Formazione 4.0: il bonus cambia veste per le PMI

1 Giugno 2022


Il Bonus Formazione 4.0 è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e successivamente prorogato con modifiche dalle Leggi di Bilancio 2019, 2020 e 2021, allo scopo di sostenere la formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Nella relazione illustrativa al Decreto Aiuti di recente adozione (Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”) è specificato che, con l’obiettivo di fornire una risposta alla grave carenza di competenze professionali adeguate ai processi di trasformazione tecnologica e digitale, cui si riferiscono le misure del Piano Transizione 4.0”, si introduce un sistema di qualificazione dei soggetti che erogano attività di formazione del personale dipendente, oggetto del Credito d’imposta formazione 4.0 di cui al comma 211 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020.

La modifica mira, pertanto, ad elevare la qualità del sistema di formazione 4.0, garantendo una rispondenza tra i fabbisogni delle imprese che beneficiano del credito d'imposta e le attività formative erogate. A tal fine, si prevede una certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e consolidamento delle competenze.

Si ricorda che, in virtù della Legge di Bilancio 2020, a decorrere dal 2020, il credito d’imposta è attribuito:

  • per le piccole imprese, nella misura del 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di beneficio pari ad euro 300.000;
  • per le medie imprese, nella misura del 40% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 250.000;
  • per le grandi imprese, nella misura del 30% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 250.000.

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

L’articolo 22 del Decreto Aiuti prevede che, al fine di rendere più efficace il processo  di  trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese,  con  specifico riferimento alla qualificazione delle competenze  del  personale,  le aliquote del credito d'imposta del 50% (per le piccole imprese) e del  40% (per le medie imprese) previste dall'articolo 1, comma 211, della legge di Bilancio 2020, per le spese di formazione del personale dipendente  finalizzate all'acquisizione  o  al   consolidamento   delle   competenze   nelle tecnologie rilevanti per la  trasformazione  tecnologica  e  digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate  dai soggetti  individuati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in vigore  del  decreto (18 maggio 2022)  e   che   i   risultati   relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze  siano certificati secondo le modalità stabilite con  il  medesimo  decreto ministeriale.

Con   riferimento   ai   progetti   di   formazione    avviati successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto Aiuti che non soddisfino tali condizioni, le misure  del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%. Viene introdotto, quindi, un doppio binario, pre e post Decreto Aiuti. 

Appare singolare che un mutamento delle dinamiche relative all’incentivo in parola venga introdotto a pochi mesi dalla sua cessazione, stante l’attuale assenza di proroghe dell’incentivo oltre il 2022 (rectius: periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022); si auspica che il Decreto Aiuti traghetti l’incentivo verso una conferma anche per il 2023 almeno.

Secondo le previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine 2021-2025 di Unioncamere e ANPAL, la stima per il periodo 2021-2025 del fabbisogno di personale con capacità di utilizzare con importanza perlomeno intermedia competenze digitali, come l’uso di tecnologie internet, di strumenti di comunicazione visiva e multimediale, è compresa tra 2 milioni e 2,1 milioni di occupati, ossia circa il 57% del fabbisogno totale.

In tale contesto, un’agevolazione che incentivi la valorizzazione del capitale umano in ottica 4.0, in maniera adeguata, appare imprescindibile.

Nei suoi primissimi anni di vigenza, il bonus Formazione 4.0 non ha avuto il successo sperato e si è rivelato necessario un ripensamento radicale della misura. Grazie alla Legge di Bilancio 2020, sono stati resi inoperanti i gravosi vincoli relativi alla condizione concernente la stipula ed  il  deposito  dei  contratti   collettivi   aziendali   o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente,  non  più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

Da ultimo, la Legge di Bilancio 2021, all’articolo 1, comma 1064 ha esteso l’ambito oggettivo dell’incentivo sino a coprire pressoché tutti i costi del percorso formativo, con portata dirompente a beneficio delle imprese. Il limite precipuo dell’originaria formulazione del Credito d’imposta formazione 4.0 risiedeva, infatti, nel ristretto ambito oggettivo dei costi agevolabili, fino al 2020 confinati ai costi del personale coinvolto nelle attività formative, in qualità di discente o di docente.

La Legge di Bilancio 2021 ammette invece l’eleggibilità di tutte le spese previste dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. In particolare, sono ammessi all’agevolazione i seguenti costi:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono eleggibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti:

  • vendita e marketing;
  • informatica;
  • tecniche e tecnologie di produzione.


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Ai fini dell’ammissibilità al credito d'imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Per le sole imprese non tenute alla revisione legale dei conti, è previsto un credito d’imposta aggiuntivo sino a 5.000 euro, a copertura delle spese di certificazione.

Con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Devono inoltre essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, mediante il modello previsto con il decreto direttoriale 6 ottobre 2021. Con riferimento alle attività di formazione svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il modello di comunicazione – Sezione A – va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021. Con riferimento alle spese sostenute nei periodi d’imposta agevolabili successivi al predetto periodo d’imposta, il modello di comunicazione – Sezione B – va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti

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