Il nuovo Dl Energia a supporto delle energie rinnovabili

19 Dicembre 2023


Il Nuovo Decreto Energia (D.L. n. 181/23) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023 ed è in vigore dallo scorso 10 dicembre. 

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri del 27 novembre 2023, e successivamente modificato a dicembre, introduce disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia. 

Con il decreto oltre a misure volte ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile e sono state inseriti interventi per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato l’Emilia-Romagna e la Toscana.


Il provvedimento è composto da 21 articoli e si suddivide in:

  • Capo I (articoli 1-14) afferisce alle misure in materia di energia;
  • Capo II (articoli 15-18) reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
  • Capo III (articoli 19-21) reca disposizioni finali e finanziarie.


e agisce su tre campi di intervento:

  • sostegno alle imprese,
  • promozione e sviluppo delle rinnovabili,
  • sicurezza energetica e decarbonizzazione.


Vediamo brevemente alcune delle misure previste a sostegno delle imprese ricomprese nel Capo I del decreto.


Articolo 1 - Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori

L’ Art. 1 prevede misure per promuovere gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dovrà definire il meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili che le imprese iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica potranno realizzare anche attraverso aggregazione, o sottoscrivendo contratti di approvvigionamento con soggetti terzi.


La nuova capacità di generazione è realizzata mediante: 

  1. nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 1 MW; 
  2. impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW; 
  3. la cui entrata in esercizio avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di approvvigionamento, salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa.


Articolo 4 - Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili

L'Art. 4 contiene le disposizioni finalizzate ad incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili e prevede di destinare una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica ad un apposito fondo da istituire e ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.


Articolo 5 - Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili

In questo articolo viene previsto un meccanismo per la contrattualizzazione della capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili. Fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall’ARERA.


Articolo 8 - Misure per lo sviluppo della filiera agli impianti eolici galleggianti in mare

Il Dl Energia reca disposizioni finalizzate al raggiungimento dell’autonomia energetica nazionale e di sostegno agli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.


Articolo 9 - Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica – semplificazioni per i progetti smart grid previsti dal PNRR

È prevista la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV, fino al 31 dicembre 2026 prevista nell’ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all’Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR, nonché la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all’attuazione dei progetti stessi.


Articolo 10 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Il Dl Energia all’art.10 stanzia 96.718.200 euro per l’anno 2023 per i progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento rientranti tra quelli ammissibili e finanziabili dal PNRR, ma non finanziati dal Piano per una differente interpretazione della Commissione europea.


Articolo 13 - Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima

L’articolo 13 dispone il rifinanziamento del Fondo italiano per il clima, istituito legge di bilancio per il 2022, in misura pari a 200 milioni di euro per l’anno 2024.

Ricordiamo che il Fondo Italiano per il Clima, è il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell’ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente.


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