Chiude Transizione 5.0 e arrivano le maxi-deduzioni: ecco cosa fare

10 Novembre 2025

Con il 2025 chiudono i battenti numerosi incentivi che hanno segnato la storia del panorama incentivante per le imprese. Si pensi al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 attivo dal 2020, al Credito d’imposta Transizione 5.0 operativo dal 2024, all’IRES premiale introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, al Credito d’imposta Innovazione e Design vigente dal 2020.


È tempo, ora, di una nuova era agevolativa.


Nel quadro delle misure a sostegno degli investimenti e della crescita economica, il Disegno di Legge di Bilancio 2026 prevede l’introduzione di interventi agevolativi di rilievo. Tra questi spiccano, per il 2026, la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (cd Iperammortamento) ed il Credito d’imposta per beni strumentali 4.0 destinato al settore agricolo e della pesca. Significativa è, inoltre, la proroga triennale 2026-2028 del Credito d’imposta ZES Unica e ZLS, oltre al potenziamento di strumenti di successo quali la Nuova Sabatini e i Contratti di sviluppo.


È senza dubbio apprezzabile l’intento del Governo di assicurare continuità ai Piani Transizione 4.0 e 5.0 nonché a misure di sostegno ormai consolidate. Tuttavia, nel disegno complessivo emergono alcune assenze significative.

In particolare, non è previsto alcun intervento in materia di Credito d’imposta R&S Innovazione e Design che, a partire dal 2026 e sino al 2031, resterà limitato alla sola componente R&S, con un’aliquota del 10% che meriterebbe senz’altro un rafforzamento. 


Allo stesso modo, non è contemplata la proroga dell’IRES premiale, misura che, di fatto, si configura come un’eccezione limitata al solo 2025. Peraltro, proprio nelle ultime settimane, con la risoluzione 57/E sono stati istituiti appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta: “2048” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione”; “2049” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo”.


Mancano, inoltre, disposizioni per agevolare la formazione, soprattutto quella volta all’acquisizione di competenze nelle nuove tecnologie digitali.


Il percorso parlamentare sarà decisivo: ci si augura che entro dicembre arrivino ulteriori interventi a sostegno delle imprese. Intanto, ecco il quadro degli incentivi delineato nel Disegno di Legge di Bilancio 2026, già bollinato e all’esame del Senato dal 22 ottobre.


Iperammortamento 2026

L’articolo 94 del Disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce il nuovo regime di Iperammortamento destinato ai titolari di reddito d’impresa

Sono agevolabili gli investimenti realizzati nel 2026, o entro il 30 giugno 2027 a condizione che entro il 2026 sia stato effettuato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20%. Si auspica che possano rientrare nella nuova agevolazione anche gli investimenti avviati prima del 2026, effettuati a decorrere dal 1° gennaio.


Le tipologie di beni agevolabili comprendono:

  • beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017, di cui si auspica un significativo aggiornamento);
  • beni materiali nuovi strumentali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio. Per quanto concerne l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili solo gli impianti con a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%


L’incentivo consiste in una maggiorazione extra contabile del costo di acquisizione dei beni agevolabili, ai fini di una più ampia deducibilità dalle imposte sui redditi delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.


Le aliquote “base” della maxi-deduzione sono:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

In termini di beneficio fiscale, con un’aliquota IRES del 24%, l’incentivo corrisponde rispettivamente al 43,2%, 24% e 12%.


Nel caso di investimenti green che comportino una riduzione dei consumi energetici (almeno del 3% sulla struttura o del 5% sul processo), le aliquote sono incrementate del 40%, diventando:

  • 220% fino a 2,5 milioni di euro,
  • 140% tra 2,5 e 10 milioni di euro,
  • 90% tra 10 e 20 milioni di euro.

In tali casi, il beneficio effettivo, con IRES al 24%, sale rispettivamente al 52,8%, 33,6% e 21,6%.


La riduzione dei consumi può essere presunta (procedura semplificata) in tre casi:

  • in caso di investimenti in beni di cui all'allegato A, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • per progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%;
  • investimenti in impianti fotovoltaici con moduli prodotti negli Stati membri dell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.


L’incentivo è cumulabile con altri contributi, a condizione che la base di calcolo sia assunta al netto delle altre agevolazioni ricevute per le medesime spese. 

La gestione operativa è affidata al GSE, con modalità da definire tramite Decreto attuativo.


Gli effetti finanziari di competenza della misura sono stati stimati in circa 4 miliardi; tuttavia, il disegno di legge non chiarisce quali siano le conseguenze di un eventuale sforamento degli effetti finanziari attesi. In ogni caso, per effetto del meccanismo di deduzione pluriennale, l’impatto riguarderà in gran parte annualità dal 2027 in poi.


Il nuovo incentivo presenta diversi aspetti positivi e alcuni limiti, tra cui, innanzitutto, l’assenza di strutturalità, nella misura in cui, allo stato attuale, l’agevolazione risulta vigente solo per un anno (pur con possibile estensione di sei mesi).

Inoltre, la platea dei beneficiari sarà probabilmente ridotta rispetto al Credito d’imposta, a fronte di imprese per le quali l’Iperammortamento determina o incrementa la perdita fiscale, da riportare in avanti, allungando così i tempi di godimento del beneficio. 

In generale, le tempistiche di fruizione saranno più lunghe di quelle previste per le ultime versioni del Credito d’imposta 4.0, pari a tre anni. Il ritmo di fruizione dell’Iperammortamento dovrebbe, infatti, essere correlato ai coefficienti di ammortamento del decreto ministeriale 31 dicembre 1988, dimezzati per il primo anno. Per quanto riguarda il leasing, la fruizione dovrebbe avvenire in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal già menzionato DM 31.12.1988. 


A queste debolezze fanno da contraltare diversi importanti punti di forza

L’Iperammortamento è, senza dubbio, un incentivo molto potente, con aliquote ben più elevate del Credito d’imposta 4.0 e, talora, anche del Credito d’imposta 5.0, non solo in caso di risparmio energetico ma anche in assenza di un efficientamento energetico


Inoltre, risulta estremamente importante la possibilità di agevolare anche i software di cui all’Allegato B, a prescindere dal conseguimento di un risparmio energetico. Si ricorderà che la Legge di Bilancio 2025 ha reso inapplicabile il regime 2025 del Credito d’imposta 4.0 ai beni immateriali, per cui residuava il solo Credito d’imposta 5.0, con tutte le condizionalità conseguenti in termini di efficientamento energetico.


Trattandosi di un incentivo finanziato con risorse nazionali, le dinamiche dell’Iperammortamento sono scollegate dai rigidi vincoli comunitari, come ad esempio il DNSH che ha fortemente penalizzato l’andamento del Piano Transizione 5.0.


Per chi investe in rinnovabili (FER), per di più, il nuovo Iperammortamento è estremamente favorevole, in quanto l’investimento in FER è “autoportante”; a differenza del Credito d’imposta 5.0, non è richiesto un investimento trainante in beni 4.0 che determini un efficientamento energetico quale condizione per agevolare impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo. Inoltre, è stata introdotta una straordinaria possibilità per gli impianti fotovoltaici più efficienti, che consente di applicare di default l’aliquota maggiorata per gli investimenti green, così come accade per tutti i casi di investimenti in beni 4.0 sostitutivi di macchinari analoghi interamente ammortizzati da almeno 24 mesi, senza dover dimostrare un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi.

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Credito d’imposta beni strumentali 4.0 per agricoltura e pesca 2026

L’articolo 96 del Disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce un Credito d’imposta specifico per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, configurandosi come aiuto di Stato per la sua natura selettiva.

Sono agevolabili gli investimenti realizzati nel 2026, o entro il 30 giugno 2027 con ordine e acconto del 20% entro il 2026, relativi a beni materiali e immateriali 4.0.

L’incentivo consiste in un credito d’imposta del 40% per investimenti fino a 1 milione di euro, con una dotazione complessiva di 2,1 milioni di euro per il 2026

Come per l’Iperammortamento 2026, l’operatività è subordinata all’emanazione di un Decreto attuativo.


Credito d’imposta ZES Unica e ZLS 2026-2028

L’articolo 95 del Disegno di Legge di Bilancio 2026 prevede una proroga triennale del Credito d’imposta ZES Unica e del Credito d’imposta ZLS, rendendo agevolabili gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.


La dotazione finanziaria ammonta a 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028 per la ZES Unica; mentre per la ZLS sono previsti 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. È previsto un meccanismo di riparto delle risorse disponibili.


Per quanto riguarda l’operatività, l’accesso all’incentivo richiede la presentazione di una comunicazione di prenotazione delle spese sostenute o previste e di una comunicazione integrativa a consuntivo sugli investimenti effettivamente realizzati.

Le finestre temporali per la presentazione delle domande sono così definite:

  • Anno 2026: comunicazione di prenotazione dal 31 marzo al 30 maggio 2026; comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027.
  • Anno 2027: comunicazione di prenotazione dal 31 marzo al 30 maggio 2027; comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2028.
  • Anno 2028: comunicazione di prenotazione dal 31 marzo al 30 maggio 2028; comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2029.


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Nuova Sabatini, Turismo e Contratti di sviluppo

L’articolo 97 del Disegno di Legge di Bilancio 2026 prevede un rafforzamento della Nuova Sabatini, con un incremento della dotazione di 200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni di euro per il 2027.

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L’articolo 98, invece, stanzia 50 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 a sostegno degli investimenti privati nel settore turistico, sotto forma di contributi a fondo perduto.

Inoltre, vengono rifinanziati i Contratti di sviluppo, con risorse pari a 250 milioni di euro per il 2027, 50 milioni di euro per il 2028 e 250 milioni di euro per il 2029.

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Cosa fare dopo lo stop alla Transizione 5.0

Nonostante l’impennata delle richieste, si è arrivati allo stop anticipato del Piano Transizione 5.0 perché il target di spesa di 6,3 miliardi per il 2025 è risultato irraggiungibile. Il Governo ha rimodulato il PNRR e parte delle risorse è stata destinata ad altre misure, liberando fondi nazionali per il nuovo iperammortamento 2026, che sostituirà i piani Transizione 4.0 e 5.0. Il nuovo obiettivo per Transizione 5.0 è stato fissato a 2,5 miliardi. Tuttavia, l’esplosione di domande ha raggiunto i 3 miliardi il 7 novembre, quindi il MIMIT ha chiuso le prenotazioni, così da gestire le pratiche già avviate e centrare il target di spesa grazie a completamenti e rinunce. Questa decisione consente di non sforare troppo i 2,5 miliardi previsti dal PNRR e di preservare i 4 miliardi destinati all’iperammortamento 2026.


In particolare, il decreto direttoriale MIMIT entrato in vigore il 7 novembre ha disposto che, alle imprese che a partire da tale data presentano comunicazioni di prenotazione del credito di imposta 5.0, sarà inviata una ricevuta di indisponibilità delle risorse. La piattaforma GSE è stata temporaneamente chiusa, comunque, le comunicazioni di prenotazione si potranno inviare fino al 31.12.2025. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all’impresa secondo l’ordine cronologico di trasmissione.


A tal proposito, appare difficile ipotizzare una nuova disponibilità di risorse, in quanto le imprese che hanno già presentato domanda hanno in larga parte anche già pagato l’acconto e potranno concludere il loro progetto entro fine 2025 per poi inviare tranquillamente la comunicazione di completamento entro il 28.02.2026. Nonostante le risorse assegnate per progetti completati sono, ad oggi, molto inferiori rispetto a quelle prenotate, in assenza di rinunce esplicite, fino a fine febbraio 2026 le risorse prenotate non saranno sbloccate.


Al fine di non penalizzare le imprese che hanno già avviato i progetti di innovazione con tanto di ordini effettuati e acconti pagati in vista della fruizione degli incentivi previsti dal piano Transizione 5.0, l’auspicio è che il Governo permetta l’accesso prioritario al nuovo iperammortamento 2026 anche alle aziende in lista d’attesa (al 7 novembre ammontano a 500 milioni di euro le prenotazioni senza copertura). Il meccanismo di salvaguardia delle aziende in lista d’attesa dovrebbe tutelare anche coloro che hanno effettuato investimenti nel 2025 ai sensi dell’art. 109 del TUIR (beni consegnati/collaudati), ma non hanno prenotato le risorse 5.0 entro il 7 novembre, perché in attesa di ultimare i calcoli per la certificazione del risparmio energetico.


L’individuazione di una soluzione ponte tra la Transizione 5.0 e il nuovo iperammortamento 2026 appare indispensabile anche alla luce dell’ormai imminente esaurimento delle risorse disponibili per la Transizione 4.0, alla data del 7 novembre restano infatti solo 200 milioni della dote 2025 fissata in 2,2 miliardi.


In tale prospettiva, gli investimenti effettuati nel 2025 che non possono accedere alle risorse della Transizione 5.0 rischiano di non poter nemmeno ripiegare sul Piano Transizione 4.0, causando un ingiustificato pregiudizio alle numerosissime imprese che facevano affidamento sulle tempistiche del piano Transizione 5.0 fissate dalla normativa italiana.


Per gli investimenti avviabili nel 2026 si consiglia invece di optare sempre per l’Iperammortamento 2026, salvo casi particolari riguardanti imprese che prevedono di dover affrontare perdite fiscali nel prossimo futuro, per le quali potrebbe risultare conveniente prenotare prima possibile le risorse 4.0 entro il 2025 con ordine/acconto del 20% e anticipare il completamento degli investimenti entro il 30 giugno 2026, al fine di compensare il credito d’imposta 4.0 in tre anni con imposte dirette e indirette, ossia al netto di contributi INPS, INAIL e sanzioni/interessi (vedi art.26 Ddl).

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