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Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale nel 2021
Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni illeciti e delle frodi fiscali, la circolare 4/2021 indirizza i controlli degli Uffici prioritariamente verso soggetti ad elevata pericolosità fiscale, quali quelli che attuano fenomeni di frode, anche attraverso l’utilizzo di falsi crediti d’imposta o l’indebita fruizione di altre agevolazioni, come quelle introdotte per fronteggiare le conseguenze della pandemia di COVID-19.
Particolare attenzione sarà rivolta al controllo dei crediti per attività di ricerca e sviluppo, per i quali l’esperienza operativa degli Uffici preposti ai controlli ha evidenziato l’esistenza di specifici schemi illeciti finalizzati all’indebita compensazione, realizzati da consulenti specializzati nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito.
La circolare segnala anche alcuni primi indici di rischio, quali ad esempio: l’attività ricerca e sviluppo intramuros non compatibile con l’attività economica dichiarata, con la struttura organizzativa o con i costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel triennio 2012-2014.
Tali indirizzi operativi dovrebbero essere accolti favorevolmente da tutti gli addetti ai lavori e dalle imprese stesse, soprattutto nell’ottica di salvaguardare una misura di aiuto strategica, inserita nel Piano Transizione 4.0 facente parte del nostro PNRR e sulla quale il Governo punta per rafforzare la competitività tecnologica di oltre 20 mila imprese nel biennio 2021-2022.
Dare priorità al contrasto dei comportamenti fraudolenti, introducendo anche criteri selettivi per individuare soggetti ad elevata pericolosità fiscale, appare come un primo importante passo verso controlli mirati più efficaci e verso un più equo trattamento delle imprese che in passato hanno sostenuto importanti investimenti contando anche sull’incentivo fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2015.
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L’auspicio è che le nuove metodologie di controllo innanzitutto consentano agli Uffici di distinguere tra chi, in una prima fase di applicazione della misura ha semplicemente fatto affidamento su norme e prassi (a voler essere benevoli) poco chiare e chi, invece, ha artatamente creato crediti d’imposta inesistenti.
Tuttavia, dopo aver distinto le diverse situazioni, appare evidente che alle stesse dovrebbero essere applicati trattamenti differenti, pertanto andrebbero in qualche modo superate le recenti indicazioni fornite da Agenzia con la Circolare 31/2020, in base alle quali, in sede di controllo, laddove i verificatori contestino all’impresa di avere erroneamente qualificato gli investimenti effettuati come attività di ricerca e sviluppo, si configura sempre un’ipotesi di utilizzo di un credito “inesistente” per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo.
Fare di tutta l’erba un fascio non gioverebbe alla credibilità della misura, potrebbe sollevare dubbi sulla possibilità di fare affidamento sugli incentivi del Piano Transizione 4.0 e danneggiare la collaborazione tra le imprese e l’Amministrazione Finanziaria.
In ultimo si segnala che la circolare 4/2021 prevede che l’attività di controllo degli Uffici si estenderà anche sul recupero dei contributi e dei ristori indebiti introdotti per fronteggiare le conseguenze della pandemia, nonché sui crediti d’imposta utilizzati in compensazione come il credito d’imposta formazione 4.0, credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno, nelle ZES e nelle aree del centro-Italia colpite dal sisma.
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