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Il Decreto Crescita adesso è legge: nuove misure per le imprese
La legge di conversione del Decreto Crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) è giunta in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 giugno.
Si tratta di un testo composito che reca molte novità in tema di agevolazioni alle imprese. Qui di seguito una rassegna delle misure incentivanti previste. L'esecutivo è chiamato ora ad approvare 75 decreti attuativi.
SUPERAMMORTAMENTO -articolo 1
Il Decreto Crescita segna il ritorno del superammortamento.
Ai fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, il costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi è maggiorato del 30%.
Restano esclusi dall'agevolazione gli acquisti di veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1 TUIR.
Potranno usufruire del superammortamento gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 109 TUIR nel periodo tra il 1° aprile 2019 ed il 31 dicembre 2019. Se sussistono ordini confermati e acconti del 20% pagati entro il 31 dicembre, l'effettuazione dell'investimento potrà giungere sino al 30 giugno 2020.
La maggiorazione del costonon si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.
REVISIONE MINI IRES - articolo 2
La legge di conversione del decreto Crescita modifica la mini-Ires, prevedendo la riduzione progressiva delle aliquote Ires per le imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni. La nuova misura prevede l'abbassamento dell'aliquota più graduale, che va dal 22,5% per l'anno di imposta 2019 al 20% dal 2023, sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto.
MAGGIORAZIONE DEDUCIBILITA' IMU - articolo 3
Nel provvedimento anche lo sconto sull'Imu degli immobili strumentali.
Si prevede l'integrale deducibilità dell'IMU a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, la deduzione sarà pari rispettivamente al 50%, al 60% ed al 70%.
PATENT BOX - articolo 4
Via libera definitivo anche alla semplificazione della procedura di fruizione del Patent box.
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, è prevista la possibilità di scegliere, in alternativa alla procedura di ruling (ovvero l'accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate), di autodeterminare il reddito agevolabile in dichiarazione.
I contribuenti dovranno ripartire la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai 2 periodi d'imposta successivi.
SETTORE EDILE - SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA PMI - articolo 7 TER
Si consente alle PMI edili (di cui ai codici ATECO F41 e F42) di accedere alla Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI (dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI titolari di crediti certificati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, che sono in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari) qualora esse siano titolari di finanziamenti erogati da banche e da altri intermediari finanziari assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali ed industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come inadempienze probabili entro la data dell'11 febbraio 2019, come risultante dalla centrale dei rischi della Banca d'Italia.
La garanzia della sezione speciale coprirà un importo non superiore all'80% dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro.
SISMA BONUS - articolo 8
Il sismabonus per l'acquisto di immobili antisismici (beneficio finora limitato all'acquisto di immobili in zona 1) è esteso alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ECO E SISMABONUS - articolo 10
Il soggetto avente diritto all'ecobonus e al sismabonus, può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
BONUS AGGREGAZIONI - articolo 11
Per sostenere la crescita dimensionale delle imprese è stato introdotto il bonus aggregazioni. Si prevede che a favore dei contribuenti IRES risultanti da fusioni o scissioni effettuate dall'entrata in vigore del provvedimento al 31 dicembre 2022 sia riconosciuto, ai fini fiscali, il maggior valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali derivante dall'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo di concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
La stessa agevolazione vale anche nelle operazioni di conferimento di azienda, effettuate nello stesso periodo, per i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, sempre nel limite di 5 milioni.
FONDO DI GARANZIA PMI - articoli 17, 18
Il provvedimento reca modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia PMI prevedendo, tra le altre disposizioni:
- l'istituzione di una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti - di importo massimo garantito di 5 milioni di euro e di durata ultradecennale fino a 30 anni - erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali.
- l'aumento da 2,5 a 3,5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per ogni singola impresa, in caso di garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti;
- l'aumento da 2,5 a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di emissione di minibond.
- l'ampliamento del delle potenzialità del Fondo con la concessione di garanzie pubbliche a favore di finanziatori tramite piattaforme di social lending (strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere ad una pluralità di potenziali finanziatori - inclusi, secondo la precisazione introdotta nel corso dell'iter di conversione, investitori istituzionali - tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili o di crowdfunding (strumento attraverso il quale è possibile essere finanziati direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori).
FONDI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - articoli 18 bis e 18 quater
Viene esteso l'ambito di intervento del Fondo di rotazione 394/1981, gestito da SIMEST, che concede finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione delle imprese. In particolare, viene disposto che il Fondo rotativo 394/1981 potrà operare anche a favore le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione Europea.
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Inoltre, viene modificata la disciplina del Fondo di venture capital gestito dalla SIMEST, estendendone l'operatività a tutti i Paesi extra Ue o appartenenti allo Spazio economico europeo e sono ridefiniti altresì gli interventi, prevedendo che questi possano consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento soci.
Risultano modificate anche le modalità di intervento da parte di SIMEST nel capitale sociale di imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. In particolare, viene elevata dal 40% al 49% la percentuale massima del capitale o fondo sociale delle società o imprese che può essere acquisita da SIMEST attraverso l'intervento del Fondo e viene soppresso il limite di 516.456 euro previsto per ciascun intervento.
SABATINI QUATER - articoli 20 e 21
Significative modifiche sono state apportate alle modalità di funzionamento della “Nuova Sabatini”:
• innalzato da 2 a 4 milioni di euro l'importo dei finanziamenti concedibili a ciascuna impresa agevolabili. In virtù della predetta modifica normativa, le imprese possono presentare domanda di agevolazione utilizzando il nuovo modulo disponibile nella sezione Presentazione domande.
• il contributo sarà erogato in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro
• Il contributo è riconosciuto, oltre che a fronte di finanziamenti erogati da banche e società di leasing, anche su finanziamenti concessi da intermediari finanziari
• sostegno alla capitalizzazione delle imprese tramite un incremento delle aliquote dell'agevolazione Nuova Sabatini rispettivamente pari a:
o 5% per le micro e piccole imprese
o 3,575% per le medie imprese.
L'agevolazione è concessa nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento. Un futuro decreto MISE-MEF disciplinerà le modalità attuative.
PROGETTI DI R&S PER LA RICONVERSIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI NELL'AMBITO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE - articolo 26
Con uno stanziamento di 140 milioni di euro, al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
Le agevolazioni sono concesse secondo le seguenti modalità:
a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;
b) contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto delPresidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, diconcordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
Le imprese possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.
I progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) essere realizzati nell'ambito di una o piu' unita' locali ubicate nel territorio nazionale;
b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2milioni;
c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi;
d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversioneproduttiva delle attivita' economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi oservizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:
1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilita' ambientale (innovazioni eco-compatibili);
2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso,ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delleacque e al riciclo delle materie prime;
3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.
RIFIUTI ED IMBALLAGGI - articolo 26 bis
Viene introdotta la possibilità per le imprese venditrici di merci con imballaggio di riconoscere all'impresa acquirente, all'atto della resa dell'imballaggio, un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.
All'impresa venditrice che riutilizza detti imballaggi usati ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo sarà riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, anche se da questa non utilizzati, fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro.
AGEVOLAZIONI FISCALI SUI PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO - articolo 26 ter
Viene istituito un credito d'imposta, per l'anno 2020, a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano: - semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti; - compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Il credito di imposta sarà pari al 25% del costo di acquisto dei suddetti prodotti da riciclo e riuso e sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di:
- 10.000 euro se i beni acquistati sono impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale;
- 5.000 euro se i beni acquistati non sono destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE NEI PROCESSI DI SVILUPPO TECNOLOGICO - articolo 26 quater
Il decreto Crescita ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2019-2020, il contratto di espansione.
Si tratta una nuova opportunità per le imprese di grandi dimensioni (organico superiore a 1.000 unità lavorative) che intendono avviare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione mirati al progresso e allo sviluppo tecnologico. Il nuovo tipo di contratto sostituisce i contratti di solidarietà espansivi ed è finalizzato ad agevolare le aziende nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi.
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - articolo 29
Viene modificata la disciplina della misura “Nuove imprese a tasso zero”, l'incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori, estendendone la portata. In particolare:
- viene previsto che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese costituite da non più di 60 mesi (anziché, come finora previsto, da non più di 12 mesi) alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- viene elevata da 8 a 10 anni la durata massima dei mutui agevolati per gli investimenti;
- viene introdotta una differenziazione dell'agevolazione in base alla longevità dell'impresa. Il finanziamento a tasso zero sarà concesso fino al 75% delle spese totali per le imprese con meno di 36 mesi, mentre coprirà fino al 90% delle spese ammissibili per imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi;
- per le imprese costituite tra 36 e 60 mesi viene aumento a 3 milioni di euro l'importo massimo delle spese ammissibili (che resta, come nell'attuale versione dell'agevolazione, a 1,5 milioni di euro per quelle con meno di 36 mesi);
- per le imprese costituite da non più di 36 mesi, viene prevista l'offerta di servizi di tutoraggio e l'eleggibilità dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili;
- viene introdotta la possibilità di cumulo delle agevolazioni con altre misure di aiuto, nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE PMI - articolo 29
Viene istituito per le PMI un nuovo intervento agevolativo da 100 milioni di euro, diretto a sostenere la realizzazione di progetti, di importo almeno pari a 50.000 euro, di trasformazione tecnologia e digitale diretti all'implementazione:
- delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics);
- delle tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
- di altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI).
Le agevolazioni finanziarie, che copriranno fino al 50% dei costi ammissibili, si sostanziano in un contributo a fondo perduto ed in un finanziamento agevolato.
Potranno accedere alle agevolazioni, le imprese che:
- operano in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere nonché nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore dei soggetti portatori di handicap;
- hanno conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro;
- hanno approvato e depositato almeno 2 bilanci.
MARCHI STORICI - articolo 31
Il provvedimento consente ai titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, di ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale (che verrà istituito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi).
Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, viene prevista l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale (con una dotazione iniziale di euro 30 milioni di euro) che opererà mediante interventi nel capitale di rischio di imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.
È inoltre prevista l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia PMI, di una sezione speciale (con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro) destinata a garantire operazioni finanziarie concesse a PMI proprietarie o licenziatarie di un marchio storico per la realizzazione di progetti di valorizzazione economica del marchio.
VOUCHER 3I - INVESTIRE IN INNOVAZIONE - articolo 32
Viene introdotto, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3i - “investire in innovazione”, destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative. Il voucher, in particolare, è concesso per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi:
- alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;
- alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- all'estensione all'estero della domanda nazionale.
Le risorse disponibili per l'attuazione della misura ammontano a 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
STABILIZZAZIONE DEI BANDI BREVETTI, MARCHI E DISEGNI - articolo 32
E' prevista la stabilizzazione degli interventi di sostegno alle PMI per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. In particolare, viene disposto che il Ministero dello Sviluppo Economico provveda annualmente, con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, sulla base delle disponibilità finanziarie, alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti+, marchi+ e disegni+.
CREDITO D'IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE INTERNAZIONALI - articolo 49
Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d'imposta per la partecipazione a fiere, nella misura del 30% delle spese, fino ad un massimo di 60.000 euro.
Il bonus opera per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero o in Italia.
Sono eleggibili i costi:
-per l'affitto degli spazi espositivi;
-per l'allestimento dei medesimi spazi;
-per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
Il credito d'imposta è riconosciuto in regime de minimis.
Il beneficio è concesso, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di stanziamento.
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.