Transizione 4.0: la comunicazione al MiMIT entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi

27 Novembre 2023

In queste settimane, si invoca sempre più frequentemente l’imminente “Transizione 5.0”, quale sistema incentivante ormai alle porte, in attesa del placet comunitario collegato alla revisione del PNRR e all’annessione del capitolo Repower EU. 


A ben vedere, tuttavia, il Piano nazionale di politica industriale “Transizione 4.0” – quale evoluzione del Piano “Industria 4.0” introdotto nel 2017, successivamente ribattezzato anche “Impresa 4.0” - è ancora nel pieno della sua vigenza ed al centro della politica industriale italiana. L’attuale versione del Piano “Transizione 4.0” si configura come un insieme di incentivi fiscali di natura automatica, che non presuppongono alcun tipo di valutazione e approvazione per l’accesso al beneficio, concessi sotto forma di crediti d’imposta utilizzabili esclusivamente in compensazione, per agevolare specifici investimenti: 

  • sino al 2025, in beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati e funzionali alla trasformazione digitale dei processi produttivi; gli investimenti in beni ordinari sono, invece, incentivati sino al 2022;
  • sino al 2031 in attività di ricerca e sviluppo; e sino al 2025 in attività di design ed innovazione tecnologica, con particolare riferimento all’innovazione digitale e all’economia circolare; 
  • sino al 2022, in attività di formazione nelle materie e tecnologie afferenti al paradigma “4.0”.

Peraltro, rilevanti sono le conferme, al riguardo, della Terza Relazione al Parlamento (31 maggio 2023) sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha finanziato, sino al 2022 il Piano, successivamente destinatario di risorse esclusivamente nazionali. 

Qui di seguito, le spese sostenute per misura, i cui effetti sono destinati ad esplicarsi in particolare nei prossimi anni, poiché il picco di avanzamento finanziario annuale dovrà essere conseguito nel 2024 e 2025:


Sulla base dei dati provvisori estratti dalle dichiarazioni dei redditi in relazione ai periodi d’imposta 2020 e 2021 (fonte MEF, Dipartimento Finanze, non comprensivi dei dati relativi ai crediti maturati nel 2022, disponibili a partire da gennaio 2024), sono stati erogati alle imprese 120.000 crediti d’imposta, per un ammontare di risorse totali pari ad oltre 6 miliardi di euro. I dati attualmente disponibili evidenziano che il Piano è in grado, in linea generale, di rispettare e anzi di superare le stime dei valori target originariamente previsti su cui, ad ogni buon conto, in sede di revisione del PNRR è stata proposta una ricalibrazione del numero di crediti di imposta assegnati alle diverse tipologie di investimento.

L’unica eccezione concerne i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 in relazione ai quali, con riferimento ai periodi d’imposta 2020 e 2021, risulta maturato un numero di crediti pari a 10.075 a fronte di un target originariamente stabilito nella misura di 27.300. Secondo la Relazione, è necessario considerare che il disallineamento rispetto alla stima iniziale non è rappresentativo di un mancato stimolo agli investimenti in beni immateriali tecnologicamente avanzati. In particolare, secondo l’analisi del Parlamento, anche sulla base della passata esperienza in tema di super e iperammortamento, è possibile che in alcuni casi le imprese abbiano erroneamente ricompreso nell’ambito degli investimenti in beni materiali 4.0, non solo i cc.dd. “software embedded”, ossia i software necessari al funzionamento della macchina e che quindi vengono necessariamente acquistati insieme alla stessa e che fanno parte del cespite materiale, ma anche i software cc.dd. “stand alone” che al contrario non sono legati al funzionamento di uno specifico bene materiale. 

Per completezza, si segnala che, rispetto alle previsioni originarie, si registra un lieve scostamento anche in relazione ai crediti d’imposta maturati per attività di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica. 

Ai fini di un più ampio monitoraggio delle misure del Piano Transizione 4.0, oltre ai modelli dichiarativi, rilevanti sono anche le Comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico, poi Ministero delle Imprese e del Made in Italy previste con riferimento al Credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0, al Credito d’imposta per attività di R&S Innovazione e Design ed al Credito d’imposta formazione 4.0.

La comunicazione, da rendersi a consuntivo, è funzionale esclusivamente all’acquisizione, da parte del Ministero, delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Secondo le indicazioni dei Decreti direttoriali 6 ottobre 2021, la comunicazione deve essere presentata, a decorrere dagli investimenti 2021, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Pertanto, per gli investimenti realizzati nel 2022, il termine per l’invio della Comunicazione è il 30 novembre, per le imprese che presentano la dichiarazione dei Redditi quel giorno.

Pur suggerendo un comportamento quanto più possibile collaborativo, si segnala che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del Credito d’imposta. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Qui di seguito, si ricapitolano le informazioni da rendere, in via collaborativa al Ministero e le relative modalità.


Il credito d’imposta per investimenti in Beni Strumentali 4.0

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito: Decreto e modello di comunicazione.

Nel frontespizio sono richiesti semplici dati anagrafici nonché di barrare “SI” o “NO” circa l’afferenza degli investimenti ad un nuovo stabilimento e/o al rinnovamento di uno stabilimento esistente, alla pregressa fruizione dell’iperammortamento ed in merito alla sussistenza di un innovation manager. È richiesto poi di barrare le tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati dall’impresa.

Occorre poi barrare la voce dell’Allegato A o B annessi alla Legge di Bilancio 2017, recanti gli elenchi dei beni 4.0 agevolabili, a cui l’investimento fa riferimento, indicando il costo agevolabile e se sui medesimi investimenti si cumulano ulteriori incentivi.


Il credito d’imposta per investimenti in R&S

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito: Decreto e modello di comunicazione.


Dopo i dati anagrafici da riportare nel frontespizio, vi sono indicazioni differenziate a seconda dell’attività svolta nel periodo di riferimento:

Nella SEZIONE A – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (Art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 2, del DM 26 maggio 2020) e nella SEZIONE B1 – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 3, del DM 26 maggio 2020), occorre indicare il titolo del progetto (o dei progetti); il relativo ambito scientifico e/o tecnologico; il periodo di realizzazione degli investimenti; la tipologia e gli importi delle spese eleggibili, suddividendole tra spese sostenute direttamente e spese infragruppo; eventuali altre sovvenzioni pubbliche fruite in relazione alle spese eleggibili.

Nella SEZIONE B2 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI INNOVAZIONE DIGITALE 4.0 (Art. 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 5, comma 1, del DM 26 maggio 2020) occorre altresì indicare l’obiettivo di innovazione digitale 4.0, di cui all’art. 5, comma 1, del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico. Nella SEZIONE B3 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA (Art. 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 5, comma 2, del DM 26 maggio 2020), è invece richiesto di esplicitare anche l’obiettivo di transizione ecologica, di cui all’art. 5, comma 2, del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico.

Infine, nella SEZIONE C – INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA (Art. 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 4, del DM 26 maggio 2020) è richiesta l’indicazione del titolo del Progetto, del periodo di realizzazione degli investimenti, della tipologia di spese eleggibili, distinguendo tra spese sostenute direttamente e spese infragruppo.


Credito d’imposta Formazione 4.0

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito: Decreto e modello di comunicazione.

Più nel dettaglio, sono richiesti i dati anagrafici dell’impresa e l’indicazione circa l’eventuale pregressa fruizione del credito d’imposta formazione in periodi d’imposta precedenti. 

Con riferimento alle attività realizzate nel periodo di imposta 2022, occorre compilare la SEZIONE B, recante la descrizione dell’oggetto e dei contenuti delle attività formative; il periodo di svolgimento delle attività di formazione; il numero dipendenti destinatari delle attività di formazione; il numero di ore o di giornate lavorative dedicate alle attività formative; il numero di lavoratori rientranti nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. È richiesto, inoltre, di barrare le tecnologie abilitanti che costituiscono il substrato della formazione, giacché sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano 4.0.

Occorre, altresì, barrare gli ambiti aziendali della formazione (Vendita e marketing, Informatica, Tecniche e tecnologie di produzione), nonché fornire indicazioni circa le modalità di erogazione delle attività formative, se tramite docenti interni o soggetti esterni.

Da ultimo si richiede di indicare la tipologia di spese eleggibili ed i relativi importi e se l’impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche in relazione alle attività formative oggetto di Credito d’imposta formazione 4.0.


Per tutti i predetti crediti di imposta, il Ministero ha specificato che i modelli di comunicazione inviati sono correttamente acquisiti ancorché non siano recapitate le ricevute di consegna PEC. In ogni caso, nell’eventualità di problemi tecnici, il modello può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it


Concludendo, ad avviso di chi scrive, tale modalità di monitoraggio meriterebbe alcuni perfezionamenti, nella misura in cui taluni dati sono già presenti nei modelli dichiarativi, costituendone una duplicazione. In particolare, nei modelli ‘REDDITI 2023’ dell’Agenzia delle entrate (quadro RU e relative istruzioni) sono state integrate una serie di informazioni di dettaglio circa le imprese beneficiarie e i costi sostenuti, utili sia ai fini dei controlli sulle misure finanziate a valere sulle risorse PNRR e sia ai fini del più complessivo monitoraggio dell’andamento delle misure agevolative automatiche ricomprese nel Piano Transizione 4.0. Peraltro, si teme che, a livello Ministeriale, la raccolta dei dati compilati su un file .Word ed inviati, dopo firma digitale, tramite PEC possa non essere del tutto agevole. Auspichiamo, pertanto, una semplificazione ed un efficientamento di tali oneri informativi, per quanto richiesti in mera ottica collaborativa e, dunque, non obbligatori.


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