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Il Piano Transizione 5.0 debutta in dichiarazione dei redditi
Il Piano Transizione 5.0 fa il suo esordio in dichiarazione dei redditi, nell’ambito del modello Redditi 2025, con riferimento al periodo di imposta 2024.
Il Credito d’imposta Transizione 5.0, si ricorda, è riconosciuto alle imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 luglio 2024 sono definite le modalità attuative del Credito d’imposta.
Il codice Credito
Come previsto dalla norma istitutiva del Piano Transizione 5.0 (articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19), il Credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; ad ogni buon conto, ne è prevista l’indicazione nel modello Redditi con il codice Credito “T6”.
Il QUADRO RU
Nel modello Redditi 2025 è richiesta la sola compilazione del QUADRO RU; non è, invece, prevista la compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” del QUADRO RS, in quanto il Credito d’imposta Transizione 5.0 non si configura come un Aiuto di Stato, trattandosi di una misura generale e non selettiva, ai sensi della disciplina comunitaria. In tal senso, si rinvia alla FAQ n. 8.2 pubblicata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il credito maturato
Nella sezione I, più precisamente nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il Credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
Pertanto, nel modello Redditi 2025 occorre riportare il Credito d’imposta Transizione 5.0 relativo a progetti di innovazione completati nel 2024 e per i quali, a seguito della comunicazione di completamento da parte dell’impresa beneficiaria (corredata da certificazione ex post e dichiarazione di possesso di perizia 4.0 nonché di certificazione della documentazione contabile), nel periodo d’imposta 2024 il GSE ha comunicato all’impresa l'importo del Credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
Ove, invece, la comunicazione del GSE all’impresa risulti intervenuta nel 2025, a fronte di comunicazioni di completamento 2025, occorre indicare il beneficio non nel Modello Redditi 2025 bensì nel Modello Redditi 2026, con riferimento al periodo di imposta 2025, sempre assumendo un periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Nel Modello Redditi 2025 non sono previsti campi specifici per il dettaglio degli investimenti, a differenza di quanto è ormai consueto per Transizione 4.0. La compilazione del Quadro RU è, pertanto, del tutto semplificata.
La fruizione
Nella sezione I possono essere compilati anche i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12, alcuni dei quali connessi alla fruizione. In particolare, nel rigo RU6, occorre indicare l’ammontare del Credito utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Il Credito d’imposta Transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie. In tal senso depone l’articolo 38, comma 13 del D.L. 19/2024. Si tratta di un termine singolare, in quanto le imprese potrebbero non avere contezza della data esatta della regolare trasmissione dell’elenco delle imprese beneficiarie, da parte del GSE, all’Agenzia delle Entrate. Sicuramente la trasmissione è avvenuta nel momento in cui il Credito d’imposta 5.0 compare nel cassetto fiscale, pertanto, prudenzialmente, quale giorno iniziale per il conteggio dei 5 giorni, si potrebbe considerare il giorno di pubblicazione del beneficio nel cassetto fiscale. Ciascun beneficiario può, infatti, visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto attuativo 24 luglio 2024, inoltre, il credito d’imposta è utilizzabile decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa beneficiaria dell'importo del Credito d'imposta utilizzabile in compensazione, dopo la presentazione della comunicazione di completamento da parte dell’impresa.
Sul sito del MIMIT è riportato addirittura un ulteriore dies a quo per la fruizione: “Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 10 giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all'Agenzia delle entrate da parte del GSE.” Si tratta, di fatto, di un ibrido tra le previsioni della Decreto legge istitutivo del Piano e del decreto attuativo dello stesso, che non è suffragato, tuttavia, da alcun avallo normativo.
Il Credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L'ammontare del Credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro), di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro), e di cui all’art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30luglio 2010, n. 122 (divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro).
Per la compensazione del Credito d’imposta tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “7072”, istituito con la Risoluzione N. 63/E del 18 dicembre 2024. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
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