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IRES Premiale: pubblicato il Decreto MEF
Premessa
Con il Decreto Ministeriale (DM) dell’8 agosto 2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, sono state definite le regole operative relative all’agevolazione fiscale denominata “IRES premiale”. Questa misura consiste in una riduzione dell’IRES, cioè l’imposta sul reddito delle società, al 20% per il solo 2025, e riguarda le imprese che effettuano investimenti considerati rilevanti dal provvedimento stesso. Il decreto illustra nel dettaglio le condizioni necessarie per poter accedere al beneficio, offrendo chiarimenti utili anche su questioni tecniche che avevano sollevato dubbi in precedenza.
A chi si rivolge l'agevolazione
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è prevista una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES a favore di:
- società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia;
- enti non commerciali.
Gli enti non commerciali di cui all'art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR, rientrano nell'ambito di applicazione della riduzione dell'aliquota IRES, limitatamente al reddito d'impresa derivante dall'attività commerciale da essi eventualmente svolta.
La riduzione dell'aliquota non si applica alle società ed enti che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024:
- sono in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
- determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari (es. tonnage tax).
Sono inoltre esclusi i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 applicano il regime di contabilità semplificata.
La Relazione illustrativa chiarisce che restano escluse tutte le società o enti sottoposte a procedure da cui discenda l’estinzione dell’impresa o la cessazione dell’attività.
Le tre condizioni per accedere al beneficio fiscale
A. La prima condizione riguarda il rafforzamento patrimoniale. Le imprese devono accantonare a un'apposita riserva una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024. Il DM introduce una presunzione in base alla quale l’utile relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 si considera accantonato “ad apposita riserva” se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio. Pertanto, secondo la Relazione illustrativa, ai fini in esame costituisce utile accantonato l’utile dell’esercizio 2024 (soggetti “solari”) accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo. La Relazione medesima chiarisce anche che i soggetti che non hanno realizzato un utile nell’esercizio 2024 non potranno accedere all’agevolazione.
B. Il secondo requisito riguarda la destinazione degli utili ad "investimenti rilevanti" per la Transizione 4.0 o 5.0 in misura non inferiore al maggiore tra i seguenti tre valori:
- 30% degli utili 2024 accantonati a riserva;
- 24% degli utili dell'esercizio 2023;
- un importo minimo assoluto di € 20.000
La Relazione illustrativa al DM precisa che non è necessario che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia realizzato un utile, in quanto quest’ultimo costituisce esclusivamente un parametro atto a definire un ulteriore importo minimo degli investimenti rilevanti. Gli investimenti rilevanti devono riguardare l’acquisto, anche mediante leasing, dei medesimi beni che sono oggetto dei bonus per la Transizione 4.0 e 5.0, ad eccezione della formazione, in quanto non rappresenta un bene.
C. Il terzo requisito riguarda il mantenimento e l'incremento occupazionale. L'impresa deve rispettare due condizioni occupazionali nel corso del 2025 (per i soggetti con esercizio solare):
- Mantenimento della base occupazionale: Il numero di unità lavorative dipendenti (ULA) dell’ultimo mese del 2025 non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- Incremento dei contratti a tempo indeterminato: È necessario effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato che costituiscano un incremento di almeno l'1% rispetto al numero medio di dipendenti a tempo indeterminato del 2024 e, in ogni caso, non inferiore a un lavoratore. Il calcolo deve essere operato avendo riguardo alla variazione dei lavoratori dipendenti tra il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e il numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
Infine, una condizione ostativa è l'aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nel 2024 o nel 2025, a eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in determinati casi.
Tempistiche e oneri documentali
Gli investimenti rilevanti devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025 (es. 31 ottobre 2026 per i soggetti solari).
Il momento di effettuazione segue le regole di competenza fiscale dell'art. 109 del TUIR.
Se l’investimento rilevante comprende solo beni 4.0, allora occorre effettuare l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, tuttavia l’interconnessione potrà avvenire successivamente alla messa in funzione dei beni, dopo che l’impresa si sarà dotata o avrà adeguato i sistemi informatici ai quali i beni 4.0 dovranno interconnettersi.
Nel caso in cui gli investimenti rilevanti includano anche beni oggetto del bonus investimenti Transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici, la riduzione dei consumi (minimo 3% sulla struttura o 5% sul processo) dev’essere conseguita nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni.
Il DM non definisce regole specifiche in relazione alla documentazione necessaria ai fini della fruizione dell'IRES premiale, la questione rileverebbe in particolare per i soggetti che fruiscono dell'IRES premiale e non anche dei crediti d'imposta 4.0/5.0, tuttavia, ad avviso di chi scrive appare plausibile adottare le medesime regole (e lo stesso set documentale) vigenti per la Transizione 4.0 e 5.0, salvo per quanto concerne gli adempimenti informativi necessari per la prenotazione delle risorse e per il monitoraggio dei suddetti crediti d’imposta.
Cumulabilità con altri incentivi
Ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti.
Cause di decadenza
Sono previste due cause di decadenza dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa, nei casi in cui:
- la quota di utile 2024 accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024; l'accantonamento deve essere quindi mantenuto entro la soglia minima dell’80% fino al 31.12.2026;
- i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento (quindi, se effettuati nel 2025, entro il 2030).
La decadenza non si applica in caso di investimento sostitutivo con un bene di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Il verificarsi di una causa di decadenza genera la perdita integrale del beneficio.
Conclusioni
Il carattere temporaneo della misura (valida solo per il 2025) e il ritardo nell’emanazione del decreto attuativo rendono oggi prematura una valutazione compiuta dello strumento, anche se, i recenti chiarimenti circa la possibilità di accantonare utile senza doverlo iscrivere in una riserva appositamente creata dovrebbero teoricamente ampliare la platea dei potenziali beneficiari rispetto a quanto ipotizzato prima delle ferie agostane.
Le dichiarazioni del Viceministro Leo lasciano sperare che, sulla base dell'esperienza di quest'anno e del feedback ricevuto dalle imprese, si possa arrivare a una versione migliorata e strutturale della misura, nell’ambito della ridefinizione degli incentivi alle imprese (Transizione 4.0 e 5.0, Credito d’imposta R&SID, ZES, ecc.) da attuare con la Manovra 2026.
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