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Modello Redditi 2023: come compilare il prospetto “aiuti di Stato”
Siamo ormai alle porte del 30 novembre, uno dei giorni dell’anno più rilevanti per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, costituendo il termine per la presentazione del modello dichiarativo Redditi 2023 relativo al periodo di imposta 2022.
Nell’ambito degli adempimenti dichiarativi, specifica attenzione deve essere dedicata ad un prospetto, relativo ai contributi qualificabili come “aiuti di Stato”, introdotto già dalle Dichiarazioni 2019. Più nel dettaglio, per le imprese che hanno maturato il diritto ad ottenere aiuti di Stato nel 2022, sussiste un peculiare obbligo da assolvere nell’ambito della Dichiarazione dei redditi 2023. Le imprese sono chiamate, infatti, ad indicare alcuni degli aiuti conseguiti nel prospetto degli “aiuti di Stato” presente ai righi RS401 e RS402 di tutti i modelli dichiarativi delle imposte sui redditi, quale adempimento ulteriore rispetto agli specifici vincoli previsti dalle singole discipline agevolative.
Le finalità: la legittima fruizione degli aiuti
Come riportato nelle istruzioni ai modelli dichiarativi, la compilazione del prospetto “aiuti di Stato” è necessaria ed indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi aiuti.
In virtù del prospetto, Agenzia delle entrate potrà adempiere agli obblighi relativi alla registrazione dell’aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti. Il Registro risponde, infatti, all’esigenza di dotare il Paese di uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria. Per gli aiuti “de minimis” e gli aiuti “de minimis” SIEG, l’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto “de minimis” determina l’illegittimità della fruizione.
Dal Registro nazionale degli aiuti di Stato sono espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei “settori agricoltura e pesca”, contenute invero nei registri SIAN e SIPA. Cionondimeno il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.
Aiuti di stato conseguiti nel 2022 – principio di competenza
Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento ma non fruiti nel medesimo periodo. Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del presente prospetto occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo. Per i contributi a fondo perduto per i quali il beneficiario ne ha richiesto l’utilizzo sotto forma di credito d’imposta, si ha riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso.
Agevolazioni coinvolte: solo aiuti automatici e semi automatici
Il perimetro agevolativo attenzionato è quello relativo agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis”, ossia agli incentivi che apportano un vantaggio selettivo a talune imprese o produzioni tale da poter distorcere la concorrenza ed incidere sugli scambi tra Stati membri (Art. 107 TFUE; cfr. anche la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (NOA) del 2016 - GUUE C 262).
Non occorre indicare tutti i contributi facenti capo all’impresa nel periodo di imposta 2022, bensì esclusivamente le agevolazioni di cui all’articolo 10 del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 115/2017), ossia:
- gli aiuti fiscali automatici;
- nonché gli aiuti semi-automatici, subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.
Per tali aiuti, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla fruizione. In particolare, gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. Con riferimento agli aiuti di cui all’articolo 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti “de minimis”, il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto individuale. Ad esempio, in caso di aiuti “de minimis” fruiti nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti “de minimis” fruiti nell’esercizio finanziario 2024 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l’aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2023 e nel 2022. Peraltro, si segnala che questo disallineamento temporale implica la necessità, per le imprese, di prestare particolare attenzione allorché si affidino al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per valutare la propria posizione agevolativa, ad esempio ai fini della determinazione della capienza delle soglie “de minimis”.
Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del Modello Redditi 2023, compreso il quadro RU (ad esclusione dei contributi fondo perduto erogati dall’Agenzia nonché dell’aiuto identificato dal codice 42).
Tra i codici presenti nella “Tabella codici aiuti di Stato”, si segnalano a titolo esemplificativo:
- 3 - Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all'investimento in Start-Up innovative ex Art. 29, D.L. n. 179/2012
- 4 - Deduzione/detrazione IRES/IRPEF delle somme investite nel capitale sociale delle PMI innovative ex Art. 4, D.L. n. 3/2015
- 51 - Credito d’imposta Investimenti beni strumentali L. 208/2015 (SUD) ex Art. 1, c. 98, L. n. 208/2015
- 53 - Credito d'imposta per Investimenti beni strumentali/ ZES ex Art. 5, c. 2, D.L. n. 91/2017
- 54 - Credito d'imposta Formazione 4.0 ex Art. 1, c. 46-56
- 56 - Credito d'imposta Investimenti pubblicitari Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017
- 59 - Credito d'imposta per Investimenti beni strumentali/ ZLS ex art. 1 c. 64 L. 205/2017
- 61 - Credito d'imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ex Art. 1, comma 185, L. n. 178/2020
- 71 - Credito d’imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini ex Art. 31, D.L. n. 73/2021
- 999 - Altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli elencati nella "Tabella codici aiuti di Stato”
Manca, tuttavia, un elenco esaustivo degli incentivi da indicare nel prospetto degli aiuti di Stato e la corretta definizione della portata applicativa degli obblighi dichiarativi è rimessa, pertanto, all’impresa dichiarante. I problemi applicativi riguardano principalmente cosa inserire con il codice residuale 999. Deve trattarsi di aiuti di Stato o aiuti “de minimis” fiscali automatici o semi-automatici, esposti nella presente dichiarazione e i cui presupposti si sono realizzati nel periodo d’imposta di riferimento della medesima dichiarazione.
Non vi è necessariamente corrispondenza con gli aiuti di Sato riportati in nota integrativa, ai fini della trasparenza delle erogazioni pubbliche in adempimento di quanto previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/17. Per il prospetto dei modelli Redditi, non vige alcuna soglia minima di indicazione di 10.000 euro annui (come è previsto, invece, per gli adempimenti finalizzati alla trasparenza) e inoltre, a fini dichiarativi, il principio rilevante non è quella di “cassa” (previsto in relazione agli obblighi di trasparenza) ma quello di “competenza”. Il prospetto va, infatti, compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, ma non fruiti nel medesimo periodo.
Gli incentivi esclusi
Sono esclusi dall’obbligo di indicazione nel prospetto, gli aiuti inseriti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento, ossia gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione.
Nel prospetto in parola non vanno indicati nemmeno i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework COVID-19) ex Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii., i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all’Agenzia delle entrate mediante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 con riferimento alle agevolazioni del cd “Regime ombrello”.
Il codice 999 non va, inoltre, utilizzato per:
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello IRAP);
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza ad Amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate;
- le agevolazioni esposte nei quadri della presente dichiarazione non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti de minimis (ad esempio, il Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo Innovazione e Design, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato; per tale motivo detto credito non deve essere registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- gli importi residui utilizzati nel periodo d’imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti de minimis i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d’imposta.
Cosa compilare
Nel quadro RS, per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Nell’ipotesi in cui l’aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d’investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo.
Nel rigo RS402, vanno riportati, in caso di aiuti “de minimis”, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013. In tale rigo, in caso di aiuti ricevuti nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), vanno riportati anche i codici fiscali delle imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
Considerazioni finali
Emerge ancora una volta l’ingente peso della burocrazia di cui sono gravate le imprese. A nostro avviso, è senz’altro opportuno un sistema più fluido.
In subordine, si auspica che vengano almeno ridimensionate le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento dell’onere in parola; è necessario che le imprese non vengano poste nelle condizioni di porre a repentaglio la legittimità di aiuti legittimamente maturati.
In attesa, si suggerisce di prestare al prospetto la debita considerazione, compilandolo nella maniera più tempestiva ed esaustiva possibile.
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