Altre Notizie in evidenza
La rivalutazione di quote e terreni riapre i battenti
La rivalutazione di quote e terreni riapre i battenti
Fonte: www.ilsole24ore.com
Ancora un'occasione per rivalutare partecipazioni societarie e terreni. La legge di stabilità 2013 ha riaperto i termini fino al prossimo primo luglio per asseverare la perizia di stima e versare l'imposta sostitutiva, al fine di ridurre il carico fiscale delle cessioni.La rivalutazione può riguardare anche beni già affrancati per effetto di precedenti norme agevolative. In questo caso, si può scomputare dall'importo dovuto quanto versato nella prima rivalutazione. È consentito, inoltre, rideterminare al ribasso il valore di un bene già rivalutato per adeguarlo al minore valore di mercato.Il principale beneficio dell'affrancamento consiste nel fatto che il valore rideterminato assume rilevanza nel calcolo della plusvalenza tassabile ai fini Irpef. In altri termini, per quantificare l'imponibile della cessione del bene, il contribuente può assumere, in luogo del costo o valore iniziale del bene, quello indicato nella perizia di stima, riducendo sensibilmente la tassazione.
I beneficiari
L'articolo 1, comma 473, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha reintrodotto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni. Questa agevolazione, prevista per la prima volta nel 2001 (articoli 5 e 7 della legge 448) è stata riproposta più volte con numerosi interventi legislativi, da ultimo con il Dl 70/2011. Trattandosi di un'agevolazione finalizzata a ridurre le plusvalenze disciplinate dagli articoli 67 e 68 del Tuir, possono beneficiarne: le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d'impresa; le società semplici e i soggetti assimilati; gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che non rientrano nell'esercizio dell'attività commerciale; i soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia. Si ritiene che non siano ammesse all'agevolazione le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena proprietà. Questa possibilità prevista per la prima volta dal Dl 70/2011 non è stata, infatti, riproposta dalla norma che ha riaperto i termini. La rivalutazione riguarda nello specifico le partecipazioni societarie non quotate, qualificate o meno, e i terreni agricoli, edificabili e lottizzati, posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Si perfeziona con l'asseverazione di una perizia di stima del valore del bene al 1° gennaio 2013 redatta da professionisti abilitati e con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate e al 2% per quelle non qualificate. La scadenza per l'asseverazione della perizia è fissata al 30 giugno 2013 che, cadendo di domenica, slitta al 1° luglio.
Gli adempimenti
I soggetti abilitati alla redazione delle perizie di stima delle partecipazioni societarie sono gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nel l'elenco dei revisori legali dei conti. Sono, invece, abilitati alla redazione della perizia di stima dei terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. Sono abilitati a valutare sia le partecipazioni che i terreni anche i periti iscritti alle Camere di commercio, ai sensi del Rd 2011/1934. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 1° luglio 2013 in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo; nelle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata, in scadenza il 30 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.
I precedenti
Una rilevante novità introdotta dall'articolo 7, comma 2, lettera ee) del Dl 70/2011 consente ai soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2013 di scomputare dall'imposta sostitutiva quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate sugli stessi beni (si veda l'altro articolo nella pagina). Chi non effettua la compensazione può chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata entro quarantotto mesi dal versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa alla nuova rideterminazione effettuata. Infine, i contribuenti che si avvalgono della rivalutazione devono indicarne i dati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di perfezionamento e conservare la documentazione per esibirla al fisco in caso di richiesta.
Il quadro generale
I REQUISITI NECESSARI Ammesse le persone fisiche non imprenditori, le società semplici, gli enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'attività commerciale), e i soggetti non residenti con plusvalenze imponibili in Italia. Affrancabili le partecipazioni societarie non quotate, qualificate o meno, e i terreni agricoli, edificabili e lottizzati, posseduti alla data del 1º gennaio 2013 ASSEVERAZIONE DELLA PERIZIA La perizia di stima dei beni va asseveraitata presso la cancelleria del Tribunale, negli uffici dei giudici di pace o da un notaio. Per le quote sono abilitati i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i revisori legali. Per i terreni: gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i dottori agronomi, gli agrotecnici, i periti agrari e i periti industriali edili. Possono valutare entrambi i beni i periti iscritti alle Camere di commercio L'IMPOSTA DA VERSARE L'affrancamento si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva. L'importo dovuto si calcola applicando al valore indicato nella perizia di stima i seguenti coefficienti: 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate; 2% per le partecipazioni non qualificate. Chi affranca un bene già rivalutato in precedenza, può scomputare dall'importo dovuto quanto versato nella prima rivalutazione LE MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento deve essere effettuato, entro il 1º luglio 2013 , in un'unica soluzione oppure rateizzato fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata, in scadenza il 30 giugno 2014 e il 30 giugno 2015
Riferimenti normativi: l.228/2012 - d.l.282/2002 - l.448/2001