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7 Ottobre 2018

> Dr. Luca Gaiani

La dialettica politica in merito al prossimo futuro delPiano Impresa 4.0, in particolare tra Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze, sembra essersi risolta a favore di quest'ultimo, nell'ambito delDisegno di Legge di Bilanciogiunto in questi giorniin Parlamento(Atto Senato n. 1586): è prevalso unapproccio conservativo, che non stravolge il panorama agevolativo esistente, ma loproroga annualmente, con la previsione di premialità aggiuntive in otticagreen.

Per interventi più incisivi, idonei ad affinare l'impianto agevolativo su cui si fonda il piano di politica industriale, occorrerà attendere prossimi interventi normativi, salva l'eventuale proposta di emendamenti al disegno della manovra finanziaria 2020. Anche rispetto alDocumento Programmatico di Bilancio 2020del Ministero dell'Economia e delle Finanze, licenziato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 ottobre 2019, sembra essere stata privilegiata una linea interlocutoria.

In queste settimane si sonosusseguite numerose propostesul piano Impresa 4.0. Come minimo comune denominatore solo lacontinuitàdello stesso e l'attenzione airisvolti greendel piano. Da una parte ilMinistero dell'Economia e delle Finanze, favorevole ad unaproroga annualedeglistrumenti attuali; dallo stesso versanteUCIMU e Confindustria, concordi su una portata temporale più ampia degli strumenti, da realizzarsi gradualmente. Dall'altra ilMinistero dello Sviluppo Economico, sostenitore di un rinnovo delle misure a carattere strutturale, con unrespiro triennale, rivisitando radicalmente la fisionomia degli strumenti vigenti - che secondo il Ministro Patuanelli avrebbero in parte esaurito il loro potenziale - anche per renderli più appealing per le piccole e medie imprese. In particolare, era stato ipotizzato ununico credito di impostacon aliquote differenziate, a seconda dell'investimento realizzato, in luogo di super ed iperammortamento.

La Legge di bilancio interviene “Nelle more dellarevisione degli incentivifiscali correlati agli investimenti in beni strumentali secondo il modello "Industria 4.0" finalizzata arazionalizzaree stabilizzare il quadro normativa di riferimentoin relazione a unorizzonte temporale pluriennale” (così indica espressamente l'art. 22).La soluzione interlocutoria emersa a sorpresanella bozza del disegno di legge di bilancio, per i player economici e politici risulta dunque la soluzione più convincente. Carboniero, presidente di Ucimu, a titolo esemplificativo ha recentemente asserito: “Il nostro consiglio è questo:non tocchiamo quando di buono c'ègià andando a trasformare un incentivo che ormai leimprese hanno imparato a conoscere, come l'iperammortamento, in un credito d'imposta di valore nettamente inferiore”. “La cosa migliore da fare oggi è riconfermare il piano così com'è per un anno, con gli stessi strumenti e le stesse aliquote. Noi siamo d'accordo a metterci a un tavolo con il ministero per trovare il modo di rendere il piano industria 4.0 strutturale, con una durata almeno triennale. Ma è una cosa che andrebbe fatta con calma nel 2020, trovando il tempo di confrontarci. Non possiamo trascurare il contesto in cui ci muoviamo: stiamo vivendo un momento di stagnazione e in un momento come questo è fondamentale dare al Paese il messaggio chiaro che glistrumenti attuali, sperimentati, semplici e di facile utilizzo, saranno mantenuti”.

Qui di seguito il panorama agevolativo che emerge tra gli articoli del Disegno di legge di Bilancio 2020:

SUPERAMMORTAMENTO SU BENI MATERIALI(art. 22)

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti inbeni materiali strumentalinuovi, esclusi i veicolie gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma l, del TUIR nonché i beni previsti dalla Legge di Stabilità 2016 al comma 93 dell'art. 1 (fabbricati e costruzioni, beni con coefficiente di cui alDecreto del Ministrodelle Finanze 31 dicembre 1988 inferiore a 6,5%, beni di cui all'All. 3 annesso alla legge di Stabilità 2016), fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il30 giugno, a condizione che entro la data del31 dicembre 2020:

• il relativo ordine risulti accertato dal venditore

• e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

con esclusivo riferimento alladeterminazione delle quote di ammortamentoe dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti illimite di 2,5 milioni di euro.

IPERAMMORTAMENTO(art. 22)

Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, l'iperammortamento, come evoluzione del superammortamento, si applica sui beni di cui all'Allegato Aalla Legge di Bilancio 2017, nelle misure (a scaglioni 270% - 200% - 150%) previste dalla Legge di Bilancio 2019, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il31 dicembre 2021a condizione che entro la data del31 dicembre 2020:

• il relativo ordine risulti accettato dal venditore

• e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

SUPERAMMORTAMENTO SU BENI IMMATERIALI(art. 22)

Per i soggetti che beneficiano dell'iperammortamento e che, nel periodo sopra indicato (i.e. entro il31 dicembre 2020, ovvero entro il31 dicembre 2021a determinate condizioni), effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'Allegato Bannesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dall'articolo l, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del40%.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ECONOMIA CIRCOLARE(art. 22)

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica necessari allatransizione ecologicae in linea con i principi dell'economia circolaree delladecarbonizzazione stabiliti dall'Unione Europea, alle imprese che realizzanoprogetti ambientali, che includono beni strumentali nuovi, acquistati dall° gennaio 2017, compresi nell'elenco di cui agliallegati A e Bannessi alla legge di Bilancio 2017, è riconosciuto, per gli anni2020, 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del10% delle spese.

Il credito d'imposta spetta in relazione alraggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettiviambientali:

a) generareincrementi di produttivitàa fronte di unminore utilizzo di materieprime, materiali ed energia e unaminore produzionedi rifiutirispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;

b) generareridotte emissioni inquinantida processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;

c) generareridotte emissioni di carbonioda processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;

d) realizzareutilizzi alternatividei materiali.

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi di periodo funzionali al progetto ambientale relativi a:

a)competenze tecniche e privative industrialirelativi all'acquisizione di conoscenze e di brevetti;

b)consulenze specialistiche;

c)personale dipendentetitolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale.

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio adottalinee guida per la valutazione tecnica dei progetti.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida devono risultare daapposita certificazionerilasciata, rispettivamente, dalrevisore legale dei contie da unente di certificazione accreditato.

Il credito d'imposta, riconosciuto fino ad unimporto massimo annuale di euro 60.000per ciascun beneficiario, deve essere indicato nella relativadichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamentein compensazioneai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorreredal 1° gennaio dell'anno successivoa quello di sostenimento delle spese ammissibili, ferma restando la ripartizione dello stesso intre quote annuali di pari importo.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Qualora, a seguito dei controlli, si accetti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Condecreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata di vigore della presente legge, sono individuate lemodalità attuativedelle disposizioni.

Gli oneri derivanti dalla misura, sono valutati in140 milioni di europer 2021,280 milioni di europer il 2022,420 milioni di europer il 2023,280 milioni di europer il 2024 e140 milioni di europer il 2025. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 (art. 23)

La misura,prorogata di un anno, si estende al 2020, secondo ladisciplina originaria. Al momento non è prevista, infatti, l'ipotizzata estensione del perimetro di agevolabilità alle spese per docenti e formatori; il credito d'imposta rimane calcolato solo sul costo orario del personale impegnato nell'attività di formazione.

CREDILO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI

NELLE REGIONI DELL'ITALIA CENTRALE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (art. 24)

La misura, nel disegno di legge di Bilancio 2020, è prorogata fino al31 dicembre 2020.

L'articolo 18-quater del decreto legge n. 8/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 ha esteso alle imprese localizzate neicomuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti daglieventi sismiciverificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Il bonus per gli investimenti nei territori del sisma è attribuito, ad oggi fino al 31 dicembre 2019, nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

Per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma a far data dal24 agosto 2016, sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati successivamente all'autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea. Con la decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018, pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza il 15 maggio 2018, la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al citato articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

NUOVA SABATINI (art. 26)

La nota misura risultarifinanziata.L'autorizzazione di spesa per la Sabatini è integrata di105 milioni di europer l'anno 2020, di97 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di47 milioni di europer l'anno 2025.

Una quota pari al30% delle risorseè riservata alla concessione deicontributi maggiorati, a fronte degliinvestimenti 4.0di cui al comma 55 della legge di Bilancio 2017.

Al fine di rafforzare il sostegno agliinvestimenti innovativi realizzatidalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni di euro.

Una quota pari al25% delle risorseè destinata a favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito diprogrammi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilitàdei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sonorapportatiagli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente. Sui finanziamenti, lagaranziadel Fondo di cui alla legge 22 dicembre 1996, n. 662, è concessa in favore delle micro, piccole e medie impresea titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di Bilancio, non risultano utilizzate per le riserve previste rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI

NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (art. 36)

La misura è prorogata fino al31 dicembre 2022.

L'articolo 5 del decreto legge n. 91/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 prevede benefici fiscali e altre agevolazioni a favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona economica speciale (Zes). In particolare, in relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, risulta ampliata la portata delcredito d'impostaper gli investimenti nel Mezzogiorno.

Per gli investimenti nelle zone economiche speciali sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale.

CREDITO D'IMPOSTA R&S

Nessuna previsione del disegno di legge di Bilancio è dedicata al bonus R&S per il quale, invece, il Documento Programmatico di Bilancio 2020 aveva ipotizzato una proroga al 2023, attraverso l'introduzione di una nuova media di riferimento per calcolare l'incremento agevolabile.

Oggetto di recente attenzione ministeriale era altresì l'estensione del beneficio alle spese di innovazione (come definite dal “Manuale di Oslo”).

Rimaniamo in attesa dell'evoluzione dell'iter parlamentare della Legge di Bilancio al fine di verificare se, in sede di emendamenti, l'incentivo, ad oggi vigente sino al 2020, venga ridefinito.

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