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Le principali novità del Decreto attuativo del piano Transizione 5.0
Attenzione alle date
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
L’avvio del progetto di innovazione coincide con la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A rilevare è dunque la data di effettuazione dell’ordine che deve essere successiva al 1° gennaio 2024.
Per stabilire la data di completamento del progetto si applicano regole diverse. Per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (beni trainanti) vale l'articolo 109 del TUR. Per le rinnovabili e la formazione (investimenti trainati) vale la data di fine lavori dei beni o di rilascio dell'attestato finale.
La comunicazione di completamento dovrà essere inviata “in ogni caso entro il 28 febbraio 2026”.
Un progetto alla volta
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. Tuttavia, nella medesima struttura produttiva, i progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati oppure sono stati completati quelli già avviati in precedenza. La stessa impresa può invece avviare contemporaneamente più progetti in strutture produttive diverse.
Una delle novità più importanti contenute nel decreto riguarda il fatto che, nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo, la riduzione dei consumi energetici sarà calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva.
Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro per ciascun soggetto beneficiario nell’anno di completamento dei progetti di innovazione.
In tale prospettiva, nel caso di progetti di innovazione completati entro il 31 dicembre 2024, sarebbe possibile sfruttare al massimo il doppio plafond annuale oppure gli scaglioni di investimento (fino a 2,5 mio, da 2,5 a 10 mio, da 10 a 50 mio) nell’ambito di ciascun progetto di innovazione.
Per consentire alle imprese di fruire al massimo di queste possibilità nel biennio 2024-2025, il MIMIT ha pensato di consentire alle imprese di considerare chiuse al 31/12/2024 anche le pratiche che si concluderanno effettivamente entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro il 31/12/2024 sia stato versato un acconto pari almeno al 50% dell’ammontare degli investimenti del progetto.
Quest’ultima opportunità è tuttavia ancora al vaglio del MEF.
Meno rigidità nell’applicazione del DNSH
Le attività che fanno parte del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) hanno due possibili esclusioni: innanzitutto si può investire in quelle attività che non incidono direttamente sui consumi energetici legati a fonti che sono nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa. Ma anche le attività che sono nel piano di monitoraggio sono permesse se le emissioni dirette di gas serra previste alla fine del progetto di innovazione sono più basse delle emissioni verificate nell’anno prima dell’inizio dello stesso progetto, escludendo le variazioni dei livelli produttivi e delle condizioni esterne che influenzano le emissioni. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti in impianti o sotto-impianti con intensità emissiva più alta dell’ottantesimo percentile.
Analogamente, si possono escludere i progetti di innovazione che non aumentano i rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto o che riguardano siti industriali che ne producono meno della metà in peso per lo smaltimento.
Calcolo del risparmio energetico ed eventuale scenario controfattuale
Il risparmio si calcola confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili mediante gli investimenti complessivi in nuovi beni materiali e immateriali strumentali 4.0 con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.
La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.
Se non si misura direttamente l'energia utilizzata, i consumi energetici antecedenti l’avvio del progetto si stimano mediante l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
Per le imprese attive o che hanno variato sostanzialmente prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione (di nuova costituzione) per le quali non è possibile operare una stima realistica, occorre costruire uno scenario controfattuale.
In tal caso, l’impresa dovrà individuare, rispetto a ciascun nuovo bene strumentale 4.0, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato comunitario nei cinque anni precedenti alla data di inizio del progetto di innovazione.
Una volta individuati tali beni basati su tecnologie “tradizionali”, occorrerà calcolare la media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento.
A quel punto, sommando questa media per ciascun bene oggetto di investimento, si otterrà lo scenario controfattuale, cioè il riferimento per calcolare il risparmio conseguibile dall’investimento da realizzare con il progetto di innovazione.
La circolare di prossima pubblicazione dovrebbe fornire i criteri di calcolo del risparmio energetico applicabili a casi concreti di processi e strutture produttive.
Gli investimenti trainati
Viene confermata la necessità di dimensionare gli impianti di produzione di energie rinnovabili in funzione del fabbisogno energetico della struttura produttiva, con una tolleranza del 5%, vengono specificati i limiti economici per la fruizione dell’incentivo sulle rinnovabili per autoconsumo e sui sistemi di stoccaggio introdotti dalla modifica della norma primaria.
Novità rilevante è che gli impianti devono essere allacciati alla rete dei produttori di energia “entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione”.
Per quanto concerne la formazione è stato definito l’elenco delle attività ammesse, riguardanti competenze per la transizione energetica e per la transizione digitale, i progetti formativi dovranno essere di durata non inferiore a 12 ore con un modulo obbligatorio di 4 ore su una di queste competenze energetiche:
- Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale
- Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia
- Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico
- Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)
e almeno un modulo da almeno 4 ore su una di queste competenze digitali:
- Integrazione digitale dei processi aziendali
- Cybersecurity
- Business data analyitcs
- Intelligenza artificiale e Machine learning
La formazione, anche a distanza, dovrà essere erogata dai soggetti esterni qualificati indicati dal decreto, si consiglia vivamente di includere sempre nel progetto di innovazione un programma formativo ad hoc, in quanto è difficile immaginare di poter fare innovazione in azienda senza fornire nuove competenze alle persone che vi operano.
Ritorno alla Transizione 4.0
Un’importante novità riguarda il caso in cui un’impresa non dovesse concludere la procedura prevista dal piano Transizione 5.0.
In tale circostanza, se gli obblighi documentali previsti dalla normativa per la Transizione 5.0 riguardanti fatture, DDT e altri documenti relativi l’acquisizione dei nuovi beni 4.0, inclusi nel progetto di innovazione, risultano assolti, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta 4.0, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all’articolo 6 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39.
Seguendo tale logica, considerando che il decreto attuativo prevede che le fatture, i DDT e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati riportino l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 “qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito”, si ritiene che, un bene 4.0 ordinato dopo il 1° gennaio 2024, i cui documenti di acquisizione riportano i riferimenti previsti dalla disciplina per la Transizione 4.0 (articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) possa rientrare nel progetto di innovazione per la Transizione 5.0 purché, dopo la comunicazione di prenotazione del credito 5.0, si invii anche una comunicazione di completamento degli investimenti di cui all’articolo 6 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 che azzera la precedente comunicazione preventiva e venga apposto anche l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 sulla documentazione relativa all’acquisizione di tali beni.
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