Regione Marche: 3 milioni di euro per il finanziamento di interventi innovativi di imprese e comunità energetiche

7 Settembre 2021


La Regione Marche ha pubblicato il 30/07/2021 un nuovo bando che prevede la concessione di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di interventi innovativi di efficienza energetica e di uso delle energie rinnovabili a favore di imprese (Micro, Piccole, Medie e Grandi) anche sotto forma di comunità energetiche.

L’intervento è finalizzato a sostenere l'efficientamento energetico e l'utilizzo delle energie rinnovabili nel settore produttivo attraverso l'innovazione tecnologica.

Possono presentare domanda le Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese anche sotto forma di comunità energetiche con sede o unità locale destinataria dell''intervento nel territorio della regione Marche. Possono presentare una sola proposta progettuale.

La misura prevede un contributo a fondo perduto in regime de minimis. L'incentivo può coprire fino al 60% delle spese ritenute ammissibili e risulta in base alla dimensione d'impresa:

  • 40% per grande impresa;
  • 50% per media impresa;
  • 60% per micro e piccola impresa.

L’importo massimo del contributo concedibile è di euro 200.000,00 con un investimento minimo ammissibile di euro 30.000,00. Dotazione bando: euro 3.000.000,00.


La misura ammette Interventi innovativi che prevedano:

  • l'efficientamento energetico del processo produttivo (innovazione di processo – sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad elevata efficienza energetica (elettrica e/o termica) che prevedono l'applicazione di nuove tecnologie – interventi innovativi volti a ridurre gli sprechi di energia;
  •  l'installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell'energia termica e/o elettrica all'interno dell'unità produttiva e/o nell'ambito della comunità energetica; Al fine di garantire % elevate di autoconsumo, il dimensionamento degli impianti dovrà essere effettuato con riferimento ai documentati fabbisogni annuali di energia del beneficiario (riportati in diagnosi energetica e attestati dalle bollette dei consumi aziendali). Non sono ammessi interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile realizzati su coperture di amianto senza rifacimento della copertura;
  • l'utilizzo di sistemi per l'autoconsumo di energie rinnovabili (comprese la condivisione dell'energia rinnovabile prodotta nell'ambito della comunità energetica, sistemi di accumulo anche a supporto di impianti già esistenti e applicazione di sistemi integrati di produzione e consumo di energia rinnovabile che prevedano anche l'abbinamento con sistemi di ricarica delle auto elettriche oltre alla riconversione del parco mezzi aziendale in mezzi elettrici);
  • l'applicazione di tecnologie che producono e consentono di stoccare l'idrogeno verde e il suo utilizzo;
  • installazione di impianti di cogenerazione - trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione;
  • installazione di sistemi di gestione e monitoraggio dell'energia;
  • interventi di ammodernamento delle cabine elettriche e installazione di gruppi di continuità (Es. ups rotanti) di adeguata potenza, atti a garantire la regolare alimentazione degli impianti al verificarsi di interruzioni o variazioni temporanee (transitorie); sono ammessi anche interventi di rifasamento e comunque, installazione di sistemi per la stabilizzazione della tensione (power quality).

    Criteri di ammissibilità   

    a) Progetto innovativo

    progetto che si avvale di nuove tecnologie per l'efficientamento dei processi produttivi e l'utilizzo di energie rinnovabili.
    Le nuove tecnologie (nuove macchine, impianti e attrezzature, informatizzazione, intelligenza artificiale ecc..), devono garantire il superamento di tecnologie obsolete con conseguente risparmio, sia in termini economici, che in termini di consumo energetico aziendale.
    Ai fini della valutazione, il beneficiario dovrà illustrare, dimostrare e attestare l'innovazione sopra delineata nella relazione tecnica (allegato 4). La relazione dovrà riportare un'analisi di mercato che consenta di individuare sulla “base line” l'innovazione proposta. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per la “base line” possono essere prese a riferimento le schede a consuntivo relative ai certificati bianchi del GSE o una valutazione del TRL Technology Readiness Level – livello di maturità tecnologica;

    b) Presenza di diagnosi energetica redatta ai sensi del d.lgs. 102/2014 o certificazione ISO 50001
    L'intervento, tra quelli elencati dalla diagnosi energetica, deve essere il progetto che consente all'impresa di perseguire i migliori risultati in termini di riduzione dei consumi energetici (risparmio annuo energia primaria in kWh) in relazione anche al tempo di ritorno dell'investimento e alla coerenza con la strategia d'impresa.
    La diagnosi energetica potrà limitarsi alla sola unità locale interessata dall'intervento e deve essere redatta in data successiva al 31/12/2018);

    c) Autoconsumo di energia rinnovabile anche sotto forma di Comunità Energetica
    L'autoconsumo deve essere dimostrabile attraverso evidenze tecniche (misurazioni, calcoli e progettazione degli interventi) riportate all'interno della diagnosi energetica. In particolare, ci deve essere piena rispondenza e congruenza tra i consumi aziendali rilevati e la scelta del sistema di produzione di energia da fonte rinnovabile più idoneo ai singoli casi specifici.
    L'effettivo autoconsumo dovrà, quindi, essere desunto dal progetto, dagli allegati tecnici e dalla diagnosi energetica anche in termini percentuali rispetto all'energia da fonte rinnovabile effettivamente consumata (tale percentuale non dovrà essere inferiore al 60% nel caso di comunità energetica, secondo quanto disposto dalla l.r 10/2021).
    Il presente criterio può essere rispettato anche in riferimento ai sistemi di produzione di energia rinnovabile già installati;

    d) Applicazione di sistemi di accumulo 
    Il criterio potrà non essere rispettato se il beneficiario dimostra un livello di autoconsumo superiore al 90%;

    e) Applicazione di sistemi di gestione e di monitoraggio dell'energia;

    f) Target minimo di risparmio energetico raggiunto espresso in energia primaria risparmiata su euro investito
    Per il calcolo di tale target non vanno considerate le spese ammissibili relative agli interventi di cui al punto 7 lettera f) e lettera g), le spese tecniche e le spese relative alle opere edili);

    g) Completezza della documentazione richiesta per la presentazione della domanda. 

    Lo sportello telematico per la compilazione del Formulario on-line sarà aperto a partire dalle ore 9.00 del 15 novembre 2021.


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