Transizione 5.0 sull’orlo di un’evoluzione: aggiornamenti in arrivo

9 Maggio 2025

Il Piano Transizione 5.0 è vincolato alla concessione ed alla rendicontazione di tutte le risorse PNRR destinate all’intervento, pari a 6,3 miliardi di euro, entro il secondo trimestre del 2026. Secondo i dati del contatore aggiornati al 09/05/2025, le risorse utilizzate per progetti 5.0 completati ammontano a 31,652 milioni; le risorse prenotate per i progetti non ancora completati, invece, a 831,965 milioni. Pertanto, risultano ancora disponibili 5,373 miliardi di euro su 6,237 miliardi complessivi. A ben vedere, infatti, le risorse effettivamente disponibili per i Crediti d’imposta sono pari a 6,237 miliardi, in quanto la restante parte è destinata alla gestione della misura.

Considerando che la scadenza per il sostenimento degli investimenti agevolabili, ad oggi, è fissata al 31 dicembre 2025, è evidente come il Piano fatichi a decollare, complice l’intempestiva definizione del quadro normativo, ad opera di plurimi interventi normativi e di prassi pubblicati a singhiozzo. Siamo tuttora in attesa di ulteriori atti, volti a completare la disciplina agevolativa. 

Dopo un anno e quattro mesi dall’entrata in vigore del Piano e ad una manciata di mesi dalla chiusura, la situazione è delicata ed è imprescindibile la celerità da parte delle istituzioni.

Oltre a risultare difficoltoso per la complessità intrinseca, forse il Piano è risultato meno attrattivo del previsto. Tra le criticità principali, a lungo vi è stato il divieto di cumulo con altri incentivi comunitari e con i Crediti d’imposta ZES UNICA e ZLS, solo recentemente superato. 

Attualmente risulta ancora non del tutto risolto l’ostacolo del DNSH, che esclude molti settori energivori, salvo talune eccezioni. Con questi vincoli, talora potrebbe essere più conveniente sfruttare i benefici di Transizione 4.0, sebbene meno premianti e, per il 2025, soggetti al tetto di risorse di 2,2 miliardi. 


Semplificazioni in arrivo per l’accesso al credito d’imposta

Residuano ancora importanti gravami burocratici. Si auspica che le rigide condizionalità imposte alle imprese per l’accesso all’incentivo, si rivelino una tutela in sede di accertamento. Le misure automatiche sono molto efficaci in fase di attivazione, ma se il quadro non è ben definito ab origine, vi è il rischio di un recupero postumo, talora discrezionale. Il Credito d’imposta R&S è un caso emblematico. È senz’altro preferibile far fronte a complessità di accesso che a criticità in sede di accertamento.

Peraltro, nella seduta di martedì 6 maggio, la Camera ha approvato alcune mozioni concernenti il monitoraggio e lo stato di attuazione del PNRR. La mozione 1/00410 impegna il Governo all’adozione di iniziative normative volte a semplificare le procedure di richiesta del Credito d'imposta Transizione 5.0, riducendo i passaggi autorizzativi attraverso l'eliminazione di duplicazioni burocratiche e l'introduzione di strumenti digitali per l'autocertificazione delle imprese, garantendo comunque un adeguato controllo ex post, per rendere il beneficio quanto più automatico possibile, sul modello del Piano «Industria 4.0». Anche al riguardo, siamo in attesa di ulteriori sviluppi auspicando un’azione pressoché immediata.

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Proroga o chiusura? Le ipotesi sul futuro del Piano

Il Piano sconta senz’altro anche difficoltà di contesto: la crisi morde e si fa sentire, con un domino di conseguenze sugli investimenti, sia lato investitori che lato fornitori. Nell’incertezza di riuscire a concludere gli investimenti entro il 2025, a volte le imprese alzano le mani.

È stata negoziata con la Commissione Europea una mini proroga di Transizione 5.0 al 30 aprile 2026 per la conclusione dei progetti, ma ad oggi è ferma l’impostazione iniziale che prevede la conclusione dei progetti entro il 31 dicembre 2025, salvo l’adempimento degli oneri documentali, che gode di due mesi aggiuntivi (28 febbraio 2026), e salvo l’allaccio alla rete per le FER, per cui sono previsti 12 mesi ulteriori dall’ultimazione del progetto. Al momento si tratta di una scelta inevitabile: la proroga di quattro mesi del Piano richiede una copertura di bilancio pubblico di 1 miliardo in un contesto in cui le risorse pubbliche non abbondano e in cui la misura ha un tiraggio molto limitato, che si aggira attorno al 13% delle risorse.

Dal mondo imprenditoriale giunge a gran voce la richiesta della proroga. Il Presidente Ucimu-Sistemi per Produrre Riccardo Rosa, ad esempio, in occasione della cerimonia inaugurale di Lamiera dello scorso 6 maggio ha rappresentato che «Per poter sfruttare al meglio questo momento di ripartenza del mercato interno chiediamo in ogni sede e ad ogni interlocutore istituzionale di prolungare la misura Transizione 5.0 di quattro mesi, fino ad aprile del 2026, in modo da permettere alle imprese di accettare altri ordini. Diversamente, presto sarà impossibile prendere nuove commesse di questo genere, perché nessuna azienda vorrà assumersi il rischio di pagare una penale in caso di consegna ritardata oltre il 31 dicembre, clausole che i clienti stanno iniziando a chiedere».


Riduzione delle risorse a favore dei contratti di sviluppo?

La media giornaliera totalizzata dal Piano e riscontrata a fine aprile dal MIMIT è di 19 milioni di euro di investimenti e 8,2 milioni di euro di Crediti d’imposta, con un’impennata decisiva rispetto ai mesi precedenti. Avanti di questo passo, la misura potrebbe toccare quasi 3 miliardi entro la fine dell’anno. 

In questo momento, pur avendo constatato un incremento sia dell’interesse che delle prenotazioni, si stima che non si riusciranno ad impegnare i 6,3 miliardi stanziati dal PNRR. Nella finestra di interlocuzioni di metà maggio per la revisione del PNRR, forse il Piano sarà ridimensionato: le risorse saranno ridotte e, contestualmente, veicolate su altri strumenti, sempre a beneficio delle imprese. 

L’intendimento è quello di trasferire le risorse sui contratti di sviluppo, in quanto questo strumento consente di rispettare le tempistiche PNRR. 

A parere di chi scrive, l’opzione per i contratti di sviluppo non è ottimale, poiché la misura possiede caratteristiche inidonee ad accelerare davvero la transizione digitale ed ecologica. I contratti di sviluppo, peraltro, per come sono strutturati attualmente, sono ad appannaggio di poche imprese, avendo ad oggetto investimenti di grandi dimensioni, tipicamente 20 milioni di euro (7,5 milioni di euro per progetti di trasformazione dei prodotti agricoli e per progetti turistici localizzati nelle aree interne del Paese o che riguardano il recupero di strutture dismesse). Inoltre, si tratta di incentivi con un iter valutativo estremamente articolato e lungo.

Al di là della proroga di Transizione 5.0, è poi necessario programmare il futuro, già da ora per la prossima Legge di Bilancio. Il MIMIT sembra orientato verso la conferma di misure orizzontali generali, sulla duplice transizione green e digitale.


La procedura semplificata: cosa manca all’attuazione

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto, a talune condizioni, di far quasi convergere 5.0 e 4.0: vi è una presunzione di risparmio energetico ai fini di Transizione 5.0, in caso di sostituzione di beni strumentali materiali 4.0 “caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi” che hanno terminato il periodo di ammortamento da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Tali investimenti contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3% e al 5%. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore. 

Questo ha una conseguenza anche in termini di controlli: se si presume ex ante la riduzione dei consumi, la presunzione varrà anche nel periodo di osservazione; occorrerà solo dimostrare di rientrare in una fattispecie di semplificazione.


In questi casi, serve comunque la certificazione, sia ex ante che ex post che sarà, tuttavia, semplificata. Purtroppo, però, ad oggi, non sono stati ancora introdotti format ad hoc.


Inoltre, il miglioramento dell'efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo: 

  1. dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti: 
    la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759; 
    la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034; 
    la conformità del bene agli standard della serie EN 50598; 
    utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito; 
  2. report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2; 
  3. certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.


La resistenza dei costruttori a rilasciare le dichiarazioni citate sta condizionando la semplificazione in parola.


Chiarimenti ufficiali: le nuove FAQ pubblicate dal MIMIT

Lo scorso 10 aprile sono state pubblicate le ultime Risposte alle domande frequenti su Transizione 5.0, ad un mese e mezzo da quelle precedenti. In particolare, tra i chiarimenti di aprile si segnala:

  • la pubblicazione della FAQ n. 4.23 sull’applicazione della procedura semplificata per il settore agricolo, riguardante il passaggio da STAGE I a STAGE V per gli attivi ex articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), di cui al DM 24 luglio 2024;
  • la pubblicazione della FAQ n. 4.24 che fornisce chiarimenti sull'applicazione della procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari completamente ammortizzati: analiticamente, il valore dei consumi energetici del bene da sostituire si ottiene, in riferimento al processo produttivo, dividendo per 0,95 il valore riferito al bene nuovo. La procedura semplificata consente, infatti, di determinare i consumi energetici riferibili al bene da sostituire nella situazione ex ante direttamente dai dati di consumo del bene nuovo da inserire nel processo interessato dall’investimento, assumendo che il bene da sostituire consumi il 5% in più del bene nuovo;
  • la pubblicazione della FAQ n. 4.25 sulla procedura semplificata nel caso di beni acquistati inizialmente in leasing e successivamente riscattati: la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione ex ante di accesso al beneficio” deve essere operata considerando il teorico periodo di ammortamento fiscale del bene, calcolato applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, come se l'impresa beneficiaria avesse acquisito - fin dall'origine - il bene in proprietà (anziché in leasing);
  • la modifica della FAQ 6.1 che specifica che, qualora l'impresa abbia effettuato investimenti in impianti con moduli fotovoltaici, avvalendosi, nelle more della formazione del registro ENEA, di un'autodichiarazione del produttore, dovrà successivamente verificarne l'avvenuta iscrizione;
  • la modifica della FAQ n. 6.4 sulla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo;
  • la pubblicazione della FAQ n. 6.11 sulla possibilità di accedere ai benefici del Decreto CACER e TIAD per gli impianti di autoproduzione. A parere di chi scrive, ad ogni buon conto, le indicazioni ivi rese risultano parziali e meritevoli di ulteriori chiarimenti, in particolare con riferimento ai contributi CACER PNRR in conto capitale, che non sono contemplati dalla risposta;
  • l'aggiornamento della FAQ n. 8.6 sulla cumulabilità del Credito d'imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee, con l’atteso chiarimento circa la necessità di nettizzazione della base di calcolo del Credito d’imposta 5.0, dalle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.


Cosa aspettarsi nei prossimi aggiornamenti normativi

Il Piano è in evoluzione. Dopo le FAQ del 10 aprile vi sono altri passaggi significativi in cantiere per Transizione 5.0. 

Manca un’ultima importante modifica: l’introduzione della possibilità di presentare contemporaneamente più comunicazioni per la stessa struttura, che sta per trovare formalizzazione in un secondo decreto attuativo. Secondo le anticipazioni, è già stata predisposta la piattaforma per accogliere questa novità, quindi presto la modifica potrebbe trovare concretezza. Il secondo decreto attuativo attende ora il parere del MEF: auspichiamo che la concertazione non richieda molto altro tempo ancora. 


Inoltre, la circolare operativa del 16 agosto 2024 è oggetto di un aggiornamento significativo, in fase di predisposizione. La circolare conterrà sia fattispecie generiche e trasversali che istruzioni operative verticali su alcune filiere che hanno evidenziato la necessità di chiarire dubbi. Le TELCO sono oggetto di uno dei focus verticali contemplati dalla prossima circolare operativa.


Auspichiamo che il Piano Transizione 5.0 giunga celermente ad un punto definitivo. Continui mutamenti normativi ingenerano una forte incertezza che non consente una programmazione delle attività proficua per le singole imprese investitrici e, quindi, per la competitività dell’economia italiana tutta.

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