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Ultime novità sull'iper ammortamento: operazioni straordinarie, magazzini 4.0, contatori smart e doppio binario
Agevolazione salva nel caso di cessione d'azienda
Il Decreto Dignità (87/2018) stabilisce che, per gli investimenti 4.0 effettuati dopo il 14 luglio 2018, la deduzione deve essere riversata, mediante variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, qualora il bene venga ceduto a titolo oneroso o delocalizzato all'estero nel periodo di fruizione della agevolazione.
Per evitare di dover restituire il beneficio fiscale, l'impresa deve acquisire, entro la fine dell'esercizio di cessione, un nuovo bene con caratteristiche tecniche uguali o migliori rispetto a quelle previste da “Impresa 4.0”, nel qual caso, potrà continuare a dedurre le quote d'ammortamento maggiorate, nel limite del minore tra il costo originario e quello del nuovo bene acquistato.
Nel corso di Telefisco 2019 è stato chiesto ad Agenzia delle Entrate quali ricadute avrebbe avuto sull'agevolazione la cessione di beni iperammortizzabili realizzata nell'ambito di un'operazione di cessione dell'azienda (o di un ramo di azienda).
Mentre era chiaro che l'agevolazione poteva passare di mano nell'ambito di operazioni di fusione o di scissione (in considerazione della loro natura successoria), nel caso della cessione pareva necessario adottare un comportamento differente, vista la natura realizzativa di tale operazione.
L'Agenzia, però, ha affermato che, a prescindere dalla natura realizzativa o neutrale dell'operazione, il trasferimento del bene unitamente all'azienda non fa decadere l'impresa cedente dal beneficio. Anzi, la cessionaria potrà subentrare nel procedimento di deduzione delle quote di iper ammortamento, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al cedente.
Sarà pertanto necessario che, il cedente, comunichi al cessionario la presenza di beni iperammortizzabili in corso di ammortamento, fornendogli tutti gli elementi necessari per proseguire nella fruizione, compresi gli importi originari, le quote già stanziate e quelle residue.
Agenzia delle Entrate ha anche confermato che, anche nel conferimento d'azienda, la fruizione dell'incentivo non si interrompe. Sul punto occorre segnalare che, a differenza della cessione, il conferimento si configura come un'operazione fiscalmente neutrale, quindi, a maggior ragione, la soluzione adottata da Agenzia delle Entrate appare del tutto lineare e condivisibile.
Agevolati i magazzini autoportanti 4.0
L'articolo 3-quater, comma 4 del Decreto Semplificazioni prevede che il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232/2016, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato.
La scaffalatura, precisa la disposizione, continua però a rilevare ai fini della determinazione della rendita catastale.
Si tratta di un chiarimento molto importante, perché questo tipo di magazzini risulta essere sempre più utilizzato per migliorare la gestione logistica di numerose imprese in svariati settori produttivi e distributivi.
Le scaffalature, in effetti, pur costituendo un elemento costruttivo portante dell'edificio, sono, allo stesso tempo, parte integrante del sistema di movimentazione presente nel magazzino 4.0.
La norma interpretativa, avendo un effetto retroattivo, potrà riguardare anche gli investimenti già realizzati nel 2017 e nel 2018, pertanto, le imprese che, sulla scorta di diverse indicazioni, avevano rinunciato all'iper ammortamento sulla quota di costo relativa alla scaffalatura, potranno presentare dichiarazione integrativa a favore, facendo emergere la corrispondente variazione in diminuzione.
In questi casi sembrerebbe opportuno acquisire una nuova perizia (ove previsto) che, oltre a riconfermare la presenza dei requisiti tecnici del bene previsti dalla norma, possa recepire il nuovo valore del bene rilevante ai fini dell'agevolazione.
In questa direzione sembrerebbe portare la considerazione che, nei modelli di perizia allegati alla Circolare ministeriale 15 dicembre 2017, n. 547750, era prevista l'indicazione in perizia del valore complessivo degli investimenti rilevante ai fini dell'agevolazione.
Contatori intelligenti ammessi solo se operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto
Con il principio di diritto n.2 del 1° febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate risponde a quesito posto da un'azienda di distribuzione del gas che sta realizzando un programma di sostituzione dei contatori tradizionali con quelli di nuova generazione, digitali e interconnessi, definiti “contatori smart”.
La società chiede, in primo luogo, se i nuovi contatori rientrino oggettivamente tra i beni 4.0.
A questo primo interrogativo viene data risposta affermativa (sono classificati nel punto 8, del secondo gruppo, dell'allegato A, alla legge 232/2016), viene però precisato che è necessario che i contatori interagiscano a livello di macchine e componenti del sistema produttivo, coerentemente a quanto già disposto dal punto 5) della circolare Mise n.177355 del 23 maggio 2018.
Il principio di diritto puntualizza che tale limitazione deve ritenersi applicabile anche nel caso in commento.
In sostanza non possono essere ammesse tutte quelle soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali, ma solo quelle che interagiscono con impianti produttivi in senso stretto (sono ad esempio da ritenere non ammissibili all'agevolazione i contatori intelligenti applicati a normali impianti di illuminazione di uno stabilimento produttivo).
L'istante pone poi due ulteriori quesiti concernenti aspetti contabili e fiscali:
i. rilevanza per l'iper ammortamento di spese di installazione di ammontare superiore al 50% del costo unitario del bene;
ii. possibilità di spesare la maggiorazione in un unico periodo di imposta, avendo ogni singolo contatore un costo non superiore a 516 euro.
In merito al quesito i), viene richiamata la risoluzione n.152/E/2017, con la quale si era affermata, in linea generale, la possibilità di includere nel costo iperammortizzabile anche gli oneri accessori di diretta imputazione, come individuati dal principio contabile Oic 16.
Occorre inoltre verificare, aggiunge ora il principio di diritto, che venga rispettato quanto stabilito dal par. 32 del suddetto Oic 16 e dunque che il costo (capitalizzato) del bene, comprensivo di tali oneri, non superi il suo valore recuperabile.
Nel caso specifico, in considerazione dell'elevata incidenza del costo d'installazione rispetto al costo d'acquisto del bene, Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover indicare un limite forfettario per la rilevanza delle spese di installazione ai fini dell'iper ammortamento, pari al 5% del costo di acquisto del contatore.
In merito al quesito ii), viene negata la fruizione integrale del beneficio nello stesso periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento, in ragione del costo sostenuto per i beni singolarmente considerati, in quanto, secondo il principio di diritto, l'acquisto dei contatori intelligenti fa parte di un unico programma di ammodernamento della rete di distribuzione del gas, con la conseguenza di dover valutare unitariamente il costo complessivo dell'investimento.
Di conseguenza, la maggiorazione relativa all'iper ammortamento sarà fruita in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.
Iper ammortamento con doppio binario
Nel corso di Telefisco 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui il costo dell'investimento realizzato nel 2019 risulti maggiore di quello dell'ordine accettato entro il 31 dicembre 2018, l'iper ammortamento dovrà essere calcolato mediante due diverse modalità.
L'importo del contratto fruirà della maggiorazione del 150% in base all'art.1, comma 30, della legge 205/2017 (vecchia disciplina), mentre l'eccedenza rispetto al corrispettivo originario rileverà per la maggiorazione a scaglioni introdotta dalla legge 145/2018 (nuova disciplina).
Dall'impostazione di Agenzia delle Entrate deriva che, gli investimenti effettuati nel 2020, possono fruire dell'iper ammortamento solo se riconducibili alla legge 145/2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, e in particolare qualora risultino da ordini confermati entro il 31 dicembre 2019 con acconto del 20% pagato entro la stessa data.
Ne conseguirebbe che, nel caso di un bene ordinato nel 2018, per il quale è già stato versato il 20% di acconto ed esiste l'accettazione firmata dal fornitore, in caso di consegna nel 2020, l'investimento potrebbe risultare escluso sia dalla vecchia disciplina che dalla nuova.
Concettualmente la suddetta conclusione pare però non rispettare lo spirito della norma, che è quello di continuare a premiare gli investimenti 4.0 sostenuti dalle imprese, a prescindere dalle interpretazioni letterali sull'applicazione del vecchio o del nuovo regime incentivante.
Nel caso in commento, a nostro parere, la soluzione più semplice e più rispettosa della ratio della norma sembrerebbe, pertanto, quella di consentire alle imprese che avevano già versato gli acconti entro il 31 dicembre 2018, di applicare la maggiorazione a scaglioni sul bene consegnato nel 2020 che non ha beneficiato della maggiorazione del 150%, anche senza dover procedere a una revisione dell'ordine originario e a una nuova imputazione dell'acconto già pagato nel 2018.
Nella medesima prospettiva, non dovrebbe essere preclusa la possibilità di fruire del nuovo regime agevolativo per tutte le imprese che, a fine 2018, in una situazione di incertezza, hanno pagato l'acconto del 20% sugli investimenti da realizzare nel 2019 per “prenotare” l'iper ammortamento al 150%.
In ogni caso, per sciogliere i nodi interpretativi sopra illustrati, sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale da parte di Agenzia delle Entrate.