Le misure a sostegno del settore moda, tessile e accessori

6 Agosto 2021

Il comparto tessile, della moda e degli accessori è stato uno dei settori più colpiti dalle chiusure dovute all’emergenza Covid-19. Al fine di fornire dunque un sostegno a tali imprese per le perdite subite e fornire supporto alle start-up di questo settore che investono nel design e nella creazione, il testo della conversione in legge del DL 19 maggio 2020, n. 34, aveva previsto due misure indirizzate al comparto moda:

  • Credito rimanenze di magazzino (art.48 bis Dl 19 maggio 2020 n.34)
  • Misura di sostegno all’industria del tessile, moda e accessori (art.38 bis Dl 19 maggio 2020 n.34)


Qui di seguito una sintesi delle due misure:

CREDITO D’IMPOSTA RIMANENZE DI MAGAZZINO

Il decreto n. 34/2020 aveva riconosciuto un credito d’imposta del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedenti la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

La misura agevolativa, concepita originariamente per il solo periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore delle disposizioni emergenziali dettate dal DPCM 09 marzo 2020, è rimasta fino ad oggi non operativa a causa della mancata pubblicazione del decreto interministeriale attuativo.

Il D.L. Sostegni bis (art. 8 D.l. n. 73/2021) è intervenuto sulla normativa modificando l’originaria disciplina del credito d’imposta in esame prevedendo:

  • proroga al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021;
  • potenziamento delle risorse finanziarie, che costituiscono limite di spesa, per il periodo d’imposta 2020 dagli originari 45 milioni di euro a 95 milioni di euro, a valere sull’annualità 2021;
  • stanziamento di 150 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, per l’applicazione della misura al periodo d’imposta 2021, a valere sull’annualità 2022;
  • introduzione di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate per la fruizione del credito;
  • calendarizzazione dei termini di pubblicazione rispettivamente del decreto Mise, destinato a definire i settori economici dei beneficiari (termine di 20 giorni dal 26.05.2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis) e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che definisca modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione (termine di 30 giorni dal 26.05.2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis).

Ma entriamo nel dettaglio della misura:


Beneficiari

Possono beneficiare della misura, i soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

Calcolo delle rimanenze finali di magazzino

Il credito d’imposta è pari al 30% del valore dell’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente.

Il metodo e i criteri di valorizzazione delle rimanenze finali del periodo agevolabile devono soddisfare il principio di omogeneità con quelli utilizzati nel triennio rilevante ai fini della media.

La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive modifiche.


Certificazione delle rimanenze

È previsto l’obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D.Lgs. 39/2010per le sole “imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale”.

Per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.


Modalità di fruizione

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.  


Presentazione della domanda

 I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.


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Si resta in attesa dell’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, non ancora emanato che dovrà stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici  in  cui  operano i soggetti destinatari del credito d'imposta.
Si resta anche in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà fissare le modalità,  i termini di presentazione della domanda e il contenuto della comunicazione, nonchè indicare le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per l'attuazione della misura.


MISURA DI SOSTEGNO ALL’INDUSTRIA DEL TESSILE, MODA E ACCESSORI

L’Art. 38-bis prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le imprese del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione ed allo scopo di promuovere i giovani talenti dei medesimi settori che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.

Anche per questo strumento riepiloghiamo i punti salienti:

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione, di nuova o recente costituzione operanti:

  • nell'industria del tessile, 
  • della moda e degli accessori, 
  • non quotate 
  • e che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa 
  • e che non siano state costituite a seguito di fusione.

Le imprese devono svolgere almeno una delle attività riportate nell'elenco di cui sopra, come risultante dal codice “prevalente” di attività comunicato al Registro delle imprese.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021, è stato integrato l’elenco delle attività economiche ammissibili alla misura, al fine di comprendere quelle inerenti ai codici ATECO 74.10.10 “Attività di design di moda” e 32.12.20 “Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale”.

Alla data di presentazione della domanda le imprese devono inoltre:

  • risultare iscritte e “attive” nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non più di cinque anni;
  • non avere ancora distribuito utili;
  • non essere in situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui alla precedente lettera.

Spese ammissibili

Per accedere alle agevolazioni, le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni devono presentare progetti di investimento appartenenti alle seguenti tipologie:

  • progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;
  • progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;
  • progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;
  • progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili; e) progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.

Sono ammissibili a contributo solo i progetti realizzati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. I progetti devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. La spesa ammissibile da parte dell'impresa è compresa tra un minimo di € 50.000,00 ed un massimo di € 200.000,00.


Contributo

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili.


Presentazione della domanda

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento, saranno resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero.

Le domande dovranno essere presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento direttoriale, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione.

In ultimo, è opportuno ricordare che anche le imprese del settore moda, tessile e accessori possono godere dell’interessante credito d’imposta introdotto dall’art.1, comma 202, della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) che agevola le attività di design e ideazione estetica realizzate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 nella misura del 6%.

La legge di Bilancio 2021 ha poi innalzato l’aliquota del suddetto credito d’imposta dal 6% al 10% per i periodi d’imposta 2021-2022.


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