Altre Notizie in evidenza
Investimenti nella ZES UNICA e nelle ZLS di Veneto, Emilia Romagna e Liguria: gli ultimi aggiornamenti
Quello che è trascorso, è stato un 12 dicembre ricco di novità sia per il Credito d’imposta ZES UNICA che per il Credito d’imposta ZLS 2024.
Ai favorevoli aggiornamenti che si rappresenteranno qui di seguito, si assomma l’intenzione del Governo di ammettere la cumulabilità dei predetti incentivi anche con Transizione 5.0, che dovrebbe trovare formalizzazione nell’ambito della Legge di Bilancio 2025, secondo un emendamento depositato negli scorsi giorni, così da acuire la potenza incentivante, entro il limite del 100% del costo sostenuto.
Il Credito d'imposta ZES UNICA
Ottime notizie per le imprese che hanno presentato domanda per il Credito d’imposta ZES UNICA 2024 entro il 2 dicembre.
Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale n. 446421/2024 del 12 dicembre 2024 ha reso nota la percentuale del Credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella ZES UNICA. È pari al 100% dell’importo richiesto da ciascun beneficiario la percentuale del Credito d’imposta ZES UNICA riconosciuta per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, sia per gli investimenti originari che per gli investimenti ulteriori, aggiunti nell’ambito della comunicazione integrativa presentata entro il 2 dicembre, per i quali erano destinate solo le risorse residuali.
Come si ricorderà, i primi risultati dello scorso luglio, prima dell’incremento delle risorse dedicate al Credito d’imposta ZES UNICA, risultarono insoddisfacenti. L’ammontare complessivo dei Crediti d’imposta richiesti, in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, è risultato pari a 9,45 miliardi di euro, a fronte di 1,67 miliardi di risorse effettivamente disponibili ab origine, che costituivano il limite di spesa. Con il Provvedimento del 22 luglio 2024 del Direttore di Agenzia delle Entrate, è stata formalizzata la determinazione della percentuale del Credito d’imposta dapprima riconosciuto, pari al Credito richiesto, risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale 17,6668% (1.670.000.000 / 9.452.741.120).
Il provvedimento direttoriale n. 446421/2024 del 12 dicembre 2024 ha sovvertito tale nefasto scenario. L’ammontare complessivo del Credito d’imposta, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 per gli investimenti originariamente previsti (entro il 12 luglio), è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
L’ammontare complessivo del Credito d’imposta richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate per gli investimenti ulteriori e aggiuntivi, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 - 2.336.465.840).
Sulla base quindi di quanto sopra riepilogato, le percentuali del Credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario risultano pari al 100% dell'importo del credito richiesto.
Il Credito risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del citato provvedimento e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del Credito d’imposta.
La quota del Credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del Credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento (11 gennaio 2025), la certificazione della documentazione contabile mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
Relativamente alla comunicazione integrativa per la quale l’ammontare del Credito d’imposta riconosciuto sia superiore a euro 150.000, il Credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste. L’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del Credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Con la Legge di Bilancio in fase di approvazione, si attende l’edizione 2025 del Credito d’imposta ZES UNICA.
Il Credito d'imposta ZLS 2024
Lo scorso 12 dicembre, Agenzia delle Entrate ha pubblicato, altresì, l’atteso Provvedimento n. 455771/2024 con le regole attuative e il modello necessario alla comunicazione della fruizione del Credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate, recante una dotazione 80 milioni.
I soggetti interessati, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, potranno quindi comunicare ad Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.
Il provvedimento riguarda le seguenti ZLS:
- la ZLS Veneto - Porto di Venezia-Rodigino, istituita con DPCM del 5 ottobre 2022;
- la ZLS Emilia-Romagna, istituita con DPCM del 10 ottobre 2024;
- la ZLS - Porto e Retroporto di Genova, il cui DPCM di nomina del Comitato di indirizzo è entrato in vigore il 12 novembre 2024.
L’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, ricompresi nella ZLS Veneto – Porto di Venezia-Rodigino, nella ZLS Emilia-Romagna e nella ZLS - Porto e Retroporto di Genova, ammessi all'agevolazione, è rinvenibile al seguente riferimento disponibile sul sito internet del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono agevolabili esclusivamente i territori delle ZLS rientranti nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Degne di nota sono le regole relative all’avvio delle attività che emergono dalla modulistica pubblicata lo scorso 12 dicembre. In particolare, a fronte di ZLS istituite prima dell’8 maggio, data di entrata in vigore della norma istitutiva del Credito d’imposta ZLS 2024 (ZLS Veneto - Porto di Venezia-Rodigino), gli investimenti per i quali si intende fruire del Credito d’imposta non devono essere stati oggetto di impegni giuridicamente vincolanti prima dell’8 maggio 2024. Se il progetto di investimento riguarda aree incluse in ZLS istituite tra l’8 maggio 2024 e prima del 15 novembre 2024, gli investimenti non devono essere stati oggetto di impegni giuridicamente vincolanti prima della data di entrata in vigore della citata istituzione. Per la ZLS “Porto e retroporto di Genova” gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire del Credito d’imposta non devono essere stati oggetto dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima della data di entrata in vigore del DPCM di nomina del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 10 del DPCM n. 40/2024.
News Correlate