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Formazione: al via le domande per il Fondo Nuove Competenze
Istituito con il decreto Rilancio (articolo 88 D.L. n. 34/ 2020, convertito in Legge n. 77/2020), il Fondo Nuove Competenze (FNC) nasce come uno strumento a sostegno delle imprese che, a seguito dell’emergenza Covid-19, decidono di investire nella formazione e nella riqualificazione personale dei lavoratori dipendenti, al fine di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro per agevolare la graduale ripresa dell’attività lavorativa.
Il Fondo è istituito presso l’ANPAL, con una dotazione finanziaria di 430 milioni di euro per l'anno 2020 e
300 milioni di euro per l'anno 2021.
Possono presentare istanza per accedere al Fondo i datori di lavoro privati che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano stipulato con le parti sociali accordi collettivi aziendali o territoriali di rimodulazione temporanea dell'orario di lavoro dei dipendenti (fino ad un massimo di 250 ore), per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia convertito in attività formative.
La misura consente dunque di rimodulare l’orario dei lavoratori, senza diminuirne lo stipendio, e destinare parte di questo tempo alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze e di riqualificazione, senza nessun onere per le Aziende in quanto le ore di formazione sono totalmente a carico dallo Stato.
Alla presentazione dell’istanza deve essere allegato l’accordo collettivo di rimodulazione, il progetto formativo dettagliato, l’indicazione del numero di lavoratori coinvolti nell’intervento e del numero delle ore dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi, nonché, la dimostrazione del possesso dei requisiti da parte dell’impresa che intenda erogare internamente la formazione.
Il progetto formativo deve rispondere a nuovi fabbisogni del datore di lavoro oppure puntare a incrementare l’occupabilità del lavoratore, e deve dare evidenza delle modalità di valorizzazione e personalizzazione dei percorsi di apprendimento e del sistema di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi.
Le attività formative possono essere erogate da soggetti accreditati ovvero da enti formativi che, nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali, per statuto o istituzionalmente, svolgano attività di formazione. Anche le stesse imprese possono erogare la formazione laddove l’accordo lo preveda e a condizione che sia dimostrata la capacità formativa.
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La valutazione dell’istanza avverrà da parte di ANPAL secondo il criterio cronologico di presentazione (fino ad esaurimento fondi) e sarà valutata in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dal decreto.
Il FNC rimborsa i costi sostenuti dall'azienda, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, in relazione alle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. ANPAL determina l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.
I corsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda. Il limite temporale si allunga a 120 giorni nel caso di istanza presentata attraverso i Fondi interprofessionali.
I datori di lavoro che hanno già presentato istanza possono presentarne successivamente una nuova, con le medesime modalità, a patto che riguardi il coinvolgimento di nuovi lavoratori: è pertanto possibile prevedere progetti strutturati su più azioni, diversificate per destinatari e periodi temporali.
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