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Il parere negativo del MISE non sempre cancella il Bonus R&S
La società reggiana coinvolta nella recente sentenza CGT 1° grado di Reggio Emilia n. 62/2022, opera nel settore della produzione e commercializzazione di apparecchiature IoT. Nel 2015 aveva sviluppato due progetti di R&S, in virtù dei quali aveva fruito del credito d’imposta R&S ex d.l. 145/2013: il primo riguardante applicazioni innovative per prodotti con tecnologia wireless e il secondo concernente una innovativa piattaforma dati per sistemi di collaudo.
IL PARERE DEL MISE
Agenzia recuperava il credito ricerca e sviluppo fruito dalla società sulla base di un parere del Ministero dello Sviluppo Economico che indicava come i due descritti progetti: “non possano nel loro complesso qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta”.
Secondo il parere ministeriale, il primo progetto tratterebbe ordinarie attività di sviluppo prodotto e, nel caso di specie, “di ordinarie attività di progettazione e sviluppo hardware e software di sistemi elettronici (in particolare: realizzazione firmware, produzione schemi elettrici, realizzazione di master e files Gerber, etc.), nonché di attività di studio e progettazione del design dei nuovi prodotti e che sono da considerarsi comunque escluse dal perimetro applicativo del credito d’imposta”.
Analogamente, il secondo progetto tratterebbe “ordinarie attività di progettazione nel campo dell’ICT”, che lo qualificherebbero come “innovativo per l’azienda”.
IL PARERE TECNICO FORNITO DALLA PARTE RICORRENTE
A fronte delle contestazioni di Agenzia delle Entrate, la società ha deciso di adire la Corte di Giustizia Tributaria.
A prescindere dalla definizione giuridica del perimetro applicativo del credito d’imposta di cui all’art.3, comma 4, del d.l. n.145/2013, tuttora non risolta nel senso indicato dall’Amministrazione Finanziaria in tanti altri atti di recupero, ossia in termini di innovazione per il settore di riferimento in base ai criteri forniti dal Manuale di Frascati (OCSE 2015), la Ricorrente, a supporto della legittimità del proprio operato, allegava agli atti il parere tecnico di un professore universitario, esperto nel settore dell’ingegneria elettronica.
IL PARERE DEL CTU
Il Giudice, stante la particolare tecnicità della materia, nominava un CTU per valutare sulla base delle best-practices internazionali se i due progetti fossero inquadrabili tra le attività di ricerca e sviluppo di cui alla già citata norma.
Il CTU per rispondere al quesito del Giudice individuava nella sesta e settima edizione del Manuale di Frascati (OCSE 2002 ed OCSE 2015) le best-practices internazionali esistenti all’epoca sulla base delle quali valutare i progetti della società e concludeva che entrambi i progetti risultano in linea con i parametri dettati dal Manuale di Frascati (OCSE 2015).
In particolare, i due progetti risultano conformi al Manuale di Frascati (OCSE 2002), venendo qualificati quali attività di sviluppo sperimentale, in quanto, legati a “conoscenze acquisite dalla ricerca e dall’esperienza pratica, cioè dirette alla produzione di nuovi materiali, prodotti e dispositivi, all’installazione di nuovi processi, sistemi e servizi o al miglioramento sostanziale di quelli già prodotti o installati”.
Analogamente i due progetti risultano in linea con i criteri dettati dal successivo Manuale di Frascati (OCSE 2015), in quanto nuovi, creativi, incerti, schematici e trasferibili, pertanto, possono essere ritenuti inquadrabili tra le attività di R&S di cui all’art.3, comma 4, del d.l. n.145/2013.
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU il Giudice ha quindi disposto l’annullamento dell’atto impugnato.
RIFLESSIONI E SUGGERIMENTI
La vicenda in esame appare particolarmente rilevante in quanto molte società sono in questo periodo dell’anno alle prese con valutazioni di convenienza per la “sanatoria” sulla ricerca e sviluppo in scadenza il prossimo 30 novembre. In tale prospettiva il suggerimento che rivolgiamo alle imprese è quello di svolgere sempre accurate valutazioni tecniche sui progetti di R&S prima di optare per il riversamento totale o parziale del credito fruito perché, se anche taluni pareri tecnici del MISE possono essere confutati da tecnici esperti nel settore di riferimento, allora, a maggior ragione, anche talune autonome valutazioni di Agenzia delle Entrate potrebbero rivelarsi contestabili sotto il profilo tecnico.
Infine, è interessante notare che, come in diverse altre sentenze, anche la sentenza in commento contraddice il teorema secondo il quale i progetti di R&S 2015-2019 agevolabili ai sensi dell’art.3, comma 4, del d.l. n.145/2013, dovrebbero soddisfare integralmente i criteri dettati dal Manuale di Frascati (OCSE 2015). Non a caso nel giudizio in commento, il CTU, per rispondere al quesito del Giudice che fa (erroneamente?) riferimento alle best-practices internazionali anziché alla norma, è costretto ad utilizzare anche la sesta edizione del Manuale di Frascati (OCSE 2022), in quanto i criteri dettati dalla settima edizione (OCSE 2015) furono pubblicati in epoca successiva all’emanazione della citata norma agevolativa, pertanto, non sarebbero comunque applicabili a progetti di R&S del 2015 senza un apposito riferimento normativo.
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