Il Credito d’imposta R&S 2020 cambia pelle

22 Maggio 2020

Il Decreto Rilancio ha apportato significative modifiche rafforzative al Credito d’imposta R&S 2020 di cui all'articolo 1, comma 200, dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).


L’incentivo è stato introdotto per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, a beneficio di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La Legge di Bilancio 2020, ha previsto, quali spese ammissibili:

  1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato. Si applica una maggiorazione dell’incentivo per personale altamente qualificato di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, assunto dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato esclusivamente nelle attività eleggibili;
  2. quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo;
  3. spese per contratti di R&S commissionata, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d'imposta. Si applica una maggiorazione dell’agevolazione nel caso di contratti di R&S extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato;
  4. quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili;
  5. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
  6. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.

    Per 
    le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere; di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro.


Il Decreto Rilancio è intervenuto in tale contesto agevolativo, nulla prevedendo, invero, per l’innovazione tecnologica ed il design che, assieme alla R&S, costituiscono i tre ambiti agevolati del credito d’imposta 2020 che sostituisce il credito d’imposta R&S 2015-2019.


Qui di seguito un excursus delle modifiche apportate dal Decreto Rilancio al Credito d’imposta R&S 2020.


Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 244)


All’articolo 244 è stato potenziato il Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree

del Mezzogiorno, incrementandone le percentuali agevolative. Nel Mezzogiorno l’intervento ha, altresì, mutato la natura dell’incentivo che, in virtù del Decreto Rilancio, risulta qualificabile quale Aiuto di Stato e non più come misura generale, in virtù della selettività del bonus che riguarda, in particolare, le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.


Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata

  • dal 12% al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro,
  • dal 12% al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,
  • e dal 12% al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.


 La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".


La dotazione finanziaria dell’Aiuto di Stato è pari a 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.


A differenza di quanto indicato nella Relazione illustrativa della bozza del Decreto Rilancio giunto in Consiglio dei Ministri lo scorso 13 maggio, il perimetro dei costi agevolabili risulta invariato. Si ipotizzava, invero, l’ammissibilità anche dei costi relativi ad immobili e terreni, espunti nel testo approdato in Gazzetta Ufficiale.


Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative (art.38)


Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, nell’ambito dei contratti di R&S commissionata, le start-up innovative sono assimilate ai soggetti commissionari maggiormente qualificati, ossia Università ed Istituti di ricerca aventi sede  nel  territorio  dello Stato, che consentono all’impresa committente di applicare una maggiorazione del beneficio: in particolare, le spese concorrono a formare la base di calcolo  del  credito d'imposta per un importo pari al 150%  del loro ammontare.


Inopinatamente le PMI Innovative non sono coinvolte da tale modifica al credito d’imposta R&S, a differenza di quanto previsto ai fini del credito d’imposta R&S 2019 che assimila, invece, la portata strategica delle start-up innovative e delle PMI innovative, concedendo alle imprese committenti che si avvalgono di start-up innovative o di PMI innovative quali commissionari, un’aliquota agevolativa maggiorata pari al 50%, in luogo di quella ordinaria del 25%.

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