Semiconduttori e microelettronica: Credito di imposta ad hoc per R&S

20 Settembre 2023

L’Articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, in vigore dall’11 agosto u.s., prevede un Credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica, con una dotazione di oltre mezzo miliardo di euro (530 milioni). 

Come si legge nella relazione al decreto, la disposizione prevede una misura incentivante in materia di microelettronica, che trova il suo fondamento e le sue ragioni di urgenza nella necessità di porsi in linea con gli obiettivi del CHIPS ACT europeo, un recentissimo pacchetto normativo approvato dall’Unione europea, che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell’Unione dai fornitori asiatici. 

L’industria dei chips è ormai una filiera strategica a livello globale e, per questo, le istituzioni europee hanno ritenuto indifferibile l’adozione dei provvedimenti normativi volti a definire gli obiettivi strategici da perseguire, autorizzando una più flessibile applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato, rimettendo agli Stati membri l’individuazione delle misure da attuare e delle risorse da impiegare.

L’obiettivo del Credito d’imposta in parola è, quindi, quello di declinare nella realtà industriale nazionale gli obiettivi fissati in sede europea, nelle more dell’attuazione della riforma fiscale e vista l’esigenza di cogliere le opportunità offerte da mercati sempre più digitalizzati indicati dalla Comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 dell’8 febbraio 2022, concernente “Una normativa sui chip per l’Europa”.

Si riepilogano, qui di seguito, alcune delle informazioni disponibili, fermo restando che il decreto-legge 104/2023 dovrà essere convertito in legge, pertanto, vi sono ancora margini di modifica.


BENEFICIARI ED ATTIVITA’

Destinatarie dell’agevolazione sono le imprese residenti nel   territorio   dello   Stato, incluse le   stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.


INTENSITA’ MASSIME

E’ riconosciuto un incentivo, sotto forma  di  Credito  d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».  


Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera: 

  1. il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale
  2. il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale
  3. il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale

Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari all'80 % dei costi ammissibili.


Si tratta di benefici di intensità sensibilmente superiore rispetto al Credito d’imposta R&S Innovazione e Design, operante quale misura generale. In particolare, con riferimento alla R&S dal 2023, quest’ultimo contempla un’agevolazione del 10% sino a 5 milioni di euro annui.


COSTI AMMISSIBILI

Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2023 (11 agosto 2023) sino al 31 dicembre 2027


Ex art. 25, par. 3 Regolamento 651/2014 sono agevolabili:

  • spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; 
  • costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; 
  • costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 



FRUIZIONE

Il   credito   d'imposta   è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.  Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n.  388.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

Ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese richiedono la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, già prevista per il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031 e per il Credito d’imposta R&S 2015-2019. Tale certificazione, allo stato attuale, non risulta ancora operativa.


R&S COMMISSIONATA DALL’ESTERO

A differenza del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design 2020-2031, il bonus dedicato alla microelettronica spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non  residenti  che  eseguono  le  attività di  ricerca  e sviluppo nel caso di contratti  stipulati  con  imprese  residenti  o localizzate in altri Stati membri dell'Unione  europea,  negli  Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero  in  Stati in “White List” compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996. 


CUMULO

Il Credito d'imposta per la microelettronica è alternativo al credito d'imposta R&S Innovazione e Design previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 


DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative

Si auspica una tempestiva pubblicazione delle norme attuative, nella misura in cui la disciplina del Credito di imposta per R&S nella microelettronica, estremamente favorevole per le imprese, inerisce a spese che possono essere effettuate già dal mese scorso.

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