Sono rivalutabili i beni immateriali non a bilancio? Indicazioni discordanti dalle Direzioni Regionali delle Entrate

30 Marzo 2021

Mentre si avvicinano i termini per l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 e, quindi, anche per fruire dell’allettante rivalutazione introdotta dal Decreto Agosto (art. 110 Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104), rimane ancora irrisolta un’annosa questione: i beni immateriali non iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale possono essere rivalutati?

Al riguardo si contrappongono diametralmente le recenti posizioni di due Direzioni Regionali di Agenzia delle Entrate, una pienamente favorevole e una totalmente contraria, espresse nell’ambito di risposte ad interpelli non pubbliche, che esplicano effetti per i soli istanti.  La possibilità di rivalutare beni immateriali mai iscritti a bilancio, ad oggi, non è stata oggetto di specifiche ed univoche indicazioni ufficiali.


Più nel dettaglio, la questione riguarda i beni immateriali, le cui spese sono state imputate al Conto economico o, talora, capitalizzate come spese di sviluppo. La fattispecie più frequente è quella dei marchi, ma il dubbio interpretativo riguarda anche altri beni immateriali come il know how. L’incertezza discende dalla circostanza che il presupposto per la rivalutazione è che i beni siano iscritti in bilancio sia al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 che al termine dell’esercizio successivo in cui viene effettuata la rivalutazione. 


Si ricorda che il Decreto Agosto ha introdotto una nuova chance di rivalutazione dei beni di impresa, di maggior favore rispetto alle precedenti discipline rivalutative. La rivalutazione potrà essere posta in essere esclusivamente nel bilancio 2020 (rectius: nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019). Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Agosto (Legge 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020), a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente. La rivalutazione ha efficacia immediata. L’effetto fiscale della rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attività  produttive,   decorre già dal 2021, ossia dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita. Solo ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze fiscali occorre attendere il 2024, ossia il quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.


Sono previsti oneri economici di rivalutazione minimi. La rivalutazione può avere rilevanza solo civilistica e contabile, oppure rilevanza anche fiscale, a discrezione dell’azienda. Ai soli fini civilistici, la rivalutazione è gratuita. Solo per l’eventuale rilevanza fiscale, il legislatore richiede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con un’aliquota estremamente agevolata, nella misura del 3% sui maggiori valori iscritti. Il saldo attivo di rivalutazione fiscale costituisce una riserva in sospensione d’imposta per le imprese in contabilità ordinaria. All’occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.


Sono rivalutabili singoli beni. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza dunque il rispetto del previgente vincolo delle categorie omogenee. Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000 che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019: beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa; partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie. Proprio in relazione ai beni immateriali rivalutabili, le Direzioni regionali di Agenzia delle Entrate forniscono indicazioni contrastanti.

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IL NO DELLA DRE VENETO

E’ emersa negli ultimi giorni la risposta all’interpello 907-1726/2020 della DRE Veneto in relazione a marchi autoprodotti le cui spese di registrazione sono state imputate a Conto economico nell’esercizio di sostenimento, in ragione della modestia della spesa sostenuta.

Come nel caso attenzionato dalla DRE Lombardia, anche nella fattispecie oggetto dell’interpello vagliato dalla DRE Veneto, il bene immateriale è stato già oggetto di ruling, ai fini del Patent Box. La DRE Veneto ha indicato, tuttavia, che non è possibile riconoscere un valore fiscale, oggetto di rivalutazione, al bene immateriale mai ammortizzato né iscritto tra le immobilizzazioni dell’attivo patrimoniale, in quanto si tratta di “asset che, ancorché giuridicamente tutelati, non corrispondono a una specifica appostazione contabile nello stato patrimoniale dell’impresa, nei termini richiesti dall’articolo 110 del Dl 104 del 2020 e dalle altre norme, primarie e secondarie, cui tale articolo fa richiamo”.


In altri termini, l’analogia con i beni completamente ammortizzati aventi tutela giuridica (rivalutabili per espressa previsione normativa) non sarebbe conferente perché, nella fattispecie oggetto dell’interpello, i beni immateriali non sono mai stati iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale e quindi mai ammortizzati. 


Secondo la DRE Veneto a nulla vale il parallelismo con quanto ammesso per i beni di valore unitario inferiore a 516,46 euro in quanto si tratta di una “disposizione espressamente rivolta e limitata ai beni materiali ammortizzabili”.


IL SI’ DRE LOMBARDIA


Significative indicazioni di segno opposto erano state precedentemente formalizzate nella risposta ad interpello n. 903-2406/2020 della Direzione regionale di Agenzia delle Entrate della Regione Lombardia.

La fattispecie è relativa a "Know How aziendale, mai precedentemente iscritto nell'attivo patrimoniale di bilancio ed i cui costi non sono mai stati contabilizzati in modo separato né evidenziati in alcun modo nelle note integrative relative ai bilanci depositati relativi agli esercizi fino a quello chiuso al 31/12/2019 […] tutelato legalmente sia al termine dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 sia al termine dell'esercizio che chiuderà al 31/12/2020”.


La DRE Lombardia ha ricordato che l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n 14 del 27 aprile 2017, ebbe modo di chiarire che beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati, come ad esempio i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio, sono rivalutabili, ancorché non iscritti in quanto interamente ammortizzati, purché detti beni risultino ancora giuridicamente tutelati sulla base della normativa vigente. Per tali immobilizzazioni immateriali assume quindi rilevanza la tutela giuridica ed è quindi necessaria, ai fini della rivalutazione in oggetto, la loro iscrizione nei registri previsti dalle relative disposizioni e il conseguente diritto di utilizzazione.

Conseguentemente, la DRE conclude che, per i beni immateriali, assume quindi rilevanza la tutela giuridica ed è quindi necessaria, ai fini della rivalutazione, la loro iscrizione nei registri previsti dalle relative disposizioni e il conseguente diritto di utilizzazione. Pertanto, ove il bene immateriale da rivalutare risulti debitamente registrato e giuridicamente tutelato  secondo la normativa vigente, come asserito dalla società istante, si ritiene che la stessa società possa procedere a rivalutare il know-how aziendale, ai sensi del citato articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 e successive modificazioni.


La Direzione Regionale della Lombardia, di fatto, ha recepito la tesi da sempre sostenuta anche da Assonime, che recentemente con la circolare n. 6/2021 del 5 marzo ha auspicato un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria in ragione della situazione di incertezza che si è venuta a creare. 


DECRETO LEGGE DI APRILE

Si ventila l’ipotesi che perfezionamenti alla disciplina della rivalutazione e del riallineamento vengano introdotti nel Decreto-Legge che il Governo dovrebbe approvare ad aprile.

Peraltro, proprio i beni immateriali sono stati oggetto di un intervento normativo nell’ambito della Legge di Bilancio 2021 che, all’articolo 1, comma 83 è intervenuta in merito al riallineamento dei beni d’impresa, stabilendo che le disposizioni dell'articolo 14 della  legge  21  novembre 2000,  n.  342,  si  applicano  anche  all'avviamento  e  alle  altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. A fronte di un costo stimato di soli 14 milioni, il forte impatto della misura potrebbe portare a dedurre ammortamenti che ridurranno fortemente la base imponibile Ires nei prossimi anni. Le preoccupazioni per il gettito statale hanno indotto il Governo a studiare possibili correttivi che ad oggi non sono stati ancora formalizzati.


A parere di chi scrive, le imprese dovrebbero già potersi avvalere di una disciplina stabile. Ferma l’urgenza di chiarimenti, eventuali correttivi in corsa che penalizzano le imprese, a poche settimane dall’approvazione del bilancio, sarebbero in ogni caso da evitare. Discipline mutevoli e oggetto di interpretazioni discordanti, minano la certezza del rapporto tributario che, mai come in un momento difficile come questo, dovrebbe essere garantito ai contribuenti.


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