimit, da adottare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto attuativo nel sito internet istituzionale del Ministero, sono individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono attivare la procedura.
A giorni dovrebbe essere consentito alle imprese di utilizzare a pieno la misura, al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR relativi all’Investimento 15 – Transizione 5.0 previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea – ECOFIN dell’8 dicembre 2023. In particolare, a fronte degli investimenti 2024 e 2025:
- il target M7-41, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede la notifica della concessione di tutte le risorse PNRR destinate all’intervento, pari a 6.300.000.000 di euro;
- il target M7-42, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede il risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026.
Complessivamente sussistono 9 aliquote agevolative, sino al 45% del costo sostenuto, a cui si possono aggiungere le maggiorazioni attivabili in caso di impianti fotovoltaici particolarmente efficienti che possono maggiorare l’aliquota anche del 140%. L’intensità del credito d'imposta Transizione 5.0 si determina in relazione:
- all’importo del progetto di innovazione 5.0, sino ad un massimo di 50 milioni per anno di completamento dell’investimento. Vi sono 3 scaglioni di investimento;
- all’entità del risparmio dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi 4.0 rispetto ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva – per almeno il 3% - o al processo interessato dall’investimento – per almeno il 5%. Si articolano 3 classi di efficientamento energetico.
Essendo questi scaglioni (e quindi percentuali) riferiti alla singola impresa investitrice e al singolo anno di completamento del progetto di innovazione, è possibile massimizzare il beneficio completando un progetto di innovazione 5.0 nel 2024 per poi avviarne un altro nel 2025 completandolo nel medesimo anno, così da "raddoppiare" l’applicazione dell’aliquota riferita al primo scaglione da 2,5 milioni, maggiormente premiato.
Completamento del progetto di innovazione
Il progetto di innovazione deve essere avviato (rileva il primo impegno giuridicamente vincolante) non prima del 1° gennaio 2024 e deve completarsi entro il 2025; si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi 4.0 di cui agli allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni (i beni devono poi entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione);
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
L’iter di accesso all'incentivo
Le imprese dovranno presentare:
- una comunicazione ex ante, preliminare rispetto al completamento del progetto di innovazione, corredata da una certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni 4.0. A tale comunicazione consegue una comunicazione da parte del GSE circa il credito d’imposta prenotato;
- entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione di tutti gli investimenti in beni strumentali;
- a seguito del completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, apposita comunicazione ex post di completamento corredata, tra l’altro, dalla certificazione ex post attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di interconnessione dei beni 4.0 nonché della certificazione della documentazione contabile. A tale comunicazione consegue una comunicazione da parte del GSE circa il credito d’imposta utilizzabile.
In virtù del testo definitivo del Decreto attuativo, vi è un ampliamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche. Sono, infatti, abilitati anche gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Sono confermati poi, quali soggetti abilitati, gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Gli oneri documentali: la dicitura da riportare sulla documentazione di acquisto
L’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile per le attività di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni e le perizie, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.
A parere di chi scrive, appare del tutto ragionevole che l’obbligo di apposizione della dicitura decorra dal momento di comunicazione della prenotazione del credito d’imposta e non sia anche antecedente.
Il credito 4.0 rimane accessibile in caso di mancato perfezionamento della procedura 5.0
In caso di mancato perfezionamento della procedura 5.0, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta 4.0, previa comunicazione di completamento degli investimenti ai fini del Monitoraggio Transizione 4.0.
Gli obblighi relativi alla documentazione parlante 4.0, previsti dall’articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati si intendono assolti con il rispetto degli obblighi previsti per la documentazione parlante 5.0.
Cumulo: non confermata la cumulabilità con risorse comunitarie
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenuto conto anche del fatto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).
La nuova formula testuale, oltre a sancire l’incumulabilità anche con il Credito d’imposta per investimenti nelle ZLS, purtroppo non ripropone quanto indicato nelle bozze secondo cui “Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che tale sostegno non copra le medesime quote degli investimenti del progetto di innovazione.”
Beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza
Il Decreto attuativo di Transizione 5.0, nella formulazione definitiva, ha recepito quanto previsto dal Decreto Coesione (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60) nel testo modificato con legge di conversione 4 luglio 2024, n. 95, intervenuto sulla norma istitutiva di Transizione 5.0, ossia l’articolo 38 del DL 19/2024. In particolare, il Decreto riconosce l’agevolabilità degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, “anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta […]”.
Il citato articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.lgs. 199/2021 prevede che “Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile: a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo: […] (2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.”
Nell’ambito degli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a: i gruppi di generazione dell’energia elettrica; i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica; gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11; i servizi ausiliari di impianto; gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
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