R&S nel Mezzogiorno: 473 milioni di nuovi incentivi

27 Novembre 2023


Lo scorso 3 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale 14 settembre 2023 recante la Disciplina per la concessione di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati a valere sul FRI, in favore di progetti di R&S e innovazione realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione, la misura intende procurare sostegno ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.


Successivi interventi di attuazione della misura agevolativa, sono individuati con decreti di attivazione del Ministro delle imprese e del made in Italy, con cui sono destinate ai medesimi le risorse previste per la concessione delle agevolazioni. Gli interventi possono essere attivati, per la concessione dei contributi alla spesa, anche a valere sulle risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire al co-finanziamento.


In sede di prima applicazione, per l’attuazione della misura agevolativa a sostegno di progetti realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate, sono complessivamente rese disponibili 473.439.200,53 euro, di cui:

  • 328.000.000 euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI
  • 145.439.200,53 euro per la concessione delle agevolazioni, nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013.

Le agevolazioni concedibili non possono, in alcun caso, superare i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall’articolo 25 del Regolamento GBER.


I beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni:

  1. le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del Codice civile, numeri 1) attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, e 3) attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  2. le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  3. le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del Codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
  4. i Centri di ricerca;
  5. le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto.


I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate.


I soggetti possono presentare progetti, anche congiuntamente tra loro, che prevedano:

  • un numero massimo di 5 imprese comprendenti il capofila e i co-proponenti, fermo restando un importo progettuale a carico di ciascuna impresa di valore non inferiore a euro 3.000.000,
  • il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.


Gli interventi ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1 (https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DM_14_09_2023_firmato.pdf), nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. I progetti devono essere diretti a introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto.


Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:

  1. essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale, in coerenza con il territorio di competenza dell’intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;
  2. prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000 e non superiori a euro 20.000.000;
  3. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
  4. avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi, comunque nei limiti previsti in ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate;
  5. rispettare il principio DNSH sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;
  6. rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal provvedimento di ammissione.


Le spese eleggibili

Sono ammissibili, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 25 del Regolamento GBER, le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a: 

  1. il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  2. gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto; 
  3. i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; 
  4. le spese generali relative al progetto; 
  5. i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.


L’incentivo

A sostegno della realizzazione dei progetti, sono concedibili, in concorso tra loro, agevolazioni nella forma del:

  1. finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento. Nei casi di accesso delle PMI alla maggiorazione di cui al paragrafo iv) della seguente lettera b), il finanziamento agevolato è concedibile per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 40 per cento;
  2. contributo alla spesa, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue: 
    • i) 30 per cento per le piccole imprese;
    • ii) 25 per cento per le medie imprese;
    • iii) 15 per cento per le grandi imprese, non rientranti nella definizione di PMI;
    • iv) 10 per cento quale maggiorazione, spettante, in alternativa, in caso di progetto:
      • 1. realizzato interamente nelle regioni meno sviluppate;
      • 2. realizzato nell’ambito di un progetto congiunto attraverso lo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione:
      • 2.1 realizzato congiuntamente tra più imprese proponenti che siano tra loro indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del Codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti proponenti e che stabiliscano una collaborazione finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati,
      • e 2.2 in cui ciascuna impresa non sostenga, da sola, più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili e in cui sia presente almeno una PMI tra le imprese proponenti;
      • 3. che preveda un’ampia diffusione dei risultati attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
      • 4. che preveda l’impegno dell’impresa beneficiaria a rendere disponibili alle parti interessate nello Spazio economico europeo, con frequenza costante, i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo finanziata che siano protetti da diritti di proprietà intellettuale, attraverso licenze per l’utilizzo degli stessi, a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie.


La concessione del contributo è subordinata alla deliberazione del finanziamento agevolato, nel rispetto delle condizioni di accesso al FRI.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, secondo i principi di adeguata ripartizione del rischio di credito. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario costituiscono, insieme, il finanziamento.

La concessione del contributo decade in caso di mancata stipula del contratto unico di finanziamento.


Il cumulo

Le agevolazioni non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Nei casi che non ricadano nel divieto di cumulo, fermi restando i limiti di intensità applicabili, il medesimo costo progettuale non può, in ogni caso, essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Non sono previsti divieti di cumulo, con misure generali, quali il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design ed il Patent Box.


Tempi e scadenze

L’accesso alle agevolazioni è regolato da una procedura negoziale che rispetta i criteri di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 

Le modalità applicative per la presentazione delle istanze, per l’effettuazione dell’attività di istruttoria e valutazione, per la concessione e per l’erogazione delle agevolazioni, nonché i termini di apertura degli interventi agevolativi, sono definiti dal Ministero con successivi provvedimenti.


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