Penalty protection per i Crediti d’imposta R&S: certificazione delle attività con silenzio assenso

25 Ottobre 2023


È stato firmato, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) Urso, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a favorire l’applicazione, in condizioni di certezza operativa da parte delle imprese, del Credito d’imposta per gli investimenti in attività di R&S, Innovazione e Design 2020-2031 e, come previsto dal Decreto Aiuti ter (D.L. 144/2022), anche del Credito d’imposta R&S 2015-2019. Inoltre, in virtù dell’articolo 5 del Decreto Omnibus (D.L. 104/2023, come modificato dalla Legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136), ai fini della fruizione del Credito d'imposta per la R&S nel settore della microelettronica, le imprese possono richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo.

Ai sensi dell’articolo 23 del cd Decreto Semplificazioni fiscali (D.L. 73/2022), infatti, le imprese beneficiarie degli incentivi fiscali in parola possono richiedere, in via facoltativa, una certificazione circa l’ammissibilità degli investimenti che funga da “lasciapassare” in sede di eventuale successivo accertamento. In particolare, ove richiesta, la certificazione dovrà attestare la qualificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di R&S, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta. 

La certificazione può essere richiesta esclusivamente in via preventiva rispetto a constatazioni, ossia a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale di constatazione o contestate con atto impositivo.


​​​​​​GLI EFFETTI

Una volta decorsi i termini per il perfezionamento della procedura certificativa, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. 

Gli effetti della certificazione operano in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sotto-progetti di R&S, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica. Restano ferme le attività di controllo aventi a oggetto profili diversi da quelli inerenti alla qualificazione delle attività per le quali è stata richiesta la certificazione. 

Si tratta di una opportunità certamente molto positiva, perché permetterà, finalmente, di poter mettere preventivamente in sicurezza l’agevolazione da eventuali future contestazioni. 


IL DPCM

Per l’operatività della penalty protection è fondamentale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recentemente firmato, in cui sono individuati i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità e che istituisce un apposito albo dei certificatori. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti. 

Il Decreto avrebbe dovuto essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni fiscali (avvenuta il 22 giugno 2022); la notizia della firma del DPCM è stata pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy solo il 19 settembre 2023 e, ad oggi, il DPCM è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Qui di seguito, si ripercorrono le principali indicazioni fornite dal testo del DPCM circolato, in attesa della relativa pubblicazione, fermo restando che, per il pieno funzionamento delle dinamiche certificative mancano ancora un decreto direttoriale attuativo, da adottarsi entro entro novanta giorni dall’entrata in vigore del DPCM, e le Linee Guida di riferimento a cui i certificatori dovranno attenersi per il rilascio delle certificazioni.


I CERTIFICATORI A CUI RIVOLGERSI

Il Decreto istituisce l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy che, con il decreto direttoriale attuativo, stabilisce le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l’aggiornamento e la gestione dello stesso. 


Potranno iscriversi all’Albo: 

  • le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di R&S e innovazione;
  • le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, che abbiano svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di R&S e innovazione;
  • i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.


Per le società e gli altri soggetti non persone fisiche, la certificazione è sottoscritta da uno o più responsabili tecnici competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca (che deve dimostrare esperienza su almeno quindici progetti nei tre anni precedenti la data di presentazione si intende riferita al responsabile tecnico) ed è controfirmata dal rappresentante legale della società o dell’ente.


LA RICHIESTA DA PARTE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE AL MIMIT

L’impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l’apposito modello e secondo le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale attuativo, nel quale dovrà essere data indicazione del soggetto certificatore incaricato dall’impresa per l’esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso. 

I soggetti richiedenti la certificazione sono tenuti al versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria stabiliti nella somma di euro 252,00 per certificazione. 


IL CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE

Il DPCM definisce poi gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione. La stessa dovrà riportare ogni informazione utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa o dei soggetti esterni a cui  la ricerca è stata commissionata, rispetto agli investimenti effettuati o programmati; la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi; le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d'imposta; la dichiarazione da parte del soggetto  certificatore nonché dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata prevista per il Credito d’imposta R&S Innovazione e Design; tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa. 


LE LINEE GUIDA

La certificazione è rilasciata dal soggetto iscritto all’Albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020 (ossia il Decreto attuativo del Credito d’imposta R&S Innovazione e Design), nonché in coerenza con le Linee Guida, periodicamente elaborate ed aggiornate

Il MIMIT provvede, entro il 31 dicembre 2023, all’elaborazione e alla pubblicazione di Linee Guida integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute. Con le stesse Linee Guida possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici

Le Linee Guida costituiscono un importantissimo riferimento, definitivamente chiarificatore della portata agevolativa dei Crediti di imposta in parola e, in particolare, della controversa applicazione del Credito d’imposta R&S 2015-2019 per cui, a parere di chi scrive, dovrebbe trovare piena applicazione il principio “tempus regit actum”, in virtù del quale occorre fare riferimento alla disciplina ed alla prassi pro-tempore vigente. Come emerso anche nella recente interrogazione parlamentare 5-01427 del 4 ottobre, “detta norma ha subito reiterate modifiche che prima hanno progressivamente esteso l’ambito soggettivo e oggettivo dell’intervento, poi hanno ristretto l’ambito oggettivo, creando incertezze interpretative e applicative”.

Nella misura in cui le Linee Guida giungeranno entro il 2023, il Decreto Legge collegato alla Manovra finanziaria 2024 n. 145 del 18 ottobre in Consiglio dei Ministri, prevede la proroga della sanatoria per il Credito d’imposta R&S 2015-2019 (attualmente in scadenza il 30 novembre) al 30 giugno 2024, unitamente alla proroga di un anno dei termini di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo per gli anni 2016 e 2017, così da lasciare alle imprese il tempo di valutare le proprie progettualità. La sanatoria consente, infatti, il riversamento spontaneo senza l’applicazione di sanzioni ed interessi del credito d’imposta che, anche a seguito delle incertezze applicative, risulta indebitamente fruito.

Ove i progetti risultassero, alla luce delle Linee Guida, non certificabili, i contribuenti ben potrebbero valutare se riversare oppure se, in caso di eventuale accertamento negativo, affrontare un eventuale contenzioso, anche forti della recente prevalente giurisprudenza a favore dei contribuenti, di cui il legittimo affidamento deve essere tutelato.


INVIO DELLA CERTIFICAZIONE AL MIMIT DA PARTE DEL CERTIFICATORE

I soggetti certificatori sono tenuti, notiziandone l’impresa, a inviare al Ministero delle imprese e del made in Italy, copia della certificazione entro quindici giorni dalla data di rilascio all’impresa.

Con il decreto direttoriale attuativo sono inoltre stabilite le procedure informatiche attraverso le quali i certificatori inviano al MIMIT la certificazione rilasciata e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.


IL SILENZIO ASSENSO DEL MIMIT VALIDA LA CERTIFICAZIONE

Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni agevolative ed alle “Linee Guida”

Per l’esame delle certificazioni, il MIMIT può richiedere (risulta, pertanto, una mera eventualità) al soggetto certificatore, dandone notizia all’impresa, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l’invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. 

Salvo non emergano ulteriori dettagli nell’ambito del Decreto direttoriale attuativo, da quanto risulta dal testo del DPCM, ove non intervenga alcuna richiesta di integrazione, la certificazione risulta pertanto cristallizzata secondo una logica di silenzio assenso che si costituisce in tre mesi.

A fronte di richieste di documentazione integrativa, invece, il soggetto certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i quindici giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori quindici giorni a seguito di richiesta motivata. Il Ministero delle imprese e del made in Italy completa l’attività di controllo nei sessanta giorni successivi all’invio della documentazione integrativa. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta la certificazione non produce effetti.

Si auspica un’importante accelerazione della pubblicazione delle norme necessarie a concretizzare la certificazione delle attività, così da minimizzare - finalmente - i margini di incertezza dei contribuenti che intendono avvalersi delle discipline agevolative volte a promuovere le attività innovative e, quindi, la competitività delle imprese italiane.


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