Importanti novità per i Crediti d'imposta per l’acquisto di prodotti energetici: dalla possibilità della remissione in bonis ai chiarimenti sul metodo di calcolo.

6 Luglio 2023

Nel corso del 2022 e del 2023 il legislatore ha riconosciuto alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici, segnatamente energia elettrica e gas naturale, in misura percentuale variabile in base al periodo di riferimento. 


In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d'imposta possono essere ceduti, per l’intero importo, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023 e prot. n. 116285 del 3 aprile 2023, prot. n. 237453/2023 del 27 giugno 2023. A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione della cessione del credito; coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo.



REMISSIONE IN BONIS

I beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale nel terzo e nel quarto trimestre 2022 dovevano inviare entro il 16 marzo u.s. all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
Con la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023, Agenzia delle Entrate ha previsto l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis con riferimento alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici. 


Pertanto, le imprese che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16 marzo possono farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, previo versamento della sanzione di 250,00 euro tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”. 


Invece, quanti intendano correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023), versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta. 


Secondo Agenzia, va osservato come l'adempimento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 176 del 2022 relativo alla comunicazione da effettuarsi entro il 16 marzo u.s. risulti meramente formale, non rappresentando un elemento costitutivo dei Crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l'esistenza, ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.


Quanto precisato sulla natura della comunicazione rende alla stessa applicabile la previsione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, disciplinante la c.d. ''remissione in bonis'', secondo cui la «fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 [euro 250,00, ndr.], secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.»


L'indicazione di ordine generale appena fornita va, tuttavia, coordinata con le peculiarità dei crediti in esame, i quali, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno) «sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023.» Ne deriva che la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il 30 settembre 2023.


Non può porsi alcun dubbio di remissione in bonis in riferimento: i. ai crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione e, comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2022; ii. ai crediti riferiti ai primi trimestri del 2023, parimenti estranei alla citata comunicazione e, comunque, in ipotesi, non ancora maturati.



METODO DI CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA: NOZIONE DI “SUSSIDIO”

Come anticipato, i costi della componente energia elettrica devono essere calcolati “al netto delle imposte e degli eventuali sussidi''. La risposta 355 del 21 giugno u.s. di Agenzia delle Entrate, al riguardo, trae origine dalla richiesta di un’impresa che chiede se il credito d'imposta fruito per il secondo trimestre 2022 debba essere considerato quale ''sussidio'', ai fini del calcolo dell'incremento del 30%, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per l'accesso al credito energivori del terzo trimestre 2022.
Secondo Agenzia delle Entrate, la risposta è negativa, pertanto non occorre procedere alla nettizzazione della base di calcolo di quanto fruito come Credito d’imposta per l’acquisto di energia per il trimestre precedente.  Agenzia rileva come il perdurare della situazione che ha giustificato l’originario intervento normativo abbia spinto il legislatore a prorogare le misure originarie nel quadro di un intervento che deve comunque considerarsi ''unitario”, in quanto collegato ad una unitaria situazione di crisi che si è prolungata ben oltre l'originario orizzonte temporale. Oltre che in termini di ratio, tale soluzione trova conferma anche nella circostanza che, tenuto conto di quanto precisato nella citata circolare n. 13/E del 2022 di Agenzia delle Entrate (secondo cui ''per ''sussidio'' (deve) intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull'energia elettrica), il contributo riconosciuto per il trimestre precedente - pur essendo astrattamente un elemento correlato all'aumento del prezzo della componente energia - non configura un elemento ''di copertura'' totale o parziale della componente energia di cui l'impresa ha fruito all'atto del sostenimento del relativo costo, in quanto introdotto ex post a compensazione senza diretta incidenza sull'originario costo.

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