Altre Notizie in evidenza
IPER ammortamento: interconnessione “semplice” per macchine “mono funzione”
La circolare 23 maggio 2018, n. 177355, al punto 10, era intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti in materia di “interconnessione” e “integrazione automatizzata”, esprimendo, in sintesi, i seguenti concetti:
1. La definizione generale di “interconnessione” di cui al paragrafo 6.3 della circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello Sviluppo Economico n.4/E del 30 marzo 2017 assume rilevanza per tutti i beni materiali (Allegato A) e immateriali (Allegato B) rientranti nell'ambito oggettivo della misura;
2. Per i beni del primo gruppo dell'Allegato A il requisito dell'interconnessione viene ulteriormente a specificarsi sotto un duplice profilo: da un lato la caratteristica obbligatoria dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, che si considera soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute, dall'altro lato, i suddetti beni, devono soddisfare anche il requisito della “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”;
3. L'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica può essere di tipo fisico o informativo, ma il soddisfacimento del requisito dovrà essere valutato positivamente in tutti quei casi in cui la gestione automatizzata dei flussi fisici o informativi ha un impatto significativo su una o più funzioni riferibili alla logistica di fabbrica in senso lato e, dunque, non limitatamente alla “movimentazione” o alla “tracciabilità” dei prodotti/lotti.
Nonostante i suddetti chiarimenti, il MiSE ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente sulla materia, precisando che, per alcuni beni del primo gruppo dell'Allegato A, il vincolo del caricamento da remoto di istruzioni e/o part program potrebbe risultare non necessario sul piano strettamente tecnico.
Può essere questa la situazione, ad esempio, di alcune macchine utensili - quali trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione - che, in quanto progettate per un unico ciclo di lavoro o per un'unica lavorazione completamente standardizzata, non necessitano di ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, né in relazione ai parametri o alle variabili di processo.
Per questo tipo di macchine (per semplicità espositiva potremmo definirle “mono funzione” o “mono lavorazione”), il rispetto del requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, non richiede necessariamente che il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni e/o part program riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente (ad esempio da sistema informatico, da singolo utente, owner del processo etc.).Al contrario, appare sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, ad esempio, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.
In altri termini, per alcune tipologie di beni del primo gruppo dell'Allegato A (macchine “mono funzione”), il MiSE ritiene sufficiente che il bene scambi informazioni in senso unidirezionale (in uscita), mentre, per altri beni appartenenti al medesimo primo gruppo dell'Allegato A (ad esempio i “Distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande”), è necessario lo scambio di informazioni in maniera bidirezionale:
- in ingresso, ricevendo, da remoto, istruzioni sul compito da svolgere;
- in uscita, comunicando informazioni in grado di garantire il soddisfacimento del requisito dell'”integrazione automatizzata”.
L'indicazione interpretativa fornita dal MiSE può risultare molto utile in sede di concreta applicazione della misura, perché recepisce la distinzione che, a livello prettamente tecnico, viene fatta tra beni per i quali è sufficiente un'interconnessione “semplice”, con riferimento ai beni in grado di trasmettere dati solo in uscita, perché non necessitano di ricevere istruzioni operative e beni per i quali è invece necessario il soddisfacimento del vincolo del caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.
Concludendo, alla luce della pubblicazione della circolare 1 agosto 2018, n. 295485, all'interno dell'allegato A, si ritiene di poter distinguere tre diverse tipologie di beni:
I. Beni del primo gruppo dell'Allegato A progettate per gestire più cicli di lavoro o per svolgere diverse lavorazioni: devono necessariamente possedere le cinque caratteristiche obbligatorie descritte al paragrafo 11.1.1 della circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello Sviluppo Economico n.4/E del 30 marzo 2017 e almeno due delle tre ulteriori caratteristiche di cui al paragrafo 11.1.2;
II. Beni del primo gruppo dell'Allegato A progettate per un unico ciclo di lavoro o per un'unica lavorazione completamente standardizzata: non richiedono il soddisfacimento della seconda caratteristica obbligatoria di cui al paragrafo 11.1.1 della circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello Sviluppo Economico n.4/E del 30 marzo 2017 (caricamento da remoto di istruzioni e/o part program); devono comunque necessariamente possedere le restanti quattro caratteristiche obbligatorie e almeno due delle tre ulteriori caratteristiche di cui al paragrafo 11.1.2;
III. Beni appartenenti al secondo o al terzo gruppo dell'Allegato A: i beni devono soddisfare solo la definizione generale di “interconnessione” di cui al paragrafo 6.3 della circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello Sviluppo Economico n.4/E del 30 marzo 2017, pertanto, è necessario e sufficiente che il bene scambi informazioni in senso unidirezionale (in uscita) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute. Non è invece richiesto il soddisfacimento delle altre caratteristiche obbligatorie e ulteriori previste dalla circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello Sviluppo Economico n.4/E del 30 marzo 2017.