Il Credito d’imposta ZES UNICA 2024 è finalmente operativo: accesso al beneficio sino al 12 luglio, senza click day

21 Giugno 2024

L’art. 16 del DL 124/2023, ha istituito un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. “ZES UNICA”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.


L’attesissimo Decreto attuativo 17 maggio 2024 del MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ha finalmente statuito le modalità di accesso al credito d'imposta. Con il successivo Provvedimento 11 giugno 2024 del Direttore di Agenzia delle Entrate, la misura incentivante è stata resa pienamente operativa: è stato, infatti, approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo. Con il citato modello non è possibile accedere al credito d’imposta previsto per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, per il quale opererà una disciplina ad hoc in attesa di disciplina attuativa.


I PROGETTI DI INVESTIMENTO AGEVOLABILI

Sono agevolabili i costi relativi a progetti di investimento iniziale, nel limite massimo di 100 milioni di euro per progetto, laddove qualificabili come:

  • creazione di un nuovo stabilimento
  • ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente, 
  • diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente. I costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori,
  • cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento esistente. In caso di grande impresa, i costi ammissibili devono essere superiori alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all’attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti l’avvio dei lavori.


Per le grandi imprese, per i progetti d’investimento rientranti nelle aree ammissibili ex art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE) (Abruzzo), l’investimento è agevolabile ove riferito ad una nuova attività economica, ossia alla creazione di un nuovo stabilimento oppure alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento.


Il credito d’imposta compete in relazione all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES UNICA nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica; non si applica pertanto il requisito della novità con riferimento agli immobili.


Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.


Non sono ammissibili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Nel modello è specificato che l’importo di 200.000 euro è da intendersi al lordo dei costi non ammissibili, implementando così i margini di ammissibilità a favore delle imprese.


LA NECESSARIA CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

 Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.


IL BENEFICIO

 Il nuovo Credito d'imposta sarà attribuito nei limiti della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, recante soglie più elevate rispetto ai previgenti Crediti d’imposta Sud e ZES. Il previgente Credito d’imposta Sud/ZES contemplava un’intensità tra il 10% ed il 45%; la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 a cui si rifà il Credito d’imposta ZES UNICA contempla, invece, un range di massimali dal 15% al 70%:



*in alcune zone della Puglia l’aliquota aumenta del 10%.

**in alcune zone della Sardegna l’aliquota aumenta del 10%.

Per i grandi progetti di investimento, l'intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti RAG.


LA CUMULABILITÀ

Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto. Poiché l’agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d’imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, fermo restando il divieto di cumulo con il Credito d’imposta Transizione 5.0. Pertanto, qualora il credito d’imposta come sopra determinato, unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all’importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.

Si ricorda che, ai sensi del regolamento di esenzione, il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico


LE ISTANZE PER L’ACCESSO AL BENEFICIO DAL 12 giugno 2024 AL 12 luglio 2024

 Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024, all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 


LE COMUNICAZIONI RETTIFICATIVE O DI RINUNCIA DAL 12 giugno 2024 AL 12 luglio 2024

Nello stesso intervallo temporale 12 giugno 2024 - 12 luglio 2024, i soggetti interessati possono: 

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; 
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta. 


IL PROVVEDIMENTO DI RIPARTO TRA IL 12 ED IL 22 LUGLIO 2024

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione: si applica così il riparto dei fondi, nel caso in cui gli importi oggetto di istanza dovessero superare la dotazione di 1,8 miliardi di euro. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.


LA FRUIZIONE

Il credito è utilizzabile:

  • per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di riparto;
  • per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di riparto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it

Con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.


LE COMUNICAZIONI INTEGRATIVE dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025

Al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello. Si segnala che non tutte le informazioni presenti nell’istanza potranno essere integrate.

A seguito della presentazione della Comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Entro dieci giorni dalla data di presentazione della Comunicazione integrativa, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.


LE COMUNICAZIONI CIRCA LA RIDUZIONE DEGLI INVESTIMENTI dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025

 Infine, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello loro riconosciuto comunicano all’Agenzia delle entrate con le stesse modalità, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato. L'Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di riparto e la rende nota con un nuovo provvedimento di riparto del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro dieci giorni.


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