Prime riflessioni sul nuovo Credito d’Imposta per ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design

20 Dicembre 2019

Il Senato, nella serata di lunedì 16 dicembre, ha approvato la Legge di Bilancio 2020.

Per quanto riguarda il nuovo Credito d’Imposta per ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design, se la proposta passerà senza modifiche, l’incentivo non sarà più calcolato su base incrementale, ma determinerà un beneficio del 12% per Ricerca e Sviluppo (come definita dal Manuale di Frascati) sino a 3 milioni e del 6% per Innovazione tecnologica (Manuale di Oslo) e Design sino ad 1,5 milioni. Per il sottoinsieme delle attività di Innovazione tecnologica, mirate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (individuati con apposito decreto ministeriale), il beneficio salirà al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Nel rispetto dei massimali previsti, a condizione di separare analiticamente le diverse attività e i relativi progetti, sarà possibile applicare il beneficio per più attività ammissibili - ad esempio: Innovazione tecnologica e Design - nel medesimo periodo d’imposta.

La fruizione del Credito d’Imposta avverrà in tre quote annuali, di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.


    Ad una prima lettura, la nuova disciplina agevolativa, qualora fosse approvata senza ulteriori modifiche, sembrerebbe orientata al mantenimento di alcuni aspetti dell’attuale disciplina certamente apprezzati dalle imprese (si fa riferimento, ad esempio, all’assenza di complicati meccanismi autorizzativi per ottenere l’incentivo, di problemi di compatibilità con la disciplina degli Aiuti di Stato o di limiti alla compensazione con debiti non tributari), eliminando, nel contempo, alcune  criticità che, purtroppo, stanno caratterizzando l’applicazione della disciplina sul Credito d’Imposta ricerca e sviluppo (R&S) ancora in vigore, attraverso i seguenti interventi:


    1. Estensione del perimetro agevolativo, includendo anche le attività riconducibili all’Innovazione tecnologica di prodotto e di processo, attualmente escluse dall’ambito oggettivo della disciplina, ancorché molto importanti per le PMI italiane;
    2. Introduzione di premialità per i progetti di innovazione digitale 4.0 e “green”, mentre nell’attuale disciplina, i progetti di innovazione di processo basati su tecnologie digitali 4.0 sono esclusi dall’agevolazione;
    3. Riclassificazione delle diverse tipologie di attività agevolabili all’interno di un chiaro quadro definitorio, mentre, nella norma in vigore - almeno fino ad un certo momento – è mancata una chiara definizione delle attività agevolabili (si pensi, ad esempio, al richiamo al Manuale di Frascati 2015, esplicitato per la prima volta dal MiSE con la circolare n.59990 solo in data 9 febbraio 2018, per precisare che le attività di R&S devono contemplare un significativo elemento di novità per il mercato);
    4. Il Credito d’Imposta non sarà più basato su una logica di tipo incrementale, bensì sarà volumetrico, con notevole semplificazione delle procedure di calcolo dell’incentivo spettante, degli oneri documentali a carico delle imprese e con rilevante riduzione dei rischi di errori nella fruizione del Credito d’Imposta.

    Fondamentale sarà la stesura del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà dettare, finalmente in modo chiaro, i criteri per la corretta applicazione delle definizioni sopra richiamate e riempire di contenuti concetti quali, l’innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica.

    Il fatto che il legislatore abbia (giustamente) ritenuto necessario rimodulare la misura, riclassificando le attività agevolabili e inserendo nella norma riferimenti definitori espliciti, conferma implicitamente che, nel Credito d’Imposta R&S ancora in vigore, tali riferimenti non fossero presenti, almeno fino alla fine del 2017.

    Questo fatto ha obiettivamente creato delle condizioni di incertezza interpretativa della norma attualmente in vigore, con particolare riferimento nei periodi d’imposta 2015-2017, ma, almeno allo stato attuale, in sede di accertamento tributario, gli uffici di Agenzia delle Entrate sembrano orientati, con qualche sporadica eccezione, a ignorare le suddette condizioni.

    Si tratta in effetti di una situazione spiacevole e molto delicata, nella quale imprese sane, che hanno sempre adottato comportamenti irreprensibili sotto il profilo tributario, rischiano di essere equiparate a soggetti che hanno adottato comportamenti fraudolenti.

    Inoltre, allo stato attuale, nonostante le numerose indicazioni di segno contrario fornite dalla migliore dottrina, gli uffici di Agenzia delle Entrate continuano a ritenere di dover qualificare i crediti d’imposta disconosciuti in fase di controllo quali crediti inesistenti, anche nei casi di errori commessi dall’impresa nella valutazione di aspetti complessi concernenti la tipologia di attività concretamente svolta.

    Viceversa, come opportunamente auspicato anche da Assonime nella recente Circolare N. 23/2019, “la sanzione per credito inesistente dovrebbe trovare applicazione nelle ipotesi, ben delimitate, nelle quali l’impresa abbia svolto un’attività che nemmeno in astratto può essere qualificata quale attività di ricerca e sviluppo”.

    La situazione attuale dei controlli è delicata e potrebbe avere riflessi molto negativi anche sulla nuova misura, pertanto sarebbe auspicabile un intervento in tempi rapidi, se del caso anche di carattere normativo, che faccia chiarezza su questo tema.

    Altro aspetto fondamentale sarà quello di poter dare un respiro pluriennale a questa misura (e più in generale ai crediti d’imposta 4.0), sia per consentire alle imprese di avere un sistema di incentivi stabile su cui basare le proprie decisioni d’investimento a medio termine, sia per facilitare l’attività di controllo e di contrasto degli abusi.

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