Sabatini: 6 mesi in più per la realizzazione degli investimenti

7 Maggio 2020

Tra le misure governative dirette a far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 vi è la disposizione contenuta nell’articolo 103 del Decreto Cura Italia (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27), che stabilisce la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento ai procedimenti amministrativi aventi ad oggetto la concessione e l’erogazione di agevolazioni alle imprese, tra cui la Nuova Sabatini, finalizzata a sostenere l’acquisizione di beni strumentali.


Per effetto dell’emergenza sanitaria in atto, molte imprese beneficiarie della Nuova Sabatini stanno incontrando oggettiva difficoltà a realizzare gli investimenti pianificati entro il termine originariamente previsto dalla disciplina agevolativa, di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Fatali sono non solo la carenza della necessaria liquidità aziendale, ma anche i ritardi nella produzione, nelle consegne e nei collaudi dei beni ordinati connessi alla chiusura forzata delle imprese fornitrici. Per tale ragione, con la circolare direttoriale del 29 aprile 2020 n. 127757 è stata riconosciuta una proroga di 6 mesi del termine di realizzazione degli investimenti. La predetta proroga è riconosciuta esclusivamente in relazione alle operazioni agevolate per le quali il periodo di 12 mesi per la realizzazione degli investimenti includa almeno un giorno del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 ex articolo 103 del Decreto Cura Italia. Per le operazioni che si trovano nelle sopra richiamate condizioni, la proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione dell’investimento è concessa d’ufficio. Non è, dunque, necessario l’invio di alcuna specifica richiesta al Ministero ai fini dell’ottenimento della proroga. Resta, ovviamente, ferma la facoltà delle imprese beneficiarie di ultimare l’investimento nei termini ordinari.

Con la medesima circolare direttoriale sono stati forniti, altresì, chiarimenti ed indicazioni in merito ad alcuni termini procedimentali previsti nella fase successiva alla concessione delle agevolazioni, alla luce del citato articolo 103 del Decreto Cura Italia; in particolare la stipula del contratto di finanziamento, la Dichiarazione Ultimazione Investimento (DUI) e la Richiesta Unica di erogazione (RU).

Per completezza, si segnala che la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese in virtù dell’articolo 56, comma 2 del Decreto Cura Italia, si applica anche alla Nuova Sabatini. Il Ministero dello Sviluppo economico ha, infatti, specificato con avviso del 20 marzo, che la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo Nuova Sabatini, chiarendo che l'erogazione delle quote di contributo del Ministero - così come prevista dai singoli decreti di concessione - non subisce modificazione.

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